Incarto n.
12.97.00133

Lugano

22 settembre 1997/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.186 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 4 aprile 1995 da

 

 

__________

(rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

____________________

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 80’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;

 

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 aprile 1997 ha accolto;

 

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

 

Mentre parte attrice con osservazioni del 12 giugno 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con la petizione gli attori sostengono di essere stati incaricati dal convenuto nel 1991 di progettare una palazzina di appartamenti per il fondo n. __________ di __________ e di ottenere la relativa licenza edilizia contro una mercede di fr. 80’000.--, in quanto il convenuto desiderava vendere il proprio fondo e riteneva che l’esistenza di un progetto approvato l’avrebbe facilitato nell’intento.

                                          Nonostante che l’atto di vendita del fondo menzioni anche l’obbligo dell’acquirente di pagare detta somma al convenuto, questi non avrebbe mai onorato il corrispondente debito nei confronti dei progettisti, dal che la presente causa.

 

                                B.      Nella risposta del 13 aprile 1995 il convenuto si è opposto alla petizione negando di avere conferito mandato alcuno agli attori e asserendo di avere sottoscritto la domanda di costruzione solo in qualità di proprietario del fondo.

                                          Sarebbe infatti stata la __________ a chiedere la progettazione in questione, così che nulla gli potrebbe essere richiesto, visto anche che egli non avrebbe mai incassato i fr. 80’000.-- di cui all’atto di vendita.

 

                                C.      Nel giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che __________ ha ottenuto dagli eredi la trasmissione dei diritti spettanti a __________, nel frattempo deceduto, ha ritenuto che dall’insieme degli atti risulterebbe che fu effettivamente il convenuto a conferire il mandato agli attori, ragione per cui egli sarebbe ora tenuto al pagamento dell’onorario conseguente a tale richiesta.

 

                                D.      Con l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

                                          Egli ritiene che, contrariamente all’opinione del Pretore, né dalla richiesta alla compratrice di fr. 80’000.-- a tal titolo, somma peraltro mai incassata, né dalla richiesta all’autorità IMVI di dedurre dall’imponibile detto importo, e neppure dalla deposizione __________ si potrebbe dedurre l’avvenuto conferimento dell’incarico in questione da parte sua, specie a fronte del fatto che la domanda di costruzione è stata firmata da __________ come istante già nel 1991.

 

                                E.      Delle argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

 

 

Considerato

 

in diritto:               1.      L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).

                                          Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.

                                          La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre 1989 in re M./H.).

                                          In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.).

                                          Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).

 

                                2.      Il convenuto censura la decisione del Pretore di ritenere quale elemento a favore delle tesi dell’attore il fatto che il convenuto si è fatto pagare anticipatamente da __________ la somma di fr. 80’000.-- per il progetto di costruzione.

 

                                          2.1   Nella misura in cui il convenuto persiste nel sostenere di non avere incassato detto importo (appello, pag. 5 e 6) la censura oltrepassa i limiti del temerario.

                                                  A non averne dubbi, l’atto di compravendita (doc. H, fol. 2) attesta senza possibilità di equivoco l’avvenuto pagamento in via anticipata, e costituisce perciò ricevuta ai sensi dell’art. 88 CO, la quale fa fede del suo contenuto fino a prova del contrario (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.).

                                                  Tale prova, contrariamente alle tesi del convenuto, non è in concreto stata fornita: il teste __________ si limita a non ricordare di avere fatto il pagamento ma non può escludere che esso sia avvenuto, mentre il teste __________ esclude di avere effettuato il pagamento, ma riferisce che il __________ gli disse di averlo eseguito lui, ed inoltre contabilizzò la somma come uscita della società.

                                                  Della tesi del mancato pagamento non vi è perciò neppure l’ombra.

 

                                          2.2   A ben vedere la questione dell’avvenuto pagamento non è comunque di particolare importanza, dal momento che il solo fatto che il convenuto si sia fatto promettere dall’acquirente il pagamento di quella somma nell’atto notarile di vendita del fondo è di per sé sufficiente -indipendentemente dall’esecuzione effettiva dell’obbligazione- per ritenere che il convenuto con tale pattuizione desiderava con ogni evidenza ottenere la copertura finanziaria dell’impegno che egli si era assunto con i progettisti.

                                                  Del tutto infondata, e poco seria, è pertanto la contraria tesi del convenuto, per il quale dal preteso mancato incasso del denaro e dal suo mancato sollecito a __________ si dovrebbe dedurre -a fronte di una chiara obbligazione in tal senso contenuta in un atto notarile- “che il signor __________ riteneva invero di non aver diritto a questo importo” (appello, pag. 6).

 

                                          2.3   E’ per il resto indiscutibile, e il convenuto non afferma difatti il contrario, che il fatto di farsi promettere da una terza persona, nell’ambito di una trattativa globale, il pagamento di un determinato importo indicando quale causa il credito di un terzo costituisce, in buona fede e secondo l’ordinario andamento delle cose, una chiara indicazione dell’esistenza dell’obbligazione nei confronti del terzo.

                                                  Il senso dell’indicazione è infatti solo quello di ottenere la copertura economica di tale obbligazione da parte del partner contrattuale, fermo restando che dal punto di vista giuridico essa rimane evidentemente a carico di chi si fa promettere il pagamento.

 

                                3.      Parimenti infondate sono le critiche del convenuto relative alla considerazione da parte del Pretore delle risultanze della procedura IMVI al riguardo della vendita immobiliare in questione (appello, punto 9, pag. 7).

                                          Il ricorrente disattente infatti che la rilevanza probatoria dell’epi-sodio non risiede nel fatto che egli ai fini della determinazione dell’imposta ha chiesto la deduzione dell’imponibile dell’importo di fr. 80’000.--, ma nel fatto che egli avanti all’autorità fiscale si è professato debitore di quell’importo sulla base della nota d’ono-rario della parte attrice, circostanza che pertanto a giusta ragione è stata ritenuta dal Pretore a sostegno della tesi creditoria.

 

                                4.      Si può per contro convenire con il convenuto sul fatto che la deposizione __________ non ha valenza decisiva in conseguenza di un’apparente incongruenza di date -il teste asserisce di avere iniziato a lavorare per gli attori nel marzo 1992, mentre la progettazione in questione è senza dubbio precedente, visto che la domanda di costruzione (doc. O) è del 14 ottobre 1991-, anche se ben si può ammettere che i piani di dettaglio 1:50 siano stati realizzati dopo la concessione della licenza edilizia, alla fine di aprile del 1992 (doc. Z).

 

                                5.      Non decisivo, contrariamente alla tesi del convenuto, è però anche il fatto che la domanda di costruzione sia stata sottoscritta da __________ quale parte istante.

                                          La questione è in effetti ben disgiunta da quella del conferimento del mandato al progettista, e perciò dal fatto di chiedere in prima persona il rilascio della licenza edilizia non si può dedurre l’esi-stenza di un simile mandato.

                                          Nella specie a questo elemento di mera apparenza si contrappone l’evidenza costituita dall’esplicita professione da parte del convenuto -seppure agli occhi di terzi e non del creditore- della sua qualità di obbligato al pagamento dell’onorario, così che la valutazione complessiva degli elementi di prova risultanti dagli atti non può che condurre alla conferma dell’apprezzamento del Pretore.

 

                                6.      Del resto, il risultato economico al quale giunge la sentenza impugnata sfugge a qualsiasi censura di arbitrio e ripristina invece una situazione di equità: parte attrice ha infatti indiscutibilmente prestato la propria opera, per la quale le devono essere pagati fr. 80’000.--, mentre il convenuto risulta avere ricevuto proprio per questo motivo un corrispondente importo, con il che la sua condanna in favore del procedente accorda a questi quanto di sua spettanza senza punto impoverire il resistente.

 

                                          Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.

 

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                  I.      L’appello 28 aprile 1997 __________ è respinto.

 

                                 II.      Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia         fr.  1’650.--

                                          b)  spese                           fr.        50.--

                                          T o t a l e                            fr.  1’700.--

                                          già anticipati dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di risarcire a controparte fr. 4’000.-- per ripetibili di appello.

 

                                III.      Intimazione:

                                          –      __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario