|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
|
segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.005 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 22 settembre 1994 da
|
|
__________ (rappr. dall’avv. __________)
|
|
|
|
contro |
|
|
|
____________________ (entrambi rappr. dall’avv. __________) |
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 19’360.--oltre interessi a seguito di inadempienza contrattuale, domanda ridotta a fr. 19’133.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 5 settembre 1997 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello 26 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 15’375.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 27 ottobre 1997 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore con la petizione invoca il contratto sottoscritto dalle parti in data 11 gennaio 1990 (doc. A), con il quale i convenuti si sono impegnati ad acquistare da lui l’intero fabbisogno di caffè dell’e-sercizio pubblico __________ a __________ per la durata di 8 anni.
Avendo i convenuti sospeso gli acquisti già a partire dall’aprile del 1994, essi dovrebbero risarcire in solido all’attore il mancato guadagno per il residuo periodo di validità del contratto, danno pari a fr. 11.-- per kg di caffè e perciò, ritenuto un consumo annuo medio di 440 kg all’anno, pari a complessivi fr. 19’360.-- oltre interessi, importo oggetto della causa in rassegna.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo che il contratto in questione sarebbe contestuale ad accordi globali intervenuti tra le parti, in virtù dei quali l’attore ed altri suoi soci avrebbero collaborato al reperimento dei finanziamenti necessari all’acquisto dell’esercizio pubblico da parte del __________, e si sarebbero inoltre costituiti garanti per una parte dei suoi impegni.
Avendo i convenuti interamente rimborsato i mutui ricevuti, e liberato l’attore dagli impegni assunti, sarebbe divenuto inefficace anche l’impegno all’acquisto di cui al contratto doc. A, così che nessun risarcimento sarebbe dovuto. Sarebbe in ogni caso contestata siccome eccessiva l’indicazione di un mancato utile di fr. 11.-- per kg di caffè.
C. Il Pretore nel giudizio qui impugnato ha esaminato i vari contratti sottoscritti dalle parti e ha ritenuto che le obbligazioni di cui al contratto doc. A dell’11 gennaio 1990 si sarebbero estinte per novazione a seguito del perfezionamento degli accordi del 25 gennaio 1990 (doc. B e C).
L’esame globale di questi accordi accrediterebbe la tesi dei convenuti, secondo la quale vi sarebbe stata connessione tra l’impegno all’acquisto dei prodotti dell’attore e le facilitazioni concesse ai convenuti per l’acquisto dell’esercizio pubblico.
Avendo i convenuti liberato l’attore da ogni impegno, l’interru-zione delle ordinazioni di caffè non costituirebbe violazione contrattuale, con il che la petizione dovrebbe essere respinta.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 15’375.-- oltre interessi- e di quelle dei resistenti -che chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’esame globale della documentazione in atti, ed in particolare dei contratti e delle convenzioni stipulati (doc. A, B, C) permette indubbiamente di confermare la tesi pretorile di una precisa connessione e della natura bilaterale di tutte le pattuizioni: anche se ciò non risulta dai doc. A e C, è chiaro, ed esplicitamente stabilito nella convenzione doc. B, che i convenuti hanno accettato di impegnarsi all’acquisto del caffè dell’attore per il motivo e quale controprestazione delle facilitazioni creditizie accordate loro ai fini dell’acquisto dell’esercizio pubblico “__________ ”, e l’attore ha certamente esatto l’impegno all’acquisto del suo caffè in cambio della disponibilità dimostrata ad avallare, insieme ad altri, un vaglia cambiario di fr. 45’000.-- per la durata di 5 anni.
2. E’ altresì indiscutibile, contrariamente alla tesi dell’appellante, che nella misura in cui i successivi accordi hanno riproposto le medesime clausole contenute negli accordi precedenti, si deve ritenere che le pattuizioni successive -essendo un cumulo escluso già solo per motivi di logica- si siano sostituite alle precedenti.
La questione non merita comunque disamina più approfondita per il motivo che il ricorrente pur contestando l’ipotesi di novazione, in questa sede si prevale del contenuto delle clausole contrattuali di cui ai doc. B e C, e meglio della clausola 4 del doc. B che indica quale scadenza del rapporto di fornitura il 25 gennaio del 1998 (appello, punto 11, pag. 16), e così facendo aderisce di fatto alla tesi del Pretore secondo cui il contenuto dell’analoga clausola di cui alla precedente convenzione (doc. 4, clausola 5) sarebbe così stato sostituito.
3. Proprio dalla connessione dei rispettivi impegni, addotta dagli stessi convenuti (risposta, pag. 2; duplica, pag. 2; conclusioni, pag. 2 e 5), si deve concludere -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- che solo l’inadempienza dell’attore avrebbe consentito ai convenuti di resiliare unilateralmente l’impegno all’acquisto del caffè dell’attore, ma non anche il fatto che questi sia stato anticipatamente liberato dall’obbligo di garanzia assunto con l’avallo dell’effetto.
In altri termini, va prioritariamente ritenuto che l’attore ha compiutamente tenuto fede agli impegni da lui assunti, così che in virtù del principio “pacta sunt servanda” anche i convenuti devono adempiere appieno al proprio obbligo di acquisto nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali.
Quo alla liberazione anticipata dell’attore dall’avallo, si deve considerare che essa non è stata da lui richiesta, ma che è al contrario stata il frutto di un’iniziativa dei convenuti, messa in atto per curare i propri interessi e che solo incidentalmente ha avuto l’effetto di alleviare la posizione dell’attore nei confronti dell’istituto di credito.
Si ha perciò quella situazione sancita dall’art. 81 cpv. 2 CO in cui l’adempimento anticipato di un’obbligazione non comporta vantaggi particolari per il debitore a meno che ciò non sia previsto dal senso dei loro accordi o dall’uso, il che può in questo caso essere escluso, così che i convenuti devono di principio essere tenuti al completo adempimento dell’obbligo di acquisto, e al risarcimento del danno per il presente caso di incontestata inadempienza.
Gli stessi convenuti, del resto, aderiscono esplicitamente a questa tesi con le osservazioni al gravame (punto 8, pag. 4), dove ammettono che la loro liberazione non sarebbe riconducibile al rimborso anticipato del mutuo bancario ma al diverso motivo di un accordo tra le parti in tal senso (cfr. consid. 4), così che anche questa tematica non necessita di essere sviscerata ulteriormente.
4. Con ciò l’unico argomento in sostegno della tesi dei convenuti risulta in definitiva essere la loro affermazione dell’esistenza di un accordo delle parti alla liberazione dall’obbligo di acquisto, laddove vi sarebbe in particolare stato il tacito consenso dell’attore alla dichiarazione dei convenuti, fatta con la lettera 6 novembre 1990 di __________ (doc. 1), di ritenersi liberati dall’obbligo d’acquisto in conseguenza del rimborso anticipato del mutuo da lui garantito.
Si tratta di una tesi ampiamente infondata.
Il doc. 1 non costituisce infatti la trascrizione a cura di una delle parti di accordi precedentemente intercorsi in forma orale, accordi dei quali neppure i convenuti adducono l’esistenza (risposta, punto 2, pag. 2), ma piuttosto un’unilaterale dichiarazione di intenti dei convenuti ovvero, in altri termini, un’irrituale disdetta dell’impegno di acquisto (esplicito: duplica, punto 2, pag. 2: “con la lettera 6 dicembre 1990 si mise un termine alla relazione contrattuale nata dai doc. A, B e C”).
Non costituendo lo scritto in questione lettera di conferma ai sensi dell’art. 6 CO, è manifesto che il silenzio dell’attore non ha conferito diritto alcuno ai convenuti, ed è perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che la mancata reazione poteva essere giustificata anche dal fatto che a dispetto del tenore dello scritto gli acquisti di caffè sono regolarmente proseguiti fino al 1994.
5. Per il caso, verificatosi, di inadempienza dei convenuti, il doc. A prevedeva esplicitamente la facoltà per l’attore di postulare l’aggiudicazione del mancato guadagno (punto 6, pag. 2), facoltà che non è invece menzionata nei doc. B e C, ed inoltre i convenuti lamentano il fatto di non essere mai stati messi in mora quo al rispetto degli accordi contrattuali, il che a mente loro osterebbe alla richiesta di risarcimento danni.
Si tratta in realtà di argomentazioni non decisive ai fini della causa.
5.1 La relazione contrattuale in esame è, come rettamente affermano gli appellati (osservazioni, punto 10, pag. 7), una compravendita a forniture successive, ossia un negozio giuridico al quale sono applicabili gli art. 184 e segg. CO, e che è caratterizzato dal fatto che ad un consenso iniziale delle parti fanno seguito ripetute forniture di merce su richiesta del compratore e, se del caso, con specificazione da parte sua della merce da fornire precedentemente indicata solo nel suo genere (DTF 110 II 148 e segg.; Honsell/Vogt /Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 29 ad art. 184 CO).
Non esistendo norme specifiche per questo tipo di contratto, si ritiene che qualora il compratore non adempia debitamente al proprio obbligo di richiedere le forniture al cui acquisto si è impegnato e/o non specifichi la natura della merce da acquistare, a siffatta inadempienza tornino applicabili le norme sulla mora contrattuale di cui agli art. 102 e segg. CO, e che di principio vi sia pertanto l’obbligo del venditore di fissare al compratore un ultimo termine per l’esercizio dei suoi predetti obblighi contrattuali (DTF 110 II 148, consid. 1b a pag. 151 e 152).
5.2 La fattispecie è tuttavia differente: con la prefata lettera doc. H il convenuto __________ ha chiaramente indicato di non ritenersi più legato all’impegno d’acquisto a suo tempo stipulato, e di essere intenzionato -ma, sottinteso, solo per sua libera scelta- a mantenere i rapporti commerciali in essere qualora egli avesse ritenuto concorrenziali le condizioni praticate nei suoi confronti, in particolare il prezzo.
Non si ha perciò la situazione sopra descritta in cui il debitore omette di compiere a tempo debito gli atti che gli incombono al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, ma la ben diversa fattispecie in cui il debitore annuncia la propria esplicita intenzione di dipartirsi dal contratto medesimo.
Tale comportamento ricade a prima vista nel campo di applicazione degli art. 97 e segg. CO nella misura in cui essi regolano anche le cosiddette violazioni contrattuali dirette (“positive Vertragsverletzung”) piuttosto che in quello degli art. 102 e segg. CO relativi alla mora del debitore, ma anche volendo ragionare in termini di mora si potrebbe senz’altro affermare che con lo scritto in questione il debitore ha annunciato egli stesso la propria mora nell’effettuazione degli ulteriori acquisti, palesando inoltre un atteggiamento assolutamente anticontrattuale per il quale, giusta l’art. 108 cifra 1 CO, si può ammettere che non vi fosse necessità dell’assegnazione di un ultimo termine per l’adempimento tardivo.
Il fatto che le ordinazioni di caffè siano proseguite fino all’aprile del 1994 nonostante la lettera del 6 novembre 1990 non modifica questa situazione e non può tornare a vantaggio dei convenuti: la lettera non consente in effetti equivoci circa le motivazioni e il significato giuridico del comportamento dei convenuti, così che la circostanza che le successive spontanee ordinazioni abbiano nel contempo costituito adempimento degli accordi originari è in definitiva del tutto accidentale. I convenuti ne profittano comunque nel senso che tale comportamento evita che vi siano fondate pretese dell’attore per il periodo 6 novembre 1990 - aprile 1994, ma nella valutazione complessiva esso non può sanare la predetta chiara manifestazione di volontà di cui al doc. H, e non concorre perciò a fare ammettere un comportamento scorretto da parte dell’attore, che per sua parte si è regolarmente attenuto agli accordi contrattuali.
5.3 Il fatto che gli accordi nella loro versione definitiva non contemplino più l’esplicita facoltà di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno non significa che le parti abbiano inteso escludere in modo assoluto questa possibilità -neppure i convenuti avanzano una simile tesi-, ma conduce unicamente all’applicazione delle norme di diritto dispositivo in materia di inadempienza contrattuale, al cui vaglio deve pertanto essere sottoposta la domanda di causa.
Ne risulta che la facoltà di postulare il risarcimento del mancato guadagno è pacificamente data, e questo sia che l’azione venga valutata alla luce degli art. 97 e segg. CO (II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N., 10 luglio 1995 in re B. SA/R.; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 38 ad art. 97 CO), sia che essa venga decisa in applicazione degli art. 102 e segg. CO sulla mora del debitore (art. 107 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 17 ad art. 107 CO).
6. Per la determinazione dell’effettivo danno risarcibile occorre primo luogo ritenere una mancata fornitura di 440 kg all’anno, quantitativo indicato in petizione (punto 3, pag. 3) e non esplicitamente contestato dai resistenti.
L’obbligo di acquisto va ritenuto fino al 31 dicembre 1997, dovendosi risolvere a favore dei convenuti la discrepanza delle date tra il doc. B, punto 4 e il doc. C, risultando quest’ultimo cronologicamente successivo. Avendo i convenuti cessato gli acquisti nell’aprile 1994 (petizione, punto 3, pag. 2, rimasto incontestato), la perdita di guadagno deve essere riconosciuta per 3 anni e 8 mesi.
Quo all’ammontare di tale mancato guadagno, il perito giudiziario ha valutato che l’acquisto del caffè crudo, la sua torrefazione e l’imballaggio costerebbero all’attore complessivi fr. 7.-- al kg (risposta a domanda 4), il che a fronte di un prezzo di vendita ai convenuti di fr. 16.-- al kg (doc. D1-D12), comporta un utile lordo di fr. 9.-- al kg. Da questo margine vanno tuttavia dedotte anche altre spese, non considerate dal perito, facenti parti dei costi fissi dell’attore (affitti, stipendi, spese di trasporto, pubblicità, ecc.) che pure concorrono a determinare l’effettivo costo per l’attore del chilo di caffè fornito alla clientela.
E’ ben vero che agli atti non figurano sufficienti elementi di riferimento per procedere ad un calcolo preciso di questi costi, ma è d’altra parte anche vero che il loro computo esatto avrebbe costretto l’attore all’esperimento di onerosi riscontri peritali di natura contabile, tali da non potersi ragionevolmente pretendere in una causa di valore limitato come quella in esame, così che questa Camera, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ritiene di potere valutare tali costi in ulteriori fr. 3.-- al kg.
Il margine di guadagno risarcibile è pertanto di fr. 6.-- al kg, ovvero, ritenuti 440 kg all’anno per 3 anni e 8 mesi, complessivi fr. 9’680.-- oltre interessi al 5% dalla scadenza media del 1° febbraio 1996.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 26 settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 settembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione 22 settembre 1994 è parzialmente accolta.
____________________, e __________, sono condannati a pagare in via solidale a __________, __________, fr. 9’680.-- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1996.
2. In tale misura sono tolte le opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________ __________ dell’UE di Lugano.
3. La tassa di giustizia di fr. 850.-- e le spese di fr. 280.--, oltre a quelle peritali, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno all’attore fr. 350.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
__________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario