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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa OA.96.00033 / OA.12’919 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 febbraio 1996 da
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__________ c/o __________
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contro |
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__________ rappr. dall’ avv. __________
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Visto l’appello 5 febbraio 1996 dell’attore avverso la decisione 27 gennaio 1997 del
Pretore di Bellinzona.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 10 febbraio 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 febbraio 1997 per effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, risulta che l’ordine di pagamento, trasmesso per telegiro, è avvenuto al più presto il 1 marzo 1997 con indicata la scadenza del lunedì 3 marzo 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che di conseguenza il pagamento è tardivo e il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 5 febbraio 1997 di __________ , avverso la decisione 27 gennaio 1997 del Pretore di Bellinzona,
è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
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per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario