Incarto n.
12.98.00010

Lugano

15 luglio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.176  della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 14 settembre 1995 da

 

 

__________

entrambi rappr. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui gli attori hanno chiesto di constatare la nullità del contratto di compravendita e costituzione di diritto di abitazione rogito 979 del 30 maggio 1995 del notaio avv. __________ Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 dicembre 1997 ha respinto;

 

Appellanti gli attori, che con atto di appello del 9 gennaio 1998 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

 

Mentre il convenuto con osservazioni del 29 gennaio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

 

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

 

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                   A.   Con la petizione gli attori sostengono la nullità ex art. 18 CC, ed in subordine la sua annullabilità ex art. 28 e 30 CO, del contratto rogato il 30 maggio 1995 dal notaio avv. __________ con cui __________ figlia di __________ il quale essa a dire degli attori aveva una sporadica e saltuaria relazione, i propri fondi n. 1050 e 1052 di __________ dell’asserito valore di fr. 500’000.--, al prezzo di fr. 100’000.--, sia pure con la riserva in favore della venditrice di un diritto di abitazione.

                                          Essa al momento della stipula sarebbe stata affetta da un tumore maligno allo stadio terminale, che ne avrebbe causato il decesso il 21 luglio 1995, così che non sarebbe stata in possesso della necessaria capacità di discernimento. Il medesimo impedimento dovrebbe inoltre essere ammesso in relazione al testamento pubblico del 7 marzo 1995, con cui ha nominato il convenuto suo erede universale.

 

 

                                   B.   Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando di essere stato legato a __________ per più di 10 anni e, contrariamente a quanto fatto dagli attori, di averla amorevolmente assistita durante la sua malattia.

                                          Nonostante tale affezione, essa avrebbe tuttavia costantemente mantenuto la propria lucidità intellettuale, ed avrebbe perciò allestito il proprio testamento e sottoscritto il contratto contestato nel pieno possesso delle proprie facoltà, così come del resto validamente accertato dal notaio rogante.

 

 

                                   C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore nell’accertamento della capacità di discernimento della disponente ha ritenuto determinante la deposizione del notaio rogante, che ha chiaramente deposto in favore della capacità di __________, mentre nessun altra delle prove assunte avrebbe fornito riscontri sullo stato della venditrice al momento della contestata stipula.

                                          Pure senza riscontro sarebbe rimasta la tesi attorea del dolo o del timore ragionevole, dal che la reiezione della petizione.

 

 

                                   D.   Con l’appello gli attori chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.

                                          In sintesi, il Pretore avrebbe valutato il materiale probatorio in atti in maniera addirittura arbitraria, fondandosi esclusivamente sulla deposizione dell’avv__________ e negando perciò la dovuta considerazione alle testimonianze di medici e infermieri che avrebbero constatato l’incapacità di discernimento della signora __________, in favore della quale deporrebbe anche il fatto che il contratto in questione la spogliava di ogni suo avere.

 

 

                                   E.   Delle osservazioni 29 gennaio 1998 del convenuto, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                    1.   La presunzione legale della capacità di discernimento (art. 16 CC) impone di principio alla parte che ne adduce la mancanza l’onere della prova (DTF 90 II 12; II CCA 9 marzo 1998 in re B. e llcc./S.).

                                          Tale presunzione è annullata se è dimostrato che l’interessato è di norma molto verosimilmente incapace di discernimento (DTF 91 II 338), mentre vi è addirittura l’inversione dell’onere probatorio nei casi di persone notoriamente malate di mente, dovendo in tal caso la controparte dimostrare la lucidità in occasione dell’atto (“lucidum intervallum”) (DTF 108 V 126).

                                          Nel rispetto di questi principi, il giudice cantonale valuta nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC), atteso comunque che vige la regola secondo cui di un determinato fatto occorre fornire la prova certa, mentre quella indiziaria costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre 1989 in re M./H.), e solo in tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.).

 

 

                                    2.   Nel caso concreto il gravame, manifestamente infondato, si esaurisce in una ingiustificata critica dell’apprezzamento delle prove operato dal Pretore, laddove sicuramente a torto viene criticata la decisione di ritenere preminente la decisione del notaio rogante -il cui contenuto concreto non è peraltro minimamente messo in discussione dagli appellanti- quando questi è invece stato testimone oculare della stipula contestata ed era nel contempo la persona tenuta per legge a porsi la questione delle facoltà mentali della contraente (art. 62 cifra 4 LN).

                                          In simili circostante è addirittura logica e financo evidente la preminenza di questo mezzo di prova, inequivocabile nelle risultante, e ad essa non possono di certo essere preferite, come pretendono a torto gli appellanti, le deposizioni dei medici o infermieri che hanno sì parzialmente constatato dei problemi nella sfera cognitiva, e perciò decisionale, ma questo solamente in occasione di ricoveri ospedalieri causati da apparizioni acute del suo male e allorché le venivano somministrati farmaci in grado di produrre tali conseguenze, mentre nulla depone in favore di una generalizzata perdita della capacità di discernimento o della sua mancanza nel cruciale momento della stipulazione, non risultando neppure dagli atti -a prescindere dalle illazioni in tal senso degli attori- che in tale momento essa fosse per qualche motivo sotto l’influsso di farmaci atti a comprometterne le facoltà.

                                          Al contrario, il qualificato parere del notaio rogante risulta indirettamente confermato anche dalla deposizione dell’avv. __________ che ha incontrato la signora __________ due settimane prima della sua morte e ha conferito con lei proprio sul tema della contestata vendita immobiliare, senza che nascesse in lui alcun dubbio sulle di lei capacità.

 

 

                                    3.   Siffatta valutazione degli atti non muta neppure in considerazione dell’altra argomentazione degli appellanti, che vorrebbero dedurre la mancanza di discernimento della venditrice dal fatto che il contratto secondo loro l’avrebbe spogliata di ogni suo avere (appello, pag. 14 e 15), ma tale argomento -che può semmai essere rilevante nell’ottica dell’art. 21 CO- è a ben vedere insignificante nell’indagine sulla capacità di discernimento della parte, potendo esso, quand’anche fosse vero, essere ascritto non già a mancanza di discernimento, ma alla precisa volontà di favorire il convenuto (attestata dal testamento e dalla deposizione del notaio) alla luce della consapevolezza del fatto che la propria vita volgeva al termine, così da non avere più alcuna importanza l’attaccamento alle cose materiali, ormai prive di valore.

                                          Sono infine rimaste allo stadio di mera ipotesi di parte le tesi del dolo, del timore ragionevole, della lesione e della violazione dell’ordine pubblico e dei buoni costumi, avendo con ciò gli attori invano evocato, ma non dimostrato, tutte le norme legali in materia di vizio di volontà ad eccezione di quelle sull’errore essenziale.

 

                                          Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

 

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

                         

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                     I.   L’appello 9 gennaio 1998 di __________, __________ è respinto.

 

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                          a)  tassa di giustizia                                   fr.    1’950.--

                                          b)  spese                                                     fr.         50.--

                                          T o t a l e                                                      fr.    2’000.--

 

                                          già anticipati dagli appellanti, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 3’200.-- per ripetibili di appello.

 

                                   III.   Intimazione:       -  __________

 

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario