Incarto n.
12.97.00112

Lugano

20 ottobre 1997/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.128 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 5 settembre 1994 da

 

 

__________ rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dallo: studio legale __________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 91’714.95 oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;

 

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

 

E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e accolta dal Pretore con la sentenza 12 marzo 1997;

 

Appellante l’attrice, che con atto di appello del 18 aprile 1997 chiede la riforma del querelato nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;

 

Mentre la convenuta nelle osservazioni del 23 maggio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   L’attrice afferma di avere subappaltato alla convenuta nel 1992 i lavori di esecuzione delle pareti isolanti “Somatherm CH 900 G2” nell’ambito dell’appalto a lei conferito dalla __________ per la messa in opera di un tetto in metallo per uno stabile industriale a __________

                                         L’opera realizzata dalla convenuta si sarebbe rivelata difettosa: una prima perizia allestita __________ su mandato congiunto delle parti avrebbe rivelato che i pannelli forniti dalla convenuta non avevano la necessaria resistenza, dal che l’insorgere di problemi di infiltrazione d’acqua, mentre una seconda perizia avrebbe rivelato l’impiego di __________, materiale vietato dall’Ufficio federale per l’ambiente a partire dal 1° gennaio 1992.

                                         Avendo la convenuta rifiutato di effettuare la riparazione, questa sarebbe stata eseguita da altra ditta, e la convenuta dovrebbe sopportare il relativo costo, così come le spese delle perizie, il tutto per fr. 91’714.95 oltre interessi.

 

                                  B.   Nella risposta del 7 novembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree.

                                         Le parti sarebbero state legate da un contratto di compravendita e non da un appalto, in quanto la convenuta avrebbe fornito pannelli che già aveva in deposito, e che pertanto non sarebbero stati allestiti specificamente per le esigenze dell’attrice.

                                         La sua pretesa sarebbe così soggetta al termine annuale di garanzia di cui all’art. 210 CO, che si sarebbe in concreto compiuto, di modo che l’azione di garanzia sarebbe prescritta.

 

                                  C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice soggiacerebbe ad un termine di prescrizione di un anno sia che si qualifichi il contratto come compravendita, sia che lo si consideri un appalto.

                                         Nel primo caso sarebbe direttamente applicabile l’art. 210 CO, mentre nella seconda ipotesi tale norma si applicherebbe su rinvio dell’art. 371 cpv. 1 CO, non potendosi applicare il termine quinquennale di cui all’art. 371 cpv. 2 CO qualora l’appaltatore, come nella specie, non abbia egli stesso incorporato delle cose mobili nella costruzione immobiliare, ma si sia limitato a fornire del materiale.

                                         Né potrebbero essere ammesse la nullità del contratto ex art. 20 CO o l’applicazione del termine straordinario di prescrizione di cui all’art. 210 cpv. 3 CO per il fatto che la convenuta ha fornito pannelli  contenenti CFC, non avendo l’attrice sostenuto (e provato) che i danni sarebbero riconducibili alla presenza del CFC nei pannelli.

                                         Stante il compimento del termine annuale, ne conseguirebbe la reiezione dell’eccezione di prescrizione.

 

                                  D.   Con l’appello in rassegna l’attrice ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione.

                                         In primo luogo dovrebbe essere ammessa la nullità dell’intero contratto ex art. 20 CO, avendo la convenuta impiegato e fornito una sostanza illegale.

                                         In ogni caso doveva almeno essere ritenuto che la convenuta ha intenzionalmente indotto in errore l’attrice, così che si applicherebbe il termine decennale di prescrizione di cui agli art. 210 cpv. 3 CO.

                                         Ma anche se così non fosse, il termine di prescrizione sarebbe comunque almeno di 5 anni, dovendosi ammettere l’esistenza di un appalto immobiliare ai sensi dell’art. 371 cpv. 2 CO, avendo la convenuta messo in cantiere un’opera specificamente allestita secondo le esigenze e i desideri dell’attrice.

 

                                  E.   Delle osservazioni 23 maggio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                   1.   L’attrice ribadisce l’eccezione di nullità del contratto fondata sull’art. 20 CO a seguito dell’impiego da parte della convenuta della sostanza nota come CFC, senza avvedersi che l’eccezione prima ancora che infondata si rivela processualmente inopportuna, dal momento che essa è del tutto incompatibile con la domanda di giudizio formulata in questa sede, ovvero la reiezione dell’eccezione di prescrizione, e comporta per le parti conseguenze ben diverse legate all’accertamento dell’inesistenza del contratto.

                                         L’eccezione è ad ogni buon conto manifestamente infondata, essendo a prima vista l’oggetto del contratto -la fornitura di pannelli isolanti per l’edilizia- del tutto lecito, e questo indipendentemente dal fatto che gli stessi contengano o meno una sostanza non più ammessa dall’Ufficio federale per l’ambiente, potendo ciò costituire semmai un vizio giuridico dell’opera o della merce venduta (così in: II CCA 5 febbraio 1996 in re F. e llcc./ S. SA per la vendita di apparecchi elettrici non omologati), ma non motivo di nullità del contratto che non verteva affatto sulla fornitura della sostanza vietata.

 

                                   2.   Parimenti inconferente è la tesi secondo cui si dovrebbe considerare un termine più lungo di prescrizione per il motivo che la convenuta avrebbe intenzionalmente ingannato l’attrice in merito alla presenza del CFC nei pannelli forniti.

                                         In primo luogo, anche se così fosse l’estensione del termine di prescrizione riguarderebbe unicamente l’asserito difetto (giuridico) costituito dalla presenza del CFC e non gli altri difetti dell’opera (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2087). Dalla lettura degli allegati introduttivi dell’attrice è tuttavia evidente che la causa delle sue lamentele va ricercata esclusivamente nel difetto tecnico del materiale che dà luogo a infiltrazioni d’acqua, mentre mai viene asserito che la riparazione dell’opera si sarebbe resa necessaria a causa della presenza di CFC. La stessa lettera del 15 marzo 1994 con cui l’attrice ha informato la convenuta delle risultanze della perizia dell’__________ al riguardo del CFC (doc. II) è assai laconica: l’attrice informa la convenuta di avere riscontrato la presenza di tale sostanza e allega la circolare n. 23 dell’Ufficio federale dell’ambiente, affermando che dal 1° gennaio 1992 non sarebbe più lecito farne utilizzo. Non vengono però tratte particolari conclusioni di sorta, ed in particolare non si afferma esplicitamente che la presenza del CFC costituirebbe difetto dell’opera, oppure che essa renderebbe necessari degli interventi da addebitare alla convenuta, così che ci si può addirittura chiedere se essa possieda i requisiti per essere considerata valida notifica di tale difetto. La questione può comunque rimanere irrisolta, dato che l’attrice nella presente causa non risulta prevalersi del difetto in questione, ma di altri. Dal che la constatazione dell’irrilevanza della prescrizione o meno degli eventuali diritti dell’attrice in relazione alla presenza del CFC nel materiale fornito dalla convenuta per il motivo che la richiesta di giudizio di cui alla presente non è in relazione con tale asserito difetto.

                                   3.   Rimane da stabilire se alla pretesa dell’attrice sia da applicare il termine di prescrizione di 5 anni previsto per le costruzioni immobiliari dall’art. 371 cpv. 2 CO.

                                         La risposta non può che essere negativa: come rettamente indicato dal Pretore, quanto fornito dalla convenuta non ha le caratteristiche di una costruzione immobiliare -ovvero di un’opera stabilmente incorporata in un fondo (Gauch, opera citata, n. 2232 e 2233)- e nemmeno di una parte di una costruzione immobiliare per il motivo che essa non vi è stata incorporata dalla convenuta.

                                         Contrariamente alle argomentazioni dell’appellante, il Tribunale federale è esplicito e inequivocabile nel ritenere che il termine di prescrizione di 5 anni si applica solo se il contratto di appalto ha per oggetto la costruzione immobiliare stessa, e non invece all’azione di garanzia per difetti introdotta dall’appaltatore nei confronti di un subappaltatore che non ha incorporato egli stesso la propria opera nella costruzione immobiliare (così la massima in DTF 120 II 214 e segg.).

                                         Ciò non risulta nella specie essere il caso -né l’attrice lo sostiene- essendosi l’opera della convenuta limitata alla fornitura dei pannelli.

 

                                         Ne consegue pertanto la reiezione del gravame.

 

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 18 aprile 1997 di __________ è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura di appello, consistenti in

 

                                         a) tassa di giustizia                                  fr.         950.--

                                         b) spese                                                    fr.           50.--

                                         T o t a l e                                                    fr.      1’000.--

 

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

                                         L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1’800.-- per ripetibili d’appello.

                                  III.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario