Incarto n.
12.98.00115

Lugano

18 maggio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00469 (già 81/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 3 luglio 1996 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’948.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

 

domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 aprile 1998 ha respinto;

 

appellante l’attore con atto ricorsuale 8 maggio 1998 con cui chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto    

 

                                         che il 21 agosto 1995 __________, titolare della __________ e proprietario di un __________ si recò presso il __________ per una revisione dell’alternatore;

 

                                         che il 15 ottobre 1995, di ritorno da un viaggio organizzato in Italia, __________ restò in panne a causa di un guasto ai cavi dell’alternatore;

 

                                         che __________ procede in causa contro __________ per la rifusione dei danni da lui patiti a seguito dell’inconveniente (complessivamente fr. 9’948.50), rimproverando al garage una cattiva revisione dell’alternatore, circostanza quest’ultima contestata dal convenuto;

 

                                         che con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che la panne era riconducibile ai soli cavi esterni dell’alternatore e che in occasione della revisione presso il convenuto i meccanici si erano limitati a controllare il funzionamento dell’alternatore ma non quello dei cavi esterni che per altro nemmeno erano stati messi loro a disposizione dall’attore, ha senz’altro respinto la petizione;

 

                                         che con l’atto ricorsuale che qui ci occupa l’attore chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica, riproponendo la tesi secondo cui il danno all’alternatore sarebbe stato causato dal negligente intervento dei meccanici del convenuto;

 

                                         che, a prescindere dall’erroneità delle richieste di giudizio formulate in questa sede dall’appellante -la richiesta di annullare la sentenza pretorile non potrebbe essere accolta già in assenza di motivi di annullamento (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 309; IICCA 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.), mentre la richiesta di allestimento di una perizia senza la contemporanea domanda di modifica del primo giudizio sarebbe irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 309; IICCA 13 marzo 1996 in re C./C.)- si osserva che l’atto di appello è comunque infondato anche se si ritenesse che l’appellante in realtà postulava semplicemente la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione;

 

                                         che in effetti nel gravame l’appellante ha pacificamente ammesso -ammissione che rende del tutto inutile l’auspicata perizia tecnica- che il mancato funzionamento del veicolo durante il viaggio dell’ottobre 1995 era riconducibile ai cavi esterni all’alternatore medesimo (ricorso p. 1, ad 4);

 

                                         che in tali circostanze -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- la responsabilità del convenuto per l’avvenuta panne è senz’altro esclusa, essendosi egli limitato alla revisione dell’alternatore, ma non dei suoi cavi esterni, che in effetti neppure gli erano stati consegnati per la revisione (replica p. 2, ad 1);

 

                                         che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC, senza necessità di intimarlo, per eventuali osservazioni, alla controparte;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                    I.   L’appello 8 maggio 1998 di __________ è respinto.

                                     

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    180.-

                                         b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    200.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.

 

 

 

 

 

 

                                  III.   Intimazione a:      – __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario