Incarto n.
12.97.00060

Lugano

11 marzo 1997/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.13 della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 17 maggio 1995 da

 

 

 

__________

e

__________

entrambi  rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

 

Patriziato di __________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

 

in materia di affitto agricolo (accertamento dell’esistenza di un contratto d’affitto tra le parti) che il Pretore, con sentenza 12 febbraio 1997, ha integralmente respinto.

 

Ed ora sull’appello 3 marzo 1997 degli attori i quali chiedono la riforma della sentenza del primo giudice nel senso dell’accoglimento delle loro domande di causa.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che la causa che oppone le parti riguarda l’accertamento dell’esistenza o meno, sino al 31 dicembre 2000, di un contratto d’affitto agricolo con oggetto l’Alpe di __________ a in Val __________;

 

                                         che al litigio si applicano le disposizioni della LF sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985 il cui capitolo 5 (Procedura ed autorità; art. 47 e seg. LAA) lascia ai Cantoni di determinare quale procedura debba essere applicata alle controversie in materia;

 

                                         che l’art. 14 della Legge cantonale sull’affitto agricolo prevede che le controversie relative al contratto d’affitto sono decise dal giudice civile competente giusta gli art. 389 e seg. del CPC;

 

                                         che la procedura accelerata di cui agli art. 389 e seg. CPC prevede che il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC);

 

                                         che di conseguenza il termine per proporre appello veniva a scadenza - avendo il rappresentante degli attori ricevuta la decisione impugnata il 13 febbraio 1997 (cfr. pag. 2 appello B. In ordine) - il giorno di lunedì 24 febbraio 1997;

 

                                         che l’appello, spedito il 5 marzo 1997, è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

 

 

vista, per le spese, la vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 3/5 marzo 1997 di __________ e __________ è irricevibile siccome tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia in Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti.

 

                                   3.   Intimazione a: -__________

                                         Comunicazione alla Pretura di Blenio

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario