|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
|
segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.70 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 gennaio 1994 da
|
|
__________ (avv. __________) |
|
|
|
contro |
|
|
|
__________ (studio legale __________) |
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’945.50 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha postulato la domanda dell’attrice al pagamento di fr. 9’382.-- a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda aumentata a fr. 9’870.31 in corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 9 settembre 1997 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 30 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione e ammettere la riconvenzionale, e in via subordinata nel senso di respingere la petizione e accogliere la riconvenzionale limitatamente a fr. 5’364.81;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 2 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui chiede che la sentenza del Pretore venga riformata nel senso di attribuire all’attrice una maggiore indennità ripetibile;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - se deve essere accolto l’appello adesivo
3. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il convenuto nel 1992 ha appaltato all’attrice la posa di una particolare moquette con disegno a quadri da lui direttamente acquistata in Inghilterra.
Avendo questi pagato unicamente un acconto di fr. 1’000.--, l’attrice procede nella presente causa per il saldo di fr. 8’945.50 affermando di avere fornito un’opera conforme alle regole dell’arte.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione, adducendo che l’opera dell’attrice sarebbe non solo difettosa, prova ne è che essa tentò inutilmente di sistemarla, ma addirittura inservibile, non potendo essere tollerate le gravi differenze del disegno della moquette conseguenti all’errore della posa.
Dovendosi rifare il lavoro, nulla sarebbe dovuto all’attrice, che dovrebbe invece rifondere al convenuto il costo della moquette rovinata e altre posizioni di danno, per almeno fr. 9’382.--, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice ha avversato la riconvenzionale ribadendo la bontà del proprio operato e invocando la prescrizione dell’azione.
Il convenuto ha in seguito aumentato la propria richiesta di fr. 500.--, somma necessaria all’asportazione della moquette posata dall’attrice, mentre per il resto le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posti l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto e l’inopponibilità della tardività della notifica dei difetti per avere l’attrice accettato di intervenire per rimediare ai vizi segnalati, ha ritenuto che l’opera non sarebbe difettosa in maniera tale da giustificare la sua ricusa.
Avendo il convenuto postulato proprio la ricusa dell’opera, al giudice non sarebbe data la facoltà di modificare la scelta del committente nel senso di ridurre la mercede, in quanto ciò costituirebbe violazione dell’art. 86 CPC, dal che l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
E. Nell’appello il convenuto ha in primo luogo criticato la decisione del Pretore di non ritenere l’opera difettosa al punto da potere essere ricusata ex art. 368 cpv. 1 CO. La particolarità medesima dell’opera imporrebbe un’esecuzione perfetta, pena l’impossibili-tà di accettarla, e comunque risulterebbe che le tolleranze previste dalla norma SIA 253, ancorché non direttamente applicabili al contratto, sono state ampiamente disattese.
Per il caso in cui l’opera non fosse da ritenere inservibile il Pretore avrebbe a torto negato la riduzione della mercede, non potendosi ammettere che con ciò egli avrebbe giudicato ultra petita parte. Avendo il perito quantificato il minor valore in fr. 4’440.--, la petizione avrebbe potuto essere accolta solo per la differenza, oltre ad interessi dalla data del primo sollecito, e non dal 18 novembre 1992.
Quo alla riconvenzionale, stante l’esistenza di difetti il convenuto potrebbe chiedere il risarcimento del danno subito, pari al costo di eliminazione dei difetti, ovvero fr. 9’870.31.
F. Delle osservazioni 23 ottobre 1997 dell’attrice, che conclude per la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Con il medesimo allegato essa ha presentato appello adesivo, chiedendo, in corretta applicazione della TOA, l’attribuzione in suo favore di fr. 1’500.-- per ripetibili sia per l’azione principale che per la riconvenzionale, in luogo dei rispettivi fr. 600.-- e fr. 300.-- aggiudicati dal Pretore.
G. Con osservazioni 24 novembre 1997 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello adesivo.
Considerato
in diritto: 1. I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch, opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14 ottobre 1985 in re C./R. SA).
Come risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R.C. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1488, 1556 e segg.).
Nella seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Premessa comune all’esercizio dei diritti previsti da questa norma è che “i difetti o le difformità del contratto siano di minore entità”.
Se ciò non è il caso, se cioè l’opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell’opera (Gauch, opera citata, n. 1627 e 1639).
Parimenti, il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l’opera a causa dell’elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch, opera citata, n. 1746), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell’art. 368 CO il diritto del committente all’esecuzione di una nuova opera in luogo di quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch, opera citata, n. 1774 e 1775).
Va infine osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può essere imposta all’appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la riparazione dell’opera (DTF 111 II 173; Gauch, opera citata, n. 1767).
2. Per consolidata giurisprudenza, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa sopra citati tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore.
Si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1993, pag. 197, 1985, pag. 133; II CCA 18 gennaio 1994 in re C./L.P., 5 ottobre 1993 in re F./B.; Gauch, opera citata, n. 1581, 1688 e 1835).
Il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 2 novembre 1993 in re A. SA/B. snc; Gauch, opera citata, n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348).
3. Proprio nel caso di specie si constata il verificarsi di uno di quei casi in cui il principio dell’affidamento deve sopperire all’eccessivo rigore schematico delle norme sul contratto di appalto.
La ratio legis dell’art. 368 CO non è infatti quella di sfavorire il committente che può in buona fede ritenere di avere ricevuto un’opera inservibile e che perciò la ricusa, nel caso in cui dall’istruttoria di causa risulti che l’opera è difettosa ma non al punto da giustificare lo scioglimento del contratto. Sarebbe perciò in tal caso urtante, dal profilo dell’equità e dell’equivalenza delle prestazioni contrattuali, considerare estinto in maniera irrimediabile il suo diritto di scelta nell’ambito dell’art. 368 CO.
Vero è invece che, stante l’opposizione dell’appaltatore alla rescissione del contratto e la contestazione di qualsivoglia responsabilità, in una simile eventualità deve essere ripristinato il diritto del committente alla scelta di una delle altre due opzioni (diminuzione della mercede o riparazione gratuita), che solo dopo l’istruttoria si sono rivelate essere le uniche praticabili (medesima soluzione in: II CCA 22 ottobre 1996 in re B./V.).
Del resto, in assenza della premessa oggettiva costituita da un’opera inservibile il contratto non può essere ritenuto rescisso, con il che non si vede come l’appaltatrice potrebbe in buona fede opporsi ad una nuova scelta del committente -nella specie in favore della diminuzione della mercede (appello, punto 9, pag. 7 e 8)- atta a ripristinare l’equilibrio tra quanto reciprocamente dato e avuto (cfr. per analogia l’art. 205 cpv. 2 CO, che attribuisce al giudice la facoltà di accordare il minor valore ove sia chiesta la rescissione; Gauch, opera citata, n. 1591).
4. L’istruttoria di causa ha senza dubbio dimostrato una certa difettosità dell’opera nel senso che la congiunzione dei teli di moquette della larghezza di 70 cm (perizia, pag. 3) non è risultata ineccepibile, e che in conseguenza della posa si sono formati archi e stiramenti trasversali della moquette, percepibili sotto forma di ondulazioni del disegno geometrico della moquette medesima (cfr. in particolare gli allegati al complemento della perizia). In più punti le misurazioni effettuate hanno rilevato discrepanze superiori alle tolleranze indicate dall’art. 4.2 della norma SIA 253 relativo ai materiali e applicabili anche ai lavori di posa per effetto dell’art. 5.44, tanto che le tolleranze risultano occasionalmente superate anche riportando i difetti di accostamento su un metro (allegato B al complemento di perizia in relazione alla planimetria allegato C), o riportando gli spostamenti medi del disegno sull’intera lunghezza dei rilievi (allegato A al complemento di perizia in relazione alla planimetria allegato C; cfr. anche il verbale di audizione del perito).
4.1 Il convenuto (appello, punto 8) ritiene che tali difetti rendano inaccettabile l’opera nel suo complesso, poiché la particolarità del disegno della moquette escluderebbe l’ammissibilità di tolleranze di sorta al momento della posa. In ogni caso, per effetto del superamento delle tolleranze e del maldestro tentativo di riparazione effettuato dall’attrice si sarebbe venuta a creare una situazione inaccettabile, risolvibile solo con il rifacimento totale dell’opera, che sarebbe perciò da ricusare.
4.2 Siffatta valutazione della gravità dei difetti dell’opera dell’attrice non può essere condivisa.
La prima argomentazione, secondo cui nessun margine di tolleranza potrebbe essere accettato, deve senz’altro essere disattesa.
Da una parte siffatta pattuizione non risulta essere stata raggiunta dalle parti, e perciò va necessariamente ammessa la pattuizione di un’opera da eseguirsi con il consueto grado di accuratezza, ancorché non perfetta, e d’altra parte il convenuto prima d’ora non ha mai asserito l’esistenza di siffatta pattuizione (cfr. la risposta, punto 2, silente sulla questione delle tolleranze sollevata dall’attrice), e perciò l’argomento costituisce a ben vedere un’inammissibile novità ai sensi dell’art. 321 CPC.
Accertata la tacita pattuizione di una posa conforme alle regole dell’arte, comprensiva perciò di un piccolo margine di tolleranza, risulta infondata anche la seconda argomentazione del convenuto secondo cui il ripetuto superamento di tali tolleranze comporterebbe che l’opera deve essere rifiutata.
Vero è semmai che il superamento delle tolleranze stabilite dalla norma SIA, che ancorché non esplicitamente pattuita dalle parti può in questo caso -anche per opinione del perito giudiziario- essere ritenuta espressione delle regole dell’arte, comporta che l’opera deve essere considerata difettosa, il che non vuole però ancora dire che essa sia inaccettabile.
Che l’opera non sia inaccettabile risulta peraltro con chiarezza dai responsi del perito giudiziario -preferibili per la sua indipendenza ai riscontri di parte-, che dapprima era addirittura restio nell’ammettere la difettosità dell’opera (perizia, pag. 3, ad BB: “Ciò ritengo che rientri nella tolleranza”), e che solo dopo più attente misurazioni ha concluso per una certa difettosità dell’opera (complemento di perizia, punto 2, pag. 2), in conseguenza della quale ha anche espresso una valutazione circa il possibile minor valore dell’opera, il che evidentemente preclude la tesi dell’opera inservibile.
Né siffatta soluzione può essere invocata in conseguenza degli altri difetti subordinati (4 strappi, e una parte scollata), che seppure addebitabili secondo l’ordinario andamento delle cose ai lavori di sistemazione tentati dall’attrice non sono tali da rendere l’opera nel complesso inaccettabile, prova ne é il fatto che il perito indica che tali problemi possono essere risolti al costo di fr. 400.--/500.-- (complemento di perizia, punto 4, pag. 2).
5. Accertata l’esistenza dei prefati difetti, e stabilito che gli stessi non sono tali da rendere l’opera inutilizzabile, occorre determinare il minor valore dell’opera conseguente a tali difetti.
A prescindere dal fatto che i difetti in questione hanno natura più estetica che funzionale, il che di principio non deve comunque tornare a danno del committente, si verifica la situazione in cui la loro eliminazione (a prescindere da strappi e scollatura) potrebbe essere ottenuta solo con il rifacimento dell’opera, e perciò con un costo per l’appaltatrice sproporzionato al beneficio che ne deriverebbe al committente (II CCA 5 gennaio 1998 in re H./C.), con il che il minor valore è piuttosto da determinare secondo il metodo relativo (II CCA 26 agosto 1997 in re C./I. SA), laddove per l’indicazione del valore dell’opera con il difetto -stante la sua natura estetica- occorrerà necessariamente far capo al prudente apprezzamento del giudice, trattandosi di un problema difficilmente oggettivabile in termini economici.
Il perito, confrontato con le medesime difficoltà (esplicito: perizia, punto 9, pag. 5; complemento, punto 7, pag. 2), ha concluso per un minor valore di fr. 30.--/40.-- al mq (complemento di perizia, punto 7, pag. 2), dal che il convenuto conclude per una riduzione della mercede di fr. 4’440.-- (appello, pag. 7), importo pari a quasi la metà della mercede dell’attrice.
Questa Camera nell’esprimere un giudizio di apprezzamento non è tuttavia legata al solo giudizio tecnico del perito, ma può considerare altre circostanze, quali la possibile presenza di imperfezioni nel disegno della moquette (perizia pag. 4 e 5), l’esistenza di zone in cui la posa è riuscita a regola d’arte (perizia, punto 4, pag. 4) e il fatto che il perito ha in un primo tempo ritenuto ancora accettabile la difettosità dell’opera, e conclude perciò per un minor valore pari a fr. 3’500.--, comprensivo dei costi della riparazione degli strappi.
6. Ne consegue che la petizione dell’attrice è fondata per fr. 5’445.50 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 1993, data del sollecito doc. O.
La domanda riconvenzionale è per contro del tutto infondata, fondandosi le richieste ivi formulate sulla non avveratasi premessa che l’opera sia da ricusare, e perciò il materiale fornito dal convenuto da rimuovere e sostituire.
7. Con l’appello adesivo l’attrice censura il giudizio pretorile in materia di ripetibili.
7.1 A fronte dell’accoglimento della petizione, essa sostiene in primo luogo che le dovevano essere attribuiti fr. 1’500.-- per ripetibili in luogo dei fr. 600.-- riconosciuti dal Pretore. La censura sarebbe parzialmente fondata considerando che l’art. 9 della TOA prevede un onorario compreso tra il 10 e il 20% di un valore di causa come quello in esame, ovvero un minimo di fr. 900.-- e un massimo di fr. 1’800.--.
La questione risulta comunque priva di oggetto in conseguenza del parziale accoglimento dell’azione principale, così che dovendosi ritenere un onorario medio pari al 15% del valore di causa, e un grado di soccombenza di 3/5 per il convenuto e 2/5 per l’attrice, le ripetibili corrette risultano ammontare a fr. 270.--. Ne segue la reiezione dell’appello adesivo su questo punto.
7.2 Per la riconvenzionale, del valore di fr. 9’870.--, il Pretore ha attribuito fr. 300.-- per ripetibili all’attrice, che postula invece fr. 1’500.--.
Nel giudizio occorre tenere conto del fatto che la riconvenzionale era strettamente connessa all’azione principale, tanto che la reiezione della domanda del convenuto risulta un’automatica conseguenza dell’accoglimento, ancorché parziale, dell’azione principale.
Essa ha perciò causato un pregiudizio limitato all’attrice, che l’ha evasa con due pagine nell’allegato dedicato alla replica e con una sola pagina nelle conclusioni.
Dovendosi secondo l’art. 11 TOA mediare l’onorario ad valorem, pari a fr. 1’500.--, con quello secondo il dispendio di tempo, valutabile in 2 ore a fr. 200.-- all’ora, ne segue un’indennità per ripetibili di fr. 630.--.
Ne consegue il parziale accoglimento, ai sensi dei considerandi, sia dell’appello principale che di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 30 settembre 1997 di __________ e l’appello adesivo 23 ottobre 1997 di __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza 9 settembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
---------, è condannato a pagare a-------, fr. 5’445.50 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 1993.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 312519 del 14 luglio 1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 127.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 270.-- per parte di ripetibili.
3. Invariato.
4. La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 200.-- e le spese di fr. 35.-- sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 630.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/5 e sono a carico dell’attrice per 2/5. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 150.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 130.--
b) spese fr. 20.--
fr. 150.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per. 6/7 e per 1/7 sono a carico del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 100.-- per ripetibili parziali di appello.
IV. Intimazione:
–---------;
– avv.-----------;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario