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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.741 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 ottobre 1996 da
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avv. __________
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contro |
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__________
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con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’769.65 oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;
Domanda parzialmente avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 28 agosto 1997 ha accolto per fr. 8’256.75 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3’902.60 oltre interessi;
Mentre l’attore con osservazioni del 21 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
- che l’attore tra il 1991 e il 1994, momento in cui ha rinunciato ai mandati, ha patrocinato il convenuto nell’ambito di problemi da lui avuti con la comunione dei comproprietari del __________ __________ a __________ ed in un’azione creditoria;
- che per le prestazioni effettuate l’attore ha emesso tre note onorari per complessivi fr. 10’769.65, somma rimasta impagata e il cui incasso è oggetto della presente causa;
- che nella risposta del 14 febbraio 1997 il convenuto ha riconosciuto la pretesa limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, mentre per il resto si è opposto alla petizione adducendo negligenze nell’esecuzione dei mandati, contestando la fatturazione e ponendo in compensazione il danno derivatogli dall’intempestiva rescissione del mandato da parte dell’attore;
- che nel giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato le note onorari dell’attore ritenendole, in base agli atti e in applicazione della Tariffa dell’ordine degli avvocati, giustificate per complessivi fr. 8’256.75 oltre interessi, importo per cui ha accolto la petizione;
- che con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3’902.60 oltre interessi, riproponendo in sostanza le argomentazioni di prima sede, che il Pretore nemmeno avrebbe esaminato, essendosi egli limitato ad una verifica, peraltro errata, della fatturazione dell’attore;
- che con osservazioni 21 ottobre 1997 l’attore ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in diritto:
- che in primo luogo occorre dare atto al convenuto del fatto che la sentenza redatta dal Segretario Assessore è lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha totalmente omesso l’esame di sue ricevibili censure;
- che in effetti il giudizio impugnato è del tutto silente sulla doglianza del resistente relativa all’esistenza di una pretesa risarcitoria in suo favore conseguente all’intempestiva revoca del mandato da parte dell’attore;
- che è altresì stato omesso il giudizio sulle eccezioni di doppia fatturazione di prestazioni e la negligenza nell’esecuzione di parte dei mandati;
- che tali omissioni non sarebbero da sole motivo di nullità del giudizio impugnato, potendo le stesse essere sanate da questa Camera -ancorché non sia questo il suo compito precipuo- in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello (II CCA 18 marzo 1996 in re T./M. e B.);
- che la sentenza impugnata è tuttavia gravata da un ulteriore vizio procedurale;
- che il convenuto ha infatti ripetutamente contestato l’applicazione della Tariffa dell’ordine degli avvocati fatta dall’attore nell’allestimento delle note onorari in questione;
- che conseguentemente il giudizio del Segretario Assessore consiste all’atto pratico nell’applicazione della TOA alle prestazioni dell’attore;
- che l’applicazione della TOA è demandata al Consiglio di moderazione, che giudica inappellabilmente come istanza unica (art. 36 Lavv), e il cui giudizio vincola il giudice civile (Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in: Rep. 1991, pag. 305; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 1 n. 6);
- che il giudice civile confrontato con una contestazione riguardante l’applicazione della TOA deve sospendere la procedura ed sottoporre la questione litigiosa al Consiglio di moderazione (Rep. citato, pag. 309 e 310);
- che l’avere disatteso questo precetto procedurale comporta che il Segretario Assessore si è pronunciato su una questione sottratta alla sua competenza funzionale;
- che prima della crescita in giudicato del giudizio così prolato il vizio può essere sanzionato da questa Camera (Rep. citato, pag. 308 e 309);
- che di conseguenza il giudizio impugnato deve essere annullato (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC) e gli atti rinviati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi;
- che le spese e la tassa di giustizia di questa procedura sono a carico dello Stato, mentre non vi è motivo di attribuire indennità al convenuto, che non si è avveduto del vizio procedurale e che in questa sede si è limitato alla pressoché pedissequa riproduzione di sue precedenti comparse scritte;
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. La sentenza 28 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è annullata, e gli atti sono retrocessi al Pretore affinché si determini ai sensi dei considerandi.
2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato.
Non si dà luogo all’attribuzione di ripetibili di appello.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario