Incarto n.
12.97.00219

Lugano

20 febbraio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01506 (già 144/1995) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 16 ottobre 1995 da

 

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dall’avv. __________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’500.- oltre interessi (pretesa derivante da un incidente stradale);

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 agosto 1997 ha integralmente respinto;

 

appellante l’attore con atto di appello 15 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 27 ottobre 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                A.      Verso le 12.10 del __________, in Via __________ a __________, si è verificato un incidente della circolazione che ha coinvolto una motocicletta __________ 0, alla cui guida vi era __________, ed un furgone __________ con targhe __________.

                                          Pacifica la responsabilità del conducente del furgone nel sinistro, la __________, agente quale compagnia gerente per la responsabilità civile dei veicoli esteri in Svizzera, ha tuttavia rifiutato di risarcire al motociclista un orologio d’oro __________, che quest’ultimo pretendeva di aver perso in occasione dell’incidente. Di qui la presente causa.

 

 

                                B.      Con la petizione __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 14’500.- oltre interessi, auspicando in sostanza la rifusione del valore dell’orologio andato perso.

                                          La convenuta resiste in lite, non ritenendo dati i presupposti per il risarcimento: controparte non avrebbe infatti provato né di aver posseduto un orologio del genere, né di averlo al polso al momento dei fatti, né in ogni caso che lo stesso sia andato perso in conseguenza dell’incidente. D’altro canto, numerose altre circostanze inducevano a dubitare della veridicità e della sussistenza della pretesa, in particolare il fatto che lo smarrimento non sia stato denunciato alla polizia immediatamente dopo il sinistro, che la successiva notifica sia stata approssimativa, che nel corso di un esame medico l’attore abbia tenuto un comportamento “teatrale”, che egli abbia erroneamente indicato che la perdita era coperta da un’altra compagnia d’assicurazioni, che lo smarrimento sia infine stato annunciato alla convenuta solo due mesi dopo il sinistro.

 

 

                                C.      Con sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 600.-, le spese di fr. 275.- e l’indennità per ripetibili di fr. 800.-.

                                          Il giudice di prime cure ha innanzitutto appurato che dagli atti di causa risultava che a suo tempo era effettivamente stato acquistato un orologio __________ a nome dell’attore e del valore da questi indicato, che il giorno dell’incidente egli aveva al polso un orologio d’oro, che il suo smarrimento non venne notificato alla polizia immediatamente ma comunque nel primo pomeriggio, per telefono, e che con la polizia si concordò che il tutto sarebbe stato verbalizzato al suo rientro dalle vacanze. L’istruttoria non aveva tuttavia permesso di chiarire taluni determinanti aspetti della fattispecie, che rimaneva perciò oscura e costellata di indizi contraddittori: in particolare non si capiva per quale motivo la fattura dell’orologio fosse intestata all’attore se, come sembrava, esso era stato acquistato dalla sua convivente; inoltre la descrizione dell’orologio che l’attore avrebbe portato il giorno dell’incidente, fatta da un teste, non corrispondeva esattamente a quella dell’oggetto andato perso; l’altro testimone che pure avrebbe dovuto confermare che l’attore portava un orologio d’oro non era stato neppure citato; l’approssimazione con cui il 25 agosto era avvenuta la verbalizzazione dello smarrimento in polizia -senza neppure indicarne l’ingentissimo valore- appariva pure inspiegabile, come inspiegabile era il fatto che lo smarrimento fosse stato notificato alla convenuta solo il 17 settembre; infine l’attore non aveva neppure reso verosimile che nell’incidente, che gli aveva provocato solo lievi contusioni, il cinturino in pelle potesse essere stato strappato dal suo polso.

                                          Agli indizi forniti da parte attrice, favorevoli alla sua tesi, se ne opponevano dunque almeno altrettanti, che inducevano a dubitare del fatto che nel sinistro l’orologio fosse stato effettivamente smarrito, il che impediva di raggiungere un convincimento sufficiente in punto al benfondato della petizione, che andava di conseguenza respinta.

 

 

                                D.      Con appello 15 settembre 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                          L’appellante ritiene di aver portato prove sufficienti per potersi ammettere, in un giudizio indiziario come quello in esame, il buon fondamento della sua pretesa. Egli sottolinea che le tesi difensive formulate negli allegati preliminari dalla controparte sono state tutte sconfessate dall’istruttoria, tant’è che in sostanza egli è riuscito a provare di essere proprietario dell’orologio, di averlo avuto al polso pochi istanti prima del sinistro e di aver reagito immediatamente dopo il sinistro notificando la sparizione all’autorità di polizia. Il primo giudice avrebbe nondimeno respinto la petizione, basandosi su poche secondarie indicazioni a suo dire contrastanti: in realtà, le presunte contraddizioni tali non erano ed anzi erano tutte oggettivamente spiegabili, fermo restando che si trattava pur sempre di aspetti del tutto secondari e marginali.

 

 

                                E.      Delle osservazioni 22 ottobre 1997 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

 

 

Considerando

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: IICCA 6 settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

 

                                         L’art. 90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).

 

                                         Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.

                                          La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974 p. 128, 1973 p. 138; IICCA 12 dicembre 1989 in re M./H.). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; IICCA 28 aprile 1997 in re T.L./S.H. SA., 26 agosto 1997 in re O./N.). Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; IICCA 15 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 31 luglio 1995 in re F./T.N. SA, 11 agosto 1995 in re V./C.).

 

 

                                2.      Giusta l’art. 42 CO -applicabile, in forza del rimando di cui all’art. 62 cpv. 1 LCS, anche nell’ambito della circolazione stradale (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, n. 1101; IICCA 17 febbraio 1998 in re V./L.N.)- di regola chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova (cpv. 1).

 

                                          Nel caso di specie ciò significa che l’attore, il quale pretende il risarcimento del danno conseguente ad un incidente della circolazione, dovrà dimostrare, con prove certe oppure mediante tutta una serie di indizi convergenti, il buon fondamento della sua richiesta.

                                   

 

                                3.      Poiché in casu l’appellante ha ammesso di non aver portato la prova certa ed assoluta del fatto di aver perso l’orologio __________ in occasione dell’incidente, in questa sede si tratterà perciò unicamente di esaminare se in ogni caso gli indizi versati agli atti permettano o meno al giudice di maturare l’intimo convincimento dell’esistenza di quel fatto.

 

                                          Ebbene, l’esame dell’incarto non consente a questa Camera di ritenere sufficientemente provato quanto asserito dall’attore.

 

 

                              3.1      Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non è innanzitutto provato che egli al momento del sinistro portasse quell’orologio.

 

                                          Il teste __________, che ha confermato di aver visto al polso dell’attore un orologio poco prima che egli partisse con la motocicletta, ha precisato di ricordare “che l’orologio del sig. __________ aveva la cassa in oro e il braccialetto in oro” (verbale p. 4). In realtà l’orologio __________ ha caratteristiche del tutto diverse da quelle descritte dal teste, in particolare il braccialetto non risulta d’oro bensì di pelle di coccodrillo (doc. C), quindi di colore marrone (cfr. doc. E).

                                          Ora, atteso che il teste si è detto estremamente sicuro di quanto ha visto (“ricordo bene che l’orologio aveva ... il braccialetto in oro ...” e ancora “ho visto benissimo l’orologio ...”), che questa sua sicurezza non può perciò essere messa in dubbio nemmeno dal fatto che la testimonianza è stata assunta due anni e mezzo dopo i fatti, che per il resto non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità del teste, se ne deve gioco forza concludere che l’orologio visto al polso dell’attore poco prima che questi incorresse nell’incidente non era l’orologio di cui ora si chiede il controvalore.

 

                                          Ciò basta per respingere la richiesta di risarcimento, ritenuto pure che l’attore non ha citato l’altro testimone __________ che pure avrebbe dovuto confermare che egli a quel momento portava un orologio particolare (cfr. doc. F).

 

 

                              3.2      Ma, oltre a questa, altre circostanze -in parte già rilevate dal giudice di prime cure- concorrono a rendere dubbia la pretesa dell’attore.

 

                                          Innanzitutto, non si capisce -né se lo spiega l’attore stesso (cfr. interrogatorio formale, ad 4b)- per quale motivo la fattura dell’orologio (doc. C) sia stata intestata a nome dell’attore se, come dichiarato da quest’ultimo nel corso del suo interrogatorio formale (ad 3b), l’acquisto è stato effettuato dalla convivente. L’attore non si è del resto premurato di chiarire più di quel tanto la questione, ciò che invero sarebbe stato possibile versando agli atti la garanzia che certo viene fornita per un orologio di tale valore e pregio, oppure citando quale teste il venditore o la convivente stessa.

 

                                          Ammesso pure che nel pomeriggio del 29 luglio al momento della notifica alla polizia della perdita dell’orologio, ma soprattutto il 25 agosto quando cioè l’attore ha formalmente fatto verbalizzare lo smarrimento dell’orologio, egli non sapesse con certezza quanto fosse costato -lo stesso in effetti gli era stato regalato- appare nondimeno strano che, richiesto di indicarne il valore approssimativo (la diversa tesi da lui indicata in sede di interrogatorio formale, ad 3b, non essendo credibile, siccome smentita dal teste __________ p. 2), egli si sia limitato a definirlo “imprecisato” (doc. E), quando invece sapeva benissimo, per aver personalmente anticipato un importo di fr. 5’000.- per il suo acquisto (interrogatorio formale, ad 3b), che il suo costo eccedeva tale somma ed era perciò ingentissimo.

 

                                          Inspiegabile è inoltre il fatto che lo smarrimento sia stato notificato alla convenuta per la prima volta solo il 17 settembre (doc. 2, teste __________ p. 5), quindi a quasi due mesi di distanza dall’incidente, tanto più se si pensa che l’attore stesso nel frattempo aveva avuto modo di contattare a più riprese la compagnia convenuta per quanto riguardava il risarcimento dei danni alla moto (teste __________ p. 5; interrogatorio formale, ad 5a), che comunque concernevano un importo (complessivamente fr. 4’531.20, doc. B) di gran lunga meno importante rispetto al valore dell’orologio; che egli non fosse a conoscenza delle regole per il risarcimento del danno da parte di una compagnia di assicurazione (interrogatorio formale, ad 5c) appare comunque inverosimile, sia per la professione svolta dall’attore, gerente di una carrozzeria, sia per il fatto che già il giorno del sinistro egli è stato in grado di contattare la compagnia convenuta (teste __________p. 5).

 

                                          Infine, ma non da ultimo, l’attore non ha neppure reso verosimile che nell’incidente il cinturino in pelle potesse essersi strappato: dall’istruttoria di causa non risulta invero -e comunque l’attore non si è curato di comprovare con certezza tale circostanza- che egli in conseguenza della caduta dalla motocicletta abbia subito delle contusioni o escoriazioni al polso o all’avambraccio sinistro. Le leggere ferite da lui riportate -forte botta alla caviglia e ginocchio sinistro, all’anca parte sinistra e alla spalla sinistra (cfr. verbale d’interrogatorio dell’attore in polizia il giorno dell’incidente, doc. A), mentre non si è potuto appurare quali fossero le eventuali altre parti del corpo interessate da contusioni o escoriazioni (cfr. verbale dell’incidente p. 4 doc. A e doc. 3)- secondo la comune esperienza non sono ad ogni modo tali da poter provocare la perdita di un orologio.

 

                                         

                                4.      Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                          La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                  I.      L’appello 15 settembre 1997 __________ è respinto.

 

 

                                 II.      Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                          a) tassa di giustizia      fr.      480.-

                                          b) spese                         fr.        20.-

                                          Totale                             fr.      500.-

 

                                          da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili d’appello.

 

 

                                III.      Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario