Incarto n.
12.97.00031

Lugano

7 marzo 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa OA.96.00033 / OA.12’919 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 febbraio 1996 da

 

 

__________

c/o __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

Visto l’appello 5 febbraio 1996 dell’attore avverso la decisione 27 gennaio 1997 del

Pretore di Bellinzona.

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         richiamata la diffida 10 febbraio 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 febbraio 1997 per effettuare sul c.c.p.

                                    69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

 

                                         che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, risulta che l’ordine di pagamento, trasmesso per telegiro, è avvenuto al più presto il 1 marzo 1997 con indicata la scadenza del lunedì 3 marzo 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;

 

                                     

                                         che di conseguenza il pagamento è tardivo e il ricorso non può essere vagliato nel merito;

 

 

                                         che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,

 

 

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

 

 

 

decreta                    1.   L’appello 5 febbraio 1997 di __________ , avverso la decisione 27 gennaio 1997 del Pretore di Bellinzona,

                                         è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.

 

 

                                   2.   Le spese con tassa di giustizia  in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                                                           

 

 

 

per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario