Incarto n.
12.97.00204

Lugano

28 agosto 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare sull’istanza 27 agosto 1997  di congiunzione cause (art. 44 CPC) presentata da

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

per le procedure ordinarie da lui avviate singolarmente nei

confronti di

 

 

 

1. __________

2. __________

 

 

 

 

con petizioni 27 agosto 1997 introdotte alla Pretura di Bellinzona ed a quella di Biasca.

 

Considerato che i convenuti formano un litisconsorzio facoltativo, essendo chiamati a

rispondere in solido per pretesi danni derivanti da un contratto di locazione nel quale

erano entrambi locatari, e quindi la congiunzione delle cause è opportuna

(Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 44 n. 2);

 

Ritenuto che non potendo far capo, per la scelta del foro della congiunzione, al giudice

adito per primo poiché le cause sono state presentate contemporaneamente questa

Camera, tenuto conto del carico di lavoro delle singole Preture interessate, congiunge

le due procedure al foro di Riviera;

 

 

 

Per i quali motivi

in applicazione dell’art. 44 CPC

 

 

 

 

o r d i n a

 

 

                                   1.   La causa inoltrata alla Pretura di Bellinzona da __________ contro __________ e quella inoltrata alla Pretura di Riviera dallo stesso attore contro __________ sono dichiarate congiunte davanti al foro della Pretura di Riviera.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione a: -__________

 

 

 

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario