Incarto n.
12.97.00152

Lugano

27 maggio 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.97.00007 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 14 gennaio 1997 da

 

 

__________ già rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

 

 

 

in materia di locazione (disconoscimento del debito).

 

Ed ora sull’esclusione del Pretore e della Segretaria-assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 postulata dagli stessi interessati con scritto 25 aprile 1997.

 

 

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che il Pretore e la Segretaria-assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 hanno dichiarato di escludersi dal trattare la causa di disconoscimento del debito avviata da __________ poiché nei confronti dello stesso hanno sporto querela penale per reati contro l’onore a dipendenza di uno scritto da quest’ultimo indirizzato al Consiglio della Magistratura;

 

                                        

                                         che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) mentre invece la decisione riguardante la ricusa del segretario compete al giudice dal quale dipende così che, qualora l’esclusione del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella procedura, competerà al Pretore viciniore esprimersi al proposito;

 

                                        

                                         che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice (come appare verificarsi in concreto dal momento che attore e convenuta non hanno, nel termine di 5 giorni di cui all’art.28 cpv. 2 CPC, nulla eccepito al proposito) l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC;

 

                                        

                                         che la presentazione da parte del Pretore di una querela penale per reati contro l’onore nei confronti di una persona parte in una causa che è chiamato a giudicare, anche se non rappresenta ipotesi di giudice parziale, configura caso di esclusione poiché può legittimamente suscitare apparenza di prevenzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 27 n. 6);

 

                                        

                                         che l’esclusione del Pretore va così confermata;

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 26 e seg. CPC

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il Pretore avv. __________ è escluso dal trattare la causa inc. no. LA.__________ __________ della Pretura di Lugano, sez. 4.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione a:      - __________

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario