Incarto n.
12.97.00128

Lugano

2 ottobre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.327 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 6 settembre 1990 da

 

 

__________ e per esso, nel frattempo deceduto, la vedova

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 28 febbraio 1997 (intimata il 28 marzo 1997), ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare a __________ l’importo di Fr. 55’000.- oltre interessi al 5% dal 1 luglio 1990.

 

Appellante la __________ la quale, con atto di appello 28 aprile 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di petizione; mentre la parte appellata, con osservazioni 5 giugno 1997, postula la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di  causa.

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ ha fatto valere nei confronti della __________ diversi crediti a dipendenza di un rapporto di lavoro che pretende iniziato già al momento della costituzione della società, nel 1954, e che sarebbe terminato, a seguito di disdetta di data 13 marzo 1990, con la fine di giugno 1990.

 

                                     

                                   2.   Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto le pretese dell’attore - nel frattempo decesso ed al quale è subentrata in causa la vedova - limitatamente alle seguenti poste:

 

                                         a)  salario sino al 30 giugno 1990 per complessivi Fr. 15’000.-;

                                         b)  indennità di partenza, ai sensi degli art. 339b e seg. CO, di Fr. 40’000.- .

 

                                     

                                   3.   Con l’appello la __________ chiede che in riforma del primo giudizio nel senso di respingere qualsiasi pretesa della controparte. Osserva in particolare, come già argomentato in prima sede, che il rapporto di lavoro ha preso fine non a giugno 1990 ma già al 31 dicembre 1989 e che l’indennità di partenza non è dovuta poiché almeno sino al 1974 __________ non è mai stato legato con un contratto di lavoro alla __________ della quale era invece stato azionista unico ed amministratore unico. Ritiene inoltre eccessiva l’indennità fissata dal Pretore secondo il massimo consentito dalla legge e, se del caso, da compensarsi con il valore di autovettura Saab ricevuta dalla ditta nel 1989.

 

                                         Con le osservazioni all’appello la signora __________ ne chiede la sua reiezione e la conferma della sentenza del Pretore per i motivi che verranno ripresi, se necessario, nei considerandi che seguono.

 

 

                                   4.   Con riferimento al momento della fine del rapporto di lavoro che le parti situano in occasioni  ben differenti - la parte attrice al 30 giugno 1990 a seguito di disdetta individuata nello scritto  13 marzo 1990 della __________ (doc. C) e la parte convenuta a fine dicembre 1989 - i documenti di causa e le testimonianze assunte rivelano indizi sia nell’una che nell’altra direzione.

                                        

                                         Paradossalmente dal contenuto delle lettere inviate da __________ alla __________ nei primi mesi del 1990 si ricava la sensazione che il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato con la fine dicembre 1989. Infatti nella lettera del 2 febbraio 1990 (doc. F) __________ che si dichiara in via di massima d’accordo con la proposta del 25 gennaio 1990 (doc. E) della __________ per ottenere la sua collaborazione come consulente, afferma che avrebbe diritto, a rigore, ad una indennità di fine lavoro alla quale rinuncerebbe se il primo periodo di validità della collaborazione prevista ed offerta in 12 mesi fosse aumentata a due anni; ripete tale considerazione nella lettera 23 febbraio 1990 (doc. H) dove afferma di aver diritto a 8 mesi di stipendio per fine contratto. La pretesa riferita a questa indennità non avrebbe ragione di essere evocata se il contratto di lavoro non fosse già cessato e le trattative intavolate fossero solo intese a ridefinire il rapporto di lavoro ancora in essere.

                                         Altrettanto paradossalmente il contenuto delle lettere della __________ porterebbero a concludere che il rapporto di lavoro era ancora in essere dopo la fine del 1989. Infatti con la lettera 27 febbraio 1990 (doc. I) si offre un ulteriore colloquio affinché __________ accetti le offerte propostegli e non chieda di più pena il non considerare altra soluzione che “la definizione del rapporto a termini di legge”. Ciò vuol dire che a fine febbraio 1990 il contratto di lavoro era ancora in essere e che per conchiuderlo occorreva agire secondo le norme dal codice delle obbligazioni. Nello scritto del 13 marzo 1990 (doc. C) si annuncia che si procede alla liquidazione della posizione del __________ con pagamento di quanto previsto dalla legge a far tempo dal 31 dicembre 1989, senza poter capire se il riferimento a quella data significhi che il contratto di lavoro era terminato a quel momento oppure che, da quel momento, correva il termine di disdetta.

 

                                         La testimonianza __________ può anche lei condurre a considerare le due ipotesi contrapposte: riferisce che la consegna delle chiavi da parte di __________ avvenne alla fine del 1989 ma che lo stipendio gli fu versato sino al febbraio 1990.

 

                                         Non siamo così in presenza di prova certa del fatto del quale la parte attrice si prevale ma solo di indizi che però non concordano tra di loro e si elidono a vicenda con la conseguenza che si deve pronunciare a danno della parte alla quale incombeva l’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90 n. 7), ossia della parte attrice.  A questa non può allora essere riconosciuta il salario per il periodo aprile/giugno 1990 mentre quello per i primi tre mesi dell’anno riconosciuto dal Pretore nelle motivazioni della sentenza, e non oggetto dell’appello, gli è stato in definitiva già versato.

 

 

                                   5.   A sensi dell'art. 339 lett. b cpv. 1 CO se il rapporto di lavoro di un lavoratore, avente almeno 60 anni di età, cessa dopo 20 o più anni, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza. Il Pretore ha riconosciuto adempiute queste condizioni: pacifica l’età del lavoratore, egli ha fatto risalire l’inizio dell’attività lavorativa al 1954 quando la __________ è stata costituita.

 

                                         Risulta dagli atti e dalle affermazioni della parte convenuta, mai contestate dall’attore, che quest’ultimo ha costituito la __________ e ne è stato, oltre che amministratore unico anche presidente con firma individuale sino al 1985, l’azionista proprietario. Non è chiaro fino a quando questa sua posizione di azionista si è mantenuta ma si deve ritenere che tale situazione abbia continuato a sussistere almeno sino al 1974, quando la sede della società è stata trasferita a __________ e nell’organizzazione della stessa è subentrata altra persona in qualità di consigliere delegato con firma individuale (cfr. estratto RC, doc. A). Con tale identica funzione è poi subentrato, nel 1978, l’avv. __________ che, nella sua testimonianza, riferisce appunto di essere stato azionista della convenuta sino al 1989. Anche il teste __________, dipendente della convenuta dal 1968 al 1993, ricorda che a un certo punto __________ gli confidò che aveva ceduto o stava cedendo le azioni della società senza sapere se erano tutte. Tutto ciò a conferma che almeno sino al 1974 __________ è stato, come argomenta la convenuta, il padre-padrone della società. Ora questa sua posizione di dirigente con ogni potere esclude che con la società, almeno fino al 1974, sia mai intercorso un rapporto di lavoro ai sensi degli art. 319 e seg. CO (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 319 n. 18). Ne discende che, anche pur ammettendo un vero rapporto di lavoro a far tempo dal 1974, non è adempiuta la condizione relativa alla durata ventennale e la pretesa indennità, che ha funzione sociale intimamente legata all’esistenza di un contratto di lavoro nel senso della subordinazione del lavoratore, non può essere riconosciuta.

 

                                         Inoltre, fosse anche provata l’esistenza di un contratto di lavoro a far tempo dal 1954 che l’attore poteva facilmente addurre ma nemmeno ha tentato di fare opponendosi a quelle prove (richiamo dell’incarto fiscale) che avrebbero potuto evidenziare tale sua posizione, la sua qualità di azionista unico o dominante avrebbe permesso di ritenere la sua domanda, sulla base del principio giuridico del Durchgriff che non considera l’autonomia giuridica dell’anonima rispetto al socio dominante, come abusiva e contraria alla buona fede. Andrebbe in questo caso applicato a contrario il ragionamento che non ritiene interrotto il rapporto di lavoro, con inizio di un nuovo e distinto periodo, quando il medesimo è trasferito insieme all’azienda ad una persona giuridica economicamente identica all’alienante (DTF 112 II 51; Rep. 1989, 152).

 

 

                                   6.   L’appello della __________ viene così accolto e la sentenza del Pretore riformata nel senso che nulla, per i titoli riconosciuti nella sentenza di prima istanza, è dovuto alla parte attrice.

 

                                         Tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza seguono la totale soccombenza attorea.

 

 

 

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                    I.   L’appello 28 aprile 1997 __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 28 febbraio/28 marzo 1997 del Pretore di Mendrisio-Sud è così riformata:

 

                                         1.   La petizione 6 settembre 1990 di __________, ora __________, è respinta.

 

                                         2.   La tassa di giustizia in Fr. 6’000.- e le spese sono poste a carico della parte attrice che rifonderà alla controparte Fr. 9’000.- per ripetibili.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                    Fr. 1’550.-

                                         b) spese                                      Fr.      50.-

                                             totale                                        Fr.  1’600.-

 

                                         già anticipati dall’appellante sono a carico della parte appellata che rifonderà ancora alla controparte Fr.  2’500.- per ripetibili d’appello.

 

 

                                  III.   Intimazione a:                - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario