Incarto n.
12.97.00127

Lugano

5 maggio 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 2703 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 11 agosto 1993 da

 

 

__________ rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’000.- oltre interessi e in via subordinata che venga fatto ordine alla __________, alle __________ e a __________ di bloccare l’erogazione di elettricità, della corrente bassa, del telefono e della TV attraverso il fondo di proprietà del convenuto;

 

domanda integralmente avversata dal convenuto e accolta dal pretore limitatamente alla subordinata;

 

appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 agosto 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che venga integralmente respinta la petizione;

 

mentre con osservazioni 29 ottobre 1996 gli attori postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con petizione 11 agosto 1993 __________ e __________ i, comproprietari della particella n. __________RFP __________ sulla quale è edificata la loro casa di abitazione, hanno convenuto in giudizio __________, proprietario della confinante part. n.__________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’000.-, importo corrispondente alla quota parte di spese a carico di quest'ultimo per il prolungamento dal fondo degli attori sino al suo della condotta della canalizzazione, degli allacciamenti al telefono, alla corrente elettrica e al cavo TV della __________somma che gli attori sostengono aver pattuito con il convenuto come risulta dalla convenzione di cui al doc. B che quest’ultimo, pur avendo richiesto e ottenuto i lavori di cui si è detto, si è rifiutato di sottoscrivere;

                                     

                                         che in via subordinata i coniugi __________ hanno chiesto che fosse fatto ordine alla __________ (__________S), alle __________ e a __________ di bloccare l’erogazione di energia elettrica, della corrente bassa, del telefono e della TV attraverso la particella n. __________ RFP __________ di proprietà del convenuto e che fosse fatto ordine a quest’ultimo di allacciarsi in futuro ad un’altra canalizzazione che non fosse la loro;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un qualsiasi accordo con controparte in merito all’esecuzione dei lavori controversi e alla sua  partecipazione al loro pagamento, contesta inoltre il benfondato della domanda fatta valere in via subordinata non essendovi connessione tra la stessa e la procedura creditoria promossa dagli attori;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto della  rinuncia di parte attrice alla domanda principale tendente al pagamento di fr. 8’000.-, accertata l’inapplicabilità in concreto dell’art. 691 CC e l’improponibilità dell’azione possessoria ex art. 928 CC in quanto tardiva, ha invece accolto la domanda subordinata proposta dagli attori ordinando alle aziende interessate (__________, __________, ____________________la sospensione delle loro prestazioni attraverso il fondo del convenuto, ordine che il primo giudice ha ritenuto giustificato in virtù dell’art. 641 cpv. 2 CC intravvedendo nell'utilizzo da parte del convenuto delle infrastrutture degli attori per il passaggio di energia e corrente, un'indebita ingerenza sul loro fondo;

 

                                         che con tempestivo gravame datato 28 agosto 1996, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 settembre 1996 del presidente della Camera di cassazione civile, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione; l’appellante ritiene errata la sentenza pretorile laddove conclude alla sua legittimazione passiva nonostante riconosca a carico delle aziende citate l'utilizzo delle infrastrutture degli attori per rifornirlo di energia e corrente;

 

                                         che con osservazioni 29 ottobre 1996 gli attori postulano la reiezione del ricorso;

 

                                         che l’appello erroneamente attribuito alla Camera di cassazione civile che ha concesso l’effetto sospensivo e l’ha intimato per le osservazioni, è stato ritrasmesso a questa Camera per sua competenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 12);

 

                                         che a prescindere dal fatto di sapere se la controversia, limitatamente alla sua domanda subordinata, attenga alla giurisdizione civile e non a quella amministrativa in quanto concerne prestazioni elargite da aziende che agiscono in virtù di concessioni di diritto pubblico (art. 19 Legge sulle telecomunicazioni; art 39 Legge federale sulla radiotelevisione), la sentenza impugnata non può essere condivisa per motivi di natura procedurale e di diritto sostanziale;

 

                                         che sono considerate parti nel processo quelle che vi hanno preso parte, ossia quelle che compiono gli atti processuali e ne subiscono gli effetti; parte è quindi colui che propone la domanda in proprio nome e colui nei confronti del quale essa è proposta (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 1 e 3; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, § 11, pag. 124 segg.);

                                     

                                         che diritto fondamentale della parte è quello di essere sentito,  facoltà nella quale è compresa, oltre la possibilità di esprimersi sull'oggetto della lite prima che una decisione venga presa, anche quella di consultare gli atti e di proporre le prove a sostegno delle rispettive allegazioni e contestazioni (Ottaviani, op. cit., pag. 5; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 1996, § 21), diritto che in concreto non è stato minimamente ossequiato nei confronti delle aziende menzionate nel dispositivo del giudizio pretorile, rimaste estranee a tutto l'iter processuale;

 

                                         che nel caso concreto i coniugi __________ hanno promosso un'azione ordinaria nei confronti di __________, mentre nessuna azione è stata proposta nei confronti della __________, delle __________ e di ____________________ tantomeno sono stati richiesti provvedimenti cautelari, misure che possono essere ordinate anche nei confronti dei terzi quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (art. 376 CPC);

 

                                         che quindi, il pretore ha a torto condannato la __________le __________ e __________ a sospendere le loro prestazioni a favore del fondo del convenuto, domanda che se del caso andava formulata convenendo in causa direttamente le aziende interessate e non l'appellante;

 

                                         che anche dal punto di vista del diritto materiale la sentenza del primo giudice, che ha accolto la domanda subordinata degli attori basandola sull’art. 641 CC, non può essere confermata;

 

                                         che con la cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza;

 

                                         che per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC è quindi necessaria un’indebita ingerenza a carico del fondo del richiedente (Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 89 e 99 segg. ad art. 641 CC);

 

                                         che a prescindere dal fatto di sapere se il passaggio di corrente  ed energia sotto il fondo degli attori costituisca un’ingerenza (Meier-Hayoz, op.cit. n. 99 segg.), va rilevato che l'ordine di sospensione di erogazione di energia e corrente -erogazione nella quale il pretore ha intravisto la turbativa della proprietà degli attori- è stato formulato con riferimento al fondo dell'appellante e non a quello degli attori ai quali difetterebbe pertanto la legittimazione attiva (Steinauer, Les droits réels, Tome premier, 1985, n. 1030);

 

                                         che quindi, la fornitura di energia e corrente attraverso il fondo del convenuto non può essere considerata illecita e tantomeno potrebbe costituire un atto di indebita ingerenza nei confronti del fondo degli attori, neppure menzionato nel dispositivo del giudizio dedotto in appello;

                                     

                                         che l'appello deve essere accolto con il carico alla parte soccombente di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede (art. 148 CPC)

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG

 

pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 28 agosto 1996 __________ è accolto.

 

                                         Di conseguenza la sentenza 21 giugno 1996 della Pretura del distretto di Riviera è così riformata:

 

                                         1.   La petizione è respinta.

                                         2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                              spese                                                        fr.    390.-

                                              tassa di giustizia                                     fr.    900.-

                                              per un totale di                                        fr. 1’290.-

 

                                              vanno posti a carico degli attori in solido i quali rifonderanno al convenuto fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia                                       fr.    400.-

                                         b) spese                                                         fr.      50.-

                                                                                                                 fr.    450.-

 

                                         già anticipate dall’appellante, vanno poste a carico dei signori __________ e __________ i quali rifonderanno all’appellante fr. 450.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario