Incarto n.
12.97.00243

Lugano

9 gennaio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.741 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 ottobre 1996 da

 

 

avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’769.65 oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;

 

Domanda parzialmente avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 28 agosto 1997 ha accolto per fr. 8’256.75 oltre interessi;

 

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3’902.60 oltre interessi;

 

Mentre l’attore con osservazioni del 21 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                     -   che l’attore tra il 1991 e il 1994, momento in cui ha rinunciato ai mandati, ha patrocinato il convenuto nell’ambito di problemi da lui avuti con la comunione dei comproprietari del        __________ __________ a __________ ed in un’azione creditoria;

 

                                     -   che per le prestazioni effettuate l’attore ha emesso tre note onorari per complessivi fr. 10’769.65, somma rimasta impagata e il cui incasso è oggetto della presente causa;

 

                                     -   che nella risposta del 14 febbraio 1997 il convenuto ha riconosciuto la pretesa limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, mentre  per il resto si è opposto alla petizione adducendo negligenze nell’esecuzione dei mandati, contestando la fatturazione e ponendo in compensazione il danno derivatogli dall’intempestiva rescissione del mandato da parte dell’attore;

 

                                     -   che nel giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato le note onorari dell’attore ritenendole, in base agli atti e in applicazione della Tariffa dell’ordine degli avvocati, giustificate per complessivi fr. 8’256.75 oltre interessi, importo per cui ha accolto la petizione;

 

                                     -   che con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3’902.60 oltre interessi, riproponendo in sostanza le argomentazioni di prima sede, che il Pretore nemmeno avrebbe esaminato, essendosi egli limitato ad una verifica, peraltro errata, della fatturazione dell’attore;

 

                                     -   che con osservazioni 21 ottobre 1997 l’attore ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                     -   che in primo luogo occorre dare atto al convenuto del fatto che la sentenza redatta dal Segretario Assessore è lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha totalmente omesso l’esame di sue ricevibili censure;

 

                                     -   che in effetti il giudizio impugnato è del tutto silente sulla doglianza del resistente relativa all’esistenza di una pretesa risarcitoria in suo favore conseguente all’intempestiva revoca del mandato da parte dell’attore;

 

                                     -   che è altresì stato omesso il giudizio sulle eccezioni di doppia fatturazione di prestazioni e la negligenza nell’esecuzione di parte dei mandati;

 

                                     -   che tali omissioni non sarebbero da sole motivo di nullità del giudizio impugnato, potendo le stesse essere sanate da questa Camera -ancorché non sia questo il suo compito precipuo- in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello (II CCA 18 marzo 1996 in re T./M. e B.);

 

                                     -   che la sentenza impugnata è tuttavia gravata da un ulteriore vizio procedurale;

 

                                     -   che il convenuto ha infatti ripetutamente contestato l’applicazione della Tariffa dell’ordine degli avvocati fatta dall’attore nell’allestimento delle note onorari in questione;

 

                                     -   che conseguentemente il giudizio del Segretario Assessore consiste all’atto pratico nell’applicazione della TOA alle prestazioni dell’attore;

 

                                     -   che l’applicazione della TOA è demandata al Consiglio di moderazione, che giudica inappellabilmente come istanza unica (art. 36 Lavv), e il cui giudizio vincola il giudice civile (Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in: Rep. 1991, pag. 305; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 1 n. 6);

 

                                     -   che il giudice civile confrontato con una contestazione riguardante l’applicazione della TOA deve sospendere la procedura ed sottoporre la questione litigiosa al Consiglio di moderazione (Rep. citato, pag. 309 e 310);

 

                                     -   che l’avere disatteso questo precetto procedurale comporta che il Segretario Assessore si è pronunciato su una questione sottratta alla sua competenza funzionale;

                                     -   che prima della crescita in giudicato del giudizio così prolato il vizio può essere sanzionato da questa Camera (Rep. citato, pag. 308 e 309);

 

                                     -   che di conseguenza il giudizio impugnato deve essere annullato (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC) e gli atti rinviati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi;

 

                                     -   che le spese e la tassa di giustizia di questa procedura sono a carico dello Stato, mentre non vi è motivo di attribuire indennità al convenuto, che non si è avveduto del vizio procedurale e che in questa sede si è limitato alla pressoché pedissequa riproduzione di sue precedenti comparse scritte;

 

 

Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La sentenza 28 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è annullata, e gli atti sono retrocessi al Pretore affinché si determini ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese della procedura di appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                         fr. 280.--

                                         b) spese                                                           fr.   20.--

                                         Totale                                                                fr. 300.--

 

                                         già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato.

                                         Non si dà luogo all’attribuzione di ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:    - __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario