Incarto n.
12.98.00114

Lugano

14 luglio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare sull’istanza di congiunzione di cause presentata l’8 maggio 1998 da

 

 

__________

 

 

riguardante le cause ordinarie inappellabili da lui promosse

alla stessa data contro

 

 

 

 

__________

avanti alla Pretura del distretto __________

 

 

e

 

__________

avanti alla Pretura del distretto __________

 

 

con la quale l’istante chiede che le due procedure vengano congiunte al foro di uno dei due litisconsorti convenuti e meglio a quello di Leventina.

 

Viste le osservazioni 16 maggio 1998 di __________ e 25 maggio 1998 di __________ con le quali si contesta l’esistenza di un litisconsorzio tra i convenuti e si chiede la reiezione dell’istanza di congiunzione non opponendosi però la signora __________ a che la sua causa venga conosciuta e decisa dal Pretore di __________.

 

Letti ed esaminati gli atti

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l’istante ha convenuto __________ avanti al Pretore di __________ avanti al Pretore di __________ chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 7’300.- oltre interessi e spese, a valere quale partecipazione al costo dei lavori, eseguiti a __________, per l’eliminazione di disfunzioni degli impianti di evacuazione delle acque relativi a tre case d’abitazione appartenenti singolarmente ad ognuna delle parti in causa;

 

                                         che l’istante giustifica la sua domanda di congiunzione per il fatto che i convenuti rappresentano un litisconsorzio facoltativo dal momento che hanno ordinato in comune l’esecuzione dei lavori;

 

                                         che l’istante, ritenendo le controparti quali litisconsorti, avrebbe potuto presentare una sola istanza, contro entrambi, al foro di una sola di esse - quindi ad un unico Pretore - in forza della norma dell’art. 17 litt. e) CPC, senza dover appesantire la procedura con l’inoltro dell’istanza di congiunzione;

 

                                         che, in ogni caso, l’art. 44 CPC permette alla Camera civile di pronunciare, su istanza di parte, la congiunzione, al foro di uno dei litisconsorti, di cause pendenti avanti a giudici diversi;

 

                                         che esiste litisconsorzio tra pluralità di attori o convenuti quando si discute di pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune (art. 42 CPC);

 

                                         che la contestazione dei convenuti riferita all’esistenza del litisconsorzio coinvolge il merito della questione e non ha alcuna influenza sull’essenza della figura processuale del litisconsorzio facoltativo, lasciata alla libera scelta delle parti ed il cui requisito essenziale è costituito dall’identità dei presupposti di fatto e di diritto (Rep. 1979, 335);

 

                                         che l’identità della fattispecie sulla quale poggiano le due cause da congiungere non può essere seriamente contestata;

 

                                         che acquisito così il principio della congiunzione bisogna decidere la questione del foro che dev’essere quello di uno dei litisconsorti;

 

                                         che, nel caso di specie, è evidente  come la congiunzione debba farsi al foro di __________ (voluto anche dalla convenuta __________ luogo dove sono avvenuti i lavori e dove più facilmente può essere svolta l’istruttoria di causa;

 

                                         che, di fronte al desiderio dei convenuti inteso a che le cause rimangono comunque separate, starà al Pretore disporre per un istruttoria ed un giudizio comune oppure separato (art. 43 cpv. 3 CPC);

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese di questo pronunciato sono lasciate a carico della parte istante che, applicando la disposizione dell’art. 17 litt. e) CPC, avrebbe potuto e dovuto evitare di presentare la domanda di congiunzione mentre non si assegnano ripetibili alle controparti che si sono opposte, ingiustificatamente, all’istanza;

 

 

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

 

 

ordina

 

 

                                   1.   L’istanza 8 maggio 1998 di __________, impresa di costruzioni, __________ è accolta e di conseguenza la causa inappellabile promossa, dal qui istante, alla Pretura di __________ contro __________ congiunta a quella promossa dallo stesso istante contro __________ alla Pretura del distretto di __________.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico dell’istante.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario