Incarto n.
12.97.00236

Lugano

25 settembre 1997/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nelle cause inc. no. DI.96.137 e DI.96.138 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promosse con istanze 17 febbraio 1995 da

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di locazione che il Pretore, ordinata la congiunzione delle cause, ha giudicato con unica sentenza del 4 luglio 1997, intimata alle parti il 7 luglio 1997 e, dalle attrici pretesa ricevuta solo il 15 luglio successivo.

 

Ed ora sull’appello 19 settembre 1997 (spedito il 22 settembre 1997) delle attrici nei confronti di quella sentenza.

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che le cause introdotte dalle attrici fanno seguito alla mancata conciliazione, constatata avanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, di controversie tra le parti sorte a dipendenza di un contratto di locazione riguardante un appartamento sito in via __________ a __________

                                         che la procedura avanti al Pretore per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali è retta dalle particolari norme di cui all’art. 404 e seg. CPC;

 

                                         che il termine per l’impugnazione della sentenza del Pretore è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC) e le ferie giudiziarie non interrompono il decorso dei termini (art. 412 cpv. 2 CPC);

 

                                         che di conseguenza l’appello delle attrici, consegnato alla posta il 22 settembre 1997, a fronte di una sentenza da loro ricevuta il 15 luglio 1997 è irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 411 e 412 CPC e. per le spese, la vigente TG

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 19 settembre 1997 di __________ e __________ è inammissibile siccome tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico delle appellanti in solido.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario