Incarto n.
12.97.00117

Lugano

15 luglio 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.257 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 ottobre 1993 da

 

 

__________ rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 12’121.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 10’671.-- oltre interessi in corso di causa;

 

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 aprile 1997 ha accolto per fr. 7’370.-- oltre interessi nei confronti di __________ e respinto nei confronti di __________

 

Appellante __________, che con atto di appello del 21 aprile 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti;

 

Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 30 maggio 1997 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di ammettere la petizione per fr. 7’370.-- anche nei confronti di __________ e, nei confronti di entrambi i convenuti, di concedere gli interessi di mora al tasso dell’8%.

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

 

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - se deve essere accolto l’appello adesivo

3.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                   A.   L’attrice sostiene di aver fornito e posato nel 1989 l’arredamento per l’esercizio pubblico “Il Panellaro” di __________ contro una mercede complessiva di lire 60’320’000.

                                          Avendo essa contrattato con entrambi i coniugi __________ ed essendo la mercede rimasta impagata per lire 10’143’000, con la petizione essa ne ha postulato la condanna in via solidale al pagamento di fr. 12’121.-- oltre interessi all’8% trattandosi di un rapporto tra commercianti.

 

 

                                   B.   Nella risposta del 1° dicembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo l’estraneità sia dell’attrice che di __________ al rapporto contrattuale, e adducendo la ritardata consegna e l’esistenza di difetti dell’opera, che l’attrice non avrebbe saputo eliminare.

 

 

                                   C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza di un contratto di appalto tra l’attrice e la sola __________, ha ritenuto che questa abbia tempestivamente notificato determinati difetti dell’opera per i quali potrebbe ridurre la mercede residua di lire 10’143’000 in ragione di fr. 1’450.--, dal che l’accoglimento della petizione nei di lei confronti per fr. 7’370.-- oltre interessi al 5%.

 

 

                                   D.   Nel proprio gravame __________ chiede che la petizione sia respinta anche nei suoi confronti.

                                          Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, sarebbe stato immediatamente notificato che il lavoro non era stato eseguito secondo l’ordine conferito e che il materiale fornito non era quello promesso.

                                          Non potrebbero perciò essere accettate le conclusioni del giudizio impugnato, ritenuto che il perito avrebbe accertato l’esistenza di tutta una serie di difetti.

                                          Proprio con la perizia la convenuta avrebbe appreso che i mobili non erano in legno massiccio e stagionato, ma in cartone pressato, il che costituirebbe un grave difetto nascosto, fonte di minor valore dell’opera, così da giustificarsi di non riconoscere alcun credito all’attrice.

 

 

                                   E.   Delle osservazioni dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

                                          Nel medesimo allegato essa ha formulato appello adesivo, chiedendo che la condanna al pagamento dei fr. 7’370.-- stabiliti dal Pretore venga estesa a __________, e che gli interessi su detta somma vengano fissati all’8%.

 

 

                                   F.   Con scritto dell’11 giugno 1997 __________ ha postulato la reiezione dell’appello adesivo.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                    1.   Il Pretore ha accolto solo parzialmente la pretesa della convenuta relativa al minor valore dell’opera in conseguenza del fatto che l’istruttoria -e meglio la deposizione del teste __________ - avrebbe rivelato che solo per tre dei difetti addotti dalla resistente in corso di causa si poteva ammettere l’avvenuta tempestiva notifica all’appaltatrice.

                                          Nonostante questo motivato accertamento pretorile, l’appellante insiste nel ritenere dovuta la riduzione della mercede per tutti i difetti segnalati dal perito, ma sulla questione della tempestiva notifica dei difetti essa si limita ad affermare che “contrariamente a quanto sostiene il giudice di prime cure, subito i signori __________ si sono lamentati nei confronti della ditta __________ che il lavoro non era stato eseguito secondo l’ordine conferito, ed anche il materiale fornito non era quello promesso” (appello, pag. 3).

                                          Stante questa sola affermazione, l’attrice all’atto pratico si limita ad un’apodittica dichiarazione della verità della propria tesi, senza confutare con una qualsiasi argomentazione la validità dell’accertamento pretorile, e senza neppure contrapporre concreti elementi di prova a favore della tesi dell’avvenuta tempestiva notifica di tutti i difetti dell’opera.

                                          In simili circostanze la censura della convenuta prima ancora che infondata si rivela irricevibile per la mancanza di qualsivoglia ragionevole motivazione.

                                          Dovendosi confermare che non vi è stata tempestiva notifica di altri difetti oltre a quelli ritenuti dal Pretore, è ovvio che nulla può essere attribuito all’attrice in più di quanto riconosciuto dal primo giudice.

                                      

 

                                    2.   Per due dei difetti la cui tempestiva notifica è stata ammessa all’attrice è stato riconosciuto il relativo minor valore.

                                          Per il terzo difetto, quello relativo ai bordi laterali dei pannelli del banco pasticceria, nulla è invece stato riconosciuto per il motivo che il danno sarebbe stato causato da un incendio scoppiato nell’esercizio pubblico (consid. 8).

                                          Su questo punto la convenuta si limita ad affermare che “questa conclusione del Giudice non può essere accettata” (appello, pag. 4).

                                          Questa Camera prende atto del dissenso della convenuta, che non sembra però avvedersi che lo stesso è ben lungi dal costituire motivazione ammissibile nell’ambito di un appello.

 

 

                                    3.   Altrettanto inconcludente è la tesi della resistente secondo cui essa potrebbe sottrarsi al pagamento per il fatto che il perito avrebbe accertato che l’opera vale solo lire 48’334’000 o per avere appreso per la prima volta dalla perizia che i mobili non erano in legno massiccio, come le sarebbe stato promesso, ma in cartone pressato.

                                          La questione del valore dell’opera è infatti irrilevante avendo la convenuta contrattualmente accettato di pagare una ben precisa (e superiore) mercede, e non solo il corrispettivo del valore dell’opera, mentre quella del materiale utilizzato -a prescindere dall’irricevibilità processuale- non è destinata a condurre a risultato apprezzabile già solo per il motivo che l’asserito vizio sarebbe stato scoperto nel 1996 (la perizia data del 22 febbraio), ovvero a quasi 7 anni dalla consegna dell’opera, e perciò dopo la scadenza anche del più lungo periodo legale di garanzia, quello di 5 anni di cui all’art. 371 cpv. 2 CO.

 

                                          Non può che seguirne la reiezione del gravame principale, ai limiti della ricevibilità formale per la sua inconsistenza.

 

 

                                    4.   Con l’appello adesivo l’attrice postula in primo luogo l’estensione a __________ del giudizio condannatorio.

                                          La richiesta è tuttavia irricevibile nel contesto di un appello adesivo.

                                          __________, litisconsorte facoltativo con la moglie __________, non ha infatti profittato e non è stato coinvolto dal di lei appello (art. 48 CPC).

                                          Ne consegue che l’attrice non può con l’appello adesivo rimettere in discussione la posizione del __________ che ha accettato il giudizio pretorile.

                                          Se essa desiderava vederlo condannare al pagamento della mercede era in questo caso necessario un appello principale entro 20 giorni dall’emanazione della sentenza, in difetto di che si deve ritenere che il dispositivo n. 1 della sentenza qui impugnata, che respinge la petizione in quanto inoltrata nei di lui confronti, è oramai cresciuto in giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 314 n 9 e 10).

 

 

                                    5.   Rimane pertanto da giudicare unicamente la questione del saggio degli interessi di mora sul debito di __________.

                                          Il Pretore ha respinto la pretesa dell’attrice di interessi moratori all’8% per il motivo che essa non avrebbe dimostrato la pattuizione di un saggio superiore a quello legale (consid. 9, pag. 5), motivazione contestata dall’attrice che, citando la sentenza pubblicata in Rep. 1984, pag. 119 e segg., ritiene che l’ammontare del tasso di sconto bancario costituirebbe fatto notorio ai sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPC.

                                          Il giudizio impugnato merita conferma anche su questo punto: la giurisprudenza cantonale rettamente richiamata dall’attrice deve infatti essere abbandonata alla luce della successiva sentenza DTF 116 II 140 e segg., che ha chiaramente stabilito che secondo il diritto federale il tasso degli interessi di cui all’art. 104 cpv. 3 CO costituisce circostanza che il creditore è tenuto a dimostrare.

 

                                          Anche l’appello adesivo deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui esso è ricevibile.

 

                                          Le spese e la tessa di giustizia dei due gravami seguono la soccombenza.

 

                                          La convenuta __________ con allegato 11 giugno 1997 non ha formulato osservazione alcuna al gravame adesivo, limitandosi ad un’inconsistente  riconferma nelle precedenti argomentazioni, mentre __________ è addirittura rimasto silente, così che non si giustifica l’attribuzione in loro favore di ripetibili per l’appello adesivo.

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                     I.   L’appello 21 aprile 1997 di __________ è respinto.

 

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                          a)  tassa di giustizia                                      fr.    280.--

                                          b)  spese                                                        fr.      20.--

                                          T o t a l e                                                        fr.    300.--

 

                                          già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 500.-- per ripetibili di appello.

 

                                   III.   L’appello adesivo 30 maggio 1997 di __________ è respinto nella misura in cui esso è ricevibile.

 

                                  IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

 

                                          a)  tassa di giustizia                                      fr.    280.--

                                          b)  spese                                                        fr.      20.--

                                          T o t a l e                                                        fr.    300.--

 

                                          già anticipati dall’attrice, restano a suo carico.

 

 

 

 

                                   V.   Intimazione:    -    __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario