Incarto n.
12.97.00229

Lugano

15 gennaio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa inc. OA.96.476 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 3 ottobre 1996 da

 

 

__________ rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui l’attrice ha rivendicato la proprietà dei beni mobili dal n. 2 al n. 4 di cui al verbale di pignoramento 23 agosto 1996 nell’esecuzione n. __________promossa dalla convenuta contro __________;

 

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il  Pretore con sentenza 4 agosto 1997 ha accolto;

 

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

 

Mentre l’attrice con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;


Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto

 

                                      -   che con la petizione, conseguente all’assegno del termine ex art. 107 LEF del 23 settembre 1996 (doc. A), l’attrice ha in sostanza rivendicato la proprietà di alcuni mobili e oggetti di arredamento pignorati nell’ambito dell’esecuzione n. __________dell’Ufficio esecuzioni di Locarno, promossa dalla convenuta contro ____________________

 

                                      -   che la convenuta con risposta del 25 novembre 1996 si è opposta alla petizione;

 

                                      -   che con sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo il diritto di proprietà dell’attrice sugli oggetti in questione;

 

                                      -   che con l’appello del 22 settembre 1997 la convenuta postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di respingere la petizione;

 

                                      -   che con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame;

 

considerato

 

in diritto

 

                                      -   che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;

 

                                      -   che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);

 

                                      -   che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;

 

                                      -   che così vale anche per la nostra procedura civile;

 

                                      -   che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);

 

                                      -   che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;

 

                                      -   che secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie;

 

                                      -   che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto alla convenuta il 5 agosto 1997, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 15 agosto;

 

                                      -   che l’appello introdotto il 22 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;

 

                                      -   che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art. 148 CPC);

 

                                      -   che nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);

 

                                      -   che di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attrice il 14 ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirle ripetibili per la procedura di appello;

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    1.   L’appello 22 settembre 1997 __________ è irricevibile.

 

 

 

                                    2.   Le spese della procedura di appello, consistenti in:

 

                                          a) tassa di giustizia                                               fr. 380.--

                                          b) spese                                                                 fr.   20.--

                                          Totale                                                                      fr. 400.--

 

                                          sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

 

                                    3.   Intimazione:       - __________

 

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario