Incarto n.
12.97.00139

Lugano

10 novembre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00015 (già 4976) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 8 febbraio 1996 da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dalla sua Succursale __________

patr. __________

 

 

con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 80’033.50 (avallo cambiario) di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione 26 gennaio 1996  del Pretore di Locarno-Città riguardante il PE n. __________dell’UEF di Locarno.

 

Domanda avversata dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 10 aprile 1997, ha integralmente respinto.

 

Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 5 maggio 1997, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione di disconoscimento del debito con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

Mentre la convenuta, con osservazioni 23 giugno 1997, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   Il 12 ottobre 1993 la __________ (in seguito: __________), succursale di Locarno, ha concesso alla ditta __________ una linea di credito in conto corrente di fr. 80’000.- garantita da un vaglia cambiario in bianco sottoscritto dalla debitrice ed avallato da __________, amministratore unico della società.

 

 

                                  B.   Preso atto che il credito in questione non è stato rimborsato, con il PE n. __________0 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso l’avallante per la somma di fr. 80’033.50 oltre accessori.

                                         Il precettato avendovi interposto opposizione, la banca ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria, ottenendolo con la decisione pretorile 26 gennaio 1996.

 

                                     

                                  C.   Con petizione 8 febbraio 1996 __________ ha chiesto il disconoscimento di questo debito.

                                         Egli afferma in sostanza come il credito a favore della banca sarebbe già stato estinto dalla ditta per compensazione: quest’ultima, nell’ambito di una causa creditoria nei confronti della convenuta, aveva infatti chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 429’000.- quale risarcimento danni per violazione contrattuale nell’ambito di un contratto di locazione perfezionatosi a suo tempo.

 

 

                                  D.   La banca convenuta contesta che l’attore, in quanto avallante del vaglia cambiario, possa opporre al creditore un’eccezione, quella di compensazione, che compete unicamente al debitore principale; tanto più che i fatti alla base della contestata compensazione -ovvero il risarcimento danni a seguito del perfezionamento di un contratto di locazione- erano chiaramente sorti prima della sottoscrizione dell’effetto cambiario.

 

 

                                  E.   Con sentenza 10 aprile 1997 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.

                                         Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che di principio nulla ostava a che un avallante potesse far valere nei confronti del creditore un’eccezione personale del debitore principale, nella misura in cui la stessa fosse però sorta dopo la sottoscrizione del vaglia cambiario; nel caso concreto, dovendosi al contrario ammettere che le circostanze alla base della compensazione erano precedenti alla sottoscrizione della carta valore, ne discendeva che l’eccezione non poteva essere sollevata. A titolo abbondanziale, se anche l’attore avesse potuto validamente eccepire la compensazione, l’esito della causa non sarebbe stato diverso, parte attrice non avendo sufficientemente sostanziato la pretesa posta in compensazione né provato la sua fondatezza, segnatamente nel suo ammontare.

 

 

                                  F.   Con appello 5 maggio 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione.

                                         A suo dire, l’eccezione di compensazione poteva validamente essere sollevata in questa causa: innanzitutto la compensazione era stata eccepita dalla ditta dopo la sottoscrizione del vaglia cambiario, mentre era ininfluente che i fatti relativi fossero precedenti; d’altro canto, l’obbligazione cambiaria era comunque stata assunta già a far tempo dal 1988, mentre nel 1993 era stato unicamente concordato un adeguamento della linea di credito, senza che ciò tuttavia comportasse una novazione. Quanto alla fondatezza materiale della pretesa posta in compensazione, egli rileva che la questione non era stata contestata dalla controparte; in ogni caso, dagli atti di causa risultava chiaramente il ben fondato della stessa, quanto meno per l’importo oggetto di questa vertenza.

 

 

                                  G.   Delle osservazioni 23 giugno 1997 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

 

 

 

 

 

 

 

Considerando

 

 

in diritto

 

                                   1.   Giusta l’art. 1022 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di vaglia cambiario in virtù del rimando di cui all’art. 1098 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.

                                         Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’impegno dell’avallante, pur avendo natura indipendente per essere stato assunto in via cambiaria (DTF 96 III 35), ha un carattere accessorio dal profilo del contenuto (DTF 84 II 645); ne discende che tutte le circostanze che dopo la sottoscrizione del vaglia cambiario tolgono o diminuiscono l’impegno principale dell’emittente tolgono, rispettivamente diminuiscono, anche gli obblighi dell’avallante (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea  e Francoforte sul Meno 1996, N. 4 ad art. 1022 CO; DTF 84 II 648; Rep. 1973 p. 166, 1983 p. 101 e seg.; IICCA 6 settembre 1995 in re O./U.): ciò significa, in particolare, che l’avallante potrà a sua volta sollevare tutte le eccezioni personali che il debitore principale avrebbe nei confronti del creditore (Jäggi/Druey/Von Greyerz, Wertpapierrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1985, p. 189; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., ibidem; in tal senso, con specifico riferimento all’eccezione di compensazione: Navarrini, La cambiale e l’assegno bancario, Bologna 1937, p. 161; Pelizzi/Partesotti, Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, N. IV 2 ad art. 37; Rossi, L’avallo come garanzia cambiaria tipica, Milano 1962, p. 141 e segg.).

 

 

                                   2.   Nel caso di specie -come accennato- il Pretore ha ammesso il principio che l’avallante potesse far valere un’eccezione del debitore principale; nondimeno, ha ritenuto che nel caso concreto l’attore non potesse far capo a questa facoltà, in quanto le circostanze alla base della compensazione erano antecedenti alla sottoscrizione dell’effetto cambiario.

 

                                         L’appellante censura tale assunto per due motivi: innanzitutto determinante non sarebbe tanto il momento in cui si sono svolti i fatti, bensì quando è stata effettivamente sollevata la compensazione; d’altro canto, il credito cambiario sarebbe comunque sorto già nel 1988, l’aumento della linea di credito e l’adeguamento delle garanzie avvenuti nel 1993 non avendo un effetto novatorio.

                                         La censura è fondata.

 

 

                                2.1   È nel momento in cui il debitore manifesta al creditore la sua intenzione di usare il diritto di opporre la compensazione che quest’ultima esplica i suoi effetti (art. 124 cpv. 1 CO).

                                         Nel caso di specie, mentre il vaglia cambiario è stato sottoscritto il 12 ottobre 1993, è indubbio che __________ ha eccepito la compensazione in tempi successivi, e meglio al più presto il 2 dicembre 1994, quando cioè la ditta ha inoltrato nei confronti della qui convenuta un’azione creditoria per fr. 429’000.- (doc. D).

 

                                         Ciò posto, non torna conto esaminare la seconda censura, a sapere cioè se l’aumento della linea di credito con il conseguente adeguamento delle garanzie, avvenuto a più riprese, l’ultima volta 1993, abbia o meno dato origine ad un nuovo rapporto contrattuale per novazione.

                                         In ogni caso anche la prima questione potrebbe essere lasciata indecisa poichè, come si vedrà ai considerandi successivi, non vi è prova dell'esistenza di un credito da porre in compensazione.

 

 

                                2.2   Contrariamente a quanto voluto dall’appellante, l’accoglimento della censura non consente tuttavia ancora di riconoscere il buon fondamento della petizione: ammesso che l’attore possa formalmente far valere in questa sede la compensazione, resta in effetti da stabilire se nel merito quest’ultima fosse fondata ed eventualmente per quale importo.

 

 

                                   3.   Ora, è sicuramente a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la parte attrice non aveva sufficientemente sostanziato la pretesa posta in compensazione e comunque non aveva provato la sua fondatezza.

 

 

                                3.1   Nei suoi allegati preliminari, l’attore, riferendosi alla pretesa compensatoria, si è limitato ad affermare che si trattava di una pretesa di fr. 429’000.-; che la stessa costituiva un risarcimento danni per violazione contrattuale nell’ambito di un contratto di locazione perfezionatosi a suo tempo tra la convenuta e la ditta __________; che essa era stata formulata da quest’ultima con petizione 2 dicembre 1994 (doc. D); che in tale causa la convenuta non avrebbe contestato l’esistenza del rapporto contrattuale con la ditta, sulla base delle condizioni formulate a suo tempo in una sua offerta (petizione p. 4); che inoltre la violazione contrattuale da parte della convenuta era sorta nel luglio 1992 quando la banca aveva reso noto di aver dato in locazione degli spazi locativi a terze persone, nonostante nel febbraio 1992 fosse già stato perfezionato un contratto con lei (replica p. 4).

                                         La convenuta, dal canto suo, non si è soffermata più di quel tanto sulla questione, limitandosi a contestare la pretesa compensatoria, che si fonderebbe su una presunta violazione contrattuale nell’ambito di un presunto contratto di locazione (risposta p. 4). 

 

                                         Nel caso di specie -contrariamente a quanto preteso dall’appellante- non torna invero conto esaminare se l’attore abbia con ciò ossequiato all’obbligo di allegazione o ancora se la contestazione da parte della convenuta sia stata o meno puntuale e con ciò efficace: in effetti, l’attore stesso nell’allegato petizionale -e in replica non ha aggiunto altro o corretto tale assunto- ha affermato che la vertenza in esame si riduceva alla valutazione del danno patito dalla ditta a causa della violazione contrattuale imputabile alla convenuta (p. 4), ammettendo così che l’ammontare della pretesa compensatoria non era stato ancora provato. Tale assunto, non contestato dalla controparte, era con ciò pacifico.

 

 

                                3.2   Atteso che l’onere della prova sull’esistenza ed in particolare sull’ammontare della pretesa compensatoria incombe a chi eccepisce la compensazione (IICCA 7 marzo 1994 in re C & Co/S., 27 maggio 1994 in re M./F., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 25 gennaio 1996 in re M./F.), spettava in concreto all’attore fornire tale prova.

 

                                         In realtà, all’udienza preliminare, pur sapendo che la causa promossa dalla __________ contro la convenuta - inc. no. 4760 - era stata sospesa per il fallimento della ditta (art. 207 LEF), l’attore si è limitato ad offrire una sola prova, con la conseguenza che, venendo a cadere l’audizione dell’unico teste notificato, in pratica non vi è stata alcuna istruttoria.

 

                                         Il richiamo dell’incarto no. 4760, sospeso dopo la fase dello scambio degli allegati, non consente di sopperire a tale situazione: intanto gli allegati di quella causa (doc. D, E, F, H) costituiscono semplici allegazioni di parte e non hanno perciò rilevanza probatoria, e in ogni caso più che chiarire la fattispecie la complicano, le contestazioni da parte della convenuta spaziando dall’esistenza del presunto contratto di locazione, all’esistenza della violazione contrattuale, fino all’ammontare del presunto danno (doc. E, H); i documenti prodotti in quella sede chiariscono inoltre solo in parte la fattispecie, ma sicuramente non consentono ancora di accertare -in mancanza di una completa istruttoria- se vi sia stata violazione contrattuale e di quantificare l’eventuale danno.

                                         È proprio il fatto che in quella causa le parti non hanno ancora potuto offrire le loro prove e che le stesse non sono state assunte che non permette a questa Camera di estrapolare da quell’incarto alcun elemento utile per la fattispecie che qui ci occupa: il substrato fattuale non è infatti ancora completo, per cui il giudice non può ancora trarre delle conclusioni con piena cognizione di causa senza cadere nell’arbitrio; non va d’altro canto neppure dimenticato che se in tali circostanze si volesse comunque accogliere, anche solo parzialmente questa petizione -come vorrebbe il qui appellante- tale giudizio, proprio nella misura in cui è emesso senza aver permesso alle parti di offrire le prove a sostegno delle loro tesi (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 175; Walder-Bohner,  Zur Bedeutung des rechtlichen Gehörs im schweizerischen  Zivilprozessrecht, in Gedächtnisschrift für Peter Noll, p. 406; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, N. 1 ad § 56 ZPO con rif.), andrebbe sanzionato con la nullità (art. 142 CPC; Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, N. 100 ad art. 4 Cost. fed.; IICCA 19 gennaio 1993 in re A./M.), costituendo una manifesta violazione del diritto di essere sentiti (art. 4 Cost. fed.).

 

                                         In tali circostanze è chiaro che l’attore non è riuscito a provare il ben fondato (e in particolare l’ammontare) della pretesa compensatoria, ciò che comporta la reiezione della petizione.

 

 

                                   4.   L’appello, completamente infondato, deve così essere respinto con spese e ripetibili a carico dell’appellante (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 5 maggio 1997 di __________ é respinto.

 

 

                                   2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                    fr.    1'450.-

                                         b) spese                                      fr.         50.-

                                         Totale                                          fr.    1'500.-

 

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare a controparte fr.  2’000.- per ripetibili d’appello.

 

 

                                   3.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario