Incarto n.
12.97.00208

Lugano

13 ottobre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.94.3079 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 4 febbraio 1994 da

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

__________ rappr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 11 agosto 1997, ha parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 8’459.60 oltre interessi al 5% a partire dal 1. gennaio 1994.

 

Appellante la parte convenuta la quale, con appello 29 agosto 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza ed accogliere invece la sua domanda riconvenzionale.

 

Mentre, con osservazioni 15 settembre 1997, l’appellato chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

Considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che nelle procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro (art. 416 e seg. CPC), come quella che ci occupa, il termine per impugnare la decisione del Pretore è di 10 giorni, non sospeso dalle ferie, in virtù del rinvio dell’art. 418 CPC alla procedura accelerata (cfr. art. 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 n. 2);

 

                                        

                                         che la sentenza 11 agosto 1997 del Pretore è stata spedita alle parti il 18 agosto 1997 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo, 19 agosto 1997, come appare dalla busta di intimazione;

 

                                        

                                         che il termine di 10 giorni per appellare scadeva così il giorno di venerdi 29 agosto 1997;

 

                                        

                                         che l’appello, pur datato 29 agosto 1997, è stato impostato il giorno 30 agosto 1997 (cfr. timbro di impostazione della posta di __________ sulla busta di spedizione dell’appello);

 

                                        

                                         che ne consegue come l’appello sia tardivo e come tale inammissibile;

 

                                        

                                         che trattandosi di controversia derivante da rapporto di lavoro la procedura, anche in sede di appello, è gratuita (art. 343 cpv. 2 e 3 CO) mentre questo disposto non concerne per contro l’indennità per ripetibili (DTF 115 II 30 consid. 5c) che va adeguatamente corrisposta, visto l’esito della procedura, alla parte appellata;

 

 

 

 

 

Per i quali motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 29 agosto 1997 __________ è inammissibile siccome tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese; l’appellante verserà a controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Intimazione a:      -__________

 

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario