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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini
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sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00210 (già 2601 ORD) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 1° febbraio 1993 da
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__________ rappr. __________
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contro |
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__________ rappr. __________
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 627’500.- oltre interessi al 9% a far tempo dal 22 settembre 1992;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 febbraio / 21 aprile 1998 ha accolto, facendo tuttavia decorrere gli interessi di mora, ridotti al 5%, dal 25 settembre 1992;
appellante la convenuta con atto di appello 12 maggio 1998 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 22 giugno 1998 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ era titolare presso la succursale di __________ della __________ del conto cifrato __________, mentre il suo convivente __________ era titolare presso il medesimo istituto del conto __________.
Il 22 settembre 1992 __________ ha dato ordine alla banca di trasferire la somma di fr. 627’500.- dal suo conto a quello della convivente. La banca ha prontamente eseguito il bonifico, ma il 25 settembre, rilevato che il conto __________ non risultava più sufficientemente garantito, ha provveduto di sua iniziativa a stornare l’operazione.
B. Con la petizione in rassegna __________ ha contestato la legittimità dell’operazione di storno, eseguita senza la sua autorizzazione, ed ha chiesto che la banca fosse condannata a rifonderle la somma di fr. 627’500.-, indebitamente prelevata dal suo conto.
C. La convenuta si è opposta alla petizione, asserendo che, vista l’insufficiente copertura del conto __________, essa era senz’altro legittimata a stornare l’operazione, la cui esecuzione era impossibile ed era avvenuta a seguito di un errore essenziale. Lo storno era lecito in quanto i due conti costituivano in realtà un’unica entità economica; l’attrice aveva inoltre tacitamente approvato l’operato della banca, per altro a lei noto, e non aveva provveduto a contestare nel termine di un mese previsto dalle condizioni generali l’estratto conto 30 settembre 1992 ove era riportato il saldo risultante da quell’operazione, cosicché ogni suo eventuale diritto era perento; in ogni caso essa non aveva alcun titolo per chiedere l’importo reclamato in causa.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione, modificando unicamente il termine di decorrenza e il tasso degli interessi moratori richiesti.
Il giudice di prime cure, dopo aver escluso che i due conti costituissero un’unità economica, ha esaminato se il fatto che l’attrice non avesse contestato il saldo del conto entro un mese dalla ricezione dell’estratto costituisse una tacita accettazione, concludendo senz’altro per l’affermativa: a suo giudizio, tuttavia, la circostanza non impediva all’attrice di poter contestare la legittimità dell’operazione di storno, operazione che in effetti in base alle norme di legge risultava tutt’altro che corretta. Atteso che la convenuta da una parte non poteva avvalersi -non avendo provato che il conto __________ non disponesse della necessaria copertura- dell’eccezione di errore essenziale, e che dall’altra non era stato sufficientemente provato che l’attrice sarebbe già stata risarcita dal convivente con un importo di fr. 600’000.- da lui prelevato il 2 ottobre 1992 dal conto __________, egli ha concluso per il ben fondato ai sensi dell’art. 41 CO della domanda di risarcimento.
E. Con l’appello la convenuta chiede la reiezione della petizione.
A suo giudizio, la mancata tempestiva contestazione del saldo del conto e la novazione che ne derivava comportavano il ribaltamento dell’onere della prova, per cui era l’attrice a dover provare l’inesattezza del saldo rispettivamente dimostrare a che titolo essa pretendesse l’importo litigioso. Pur non incombendole l’onere della prova, la convenuta aveva inoltre chiaramente provato di essere incorsa in un errore essenziale, atteso che il bonifico era stato eseguito senza che vi fosse la necessaria copertura sul conto __________: ciò comportava la reiezione della petizione, tanto più che l’attrice in concreto non aveva subito alcun danno, il convivente avendole già rimborsato la somma di fr. 600’000.-.
F. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
1. L’ordine di pagamento a favore di un terzo -e nel caso particolare quello emesso il 22 settembre 1992 da __________ all’attenzione della convenuta e a favore dell’attrice- costituisce, in diritto, un assegno, ovvero un atto giuridico mediante il quale l’assegnante autorizza l’assegnato a rimettere all’assegnatario una somma in denaro o altro, che l’assegnatario è autorizzato dal medesimo assegnante a ritirare presso l’assegnato (art. 466 CO; DTF 121 III 109 cons. 2).
2. Nel caso di specie la prima questione che va esaminata è quella a sapere se lo storno operato dalla banca sia stato o meno legittimo, questione che il Pretore ha risolto per la negativa.
2.1 Il contratto di assegno è un contratto triangolare, mediante il quale l’assegnante intende retribuire l’assegnatario per una prestazione che quest’ultimo gli ha fornito nell’ambito del cosiddetto rapporto di valuta (“Valutaverhältnis”). Il versamento della prestazione avviene secondo le seguenti modalità: l’assegnante incarica l’assegnato, al quale egli è legato in base ad un rapporto definito di provvista (“Deckungsverhältnis”), di eseguire il pagamento all’assegnatario; sulla base dell’incarico ricevuto, l’assegnato provvede poi in prima persona, ma sempre per conto dell’assegnante, a versare all’assegnatario la somma dovuta, nell’ambito di un rapporto che si definisce come rapporto di prestazione (“Leistungsverhältnis”).
Nelle attribuzioni indirette, come sono quelle dell’assegno, può capitare che le due relazioni causali sulle quali si fonda la prestazione dell’assegnato siano viziate.
Il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza più recente, ha in linea di principio escluso che nel caso di vizi concernenti il rapporto di provvista, il rapporto di valuta o entrambi l’assegnato possa rifarsi direttamente nei confronti dell’assegnatario (DTF 121 III 109 cons. 4a, 117 II 405 cons. 3a, 116 II 687 cons. 3b aa; Thévenoz, Jurisprudence récente relative aux opérations bancaires, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 148 con rif.); tale principio conosce tuttavia delle eccezioni segnatamente quando l’attribuzione fatta dall’assegnato è in sé stessa viziata, ciò che in particolare accade quando l’assegnato ha agito misconoscendo le istruzioni dell’assegnante, quando egli ha effettuato due volte la medesima prestazione, quando ha versato una somma superiore a quella dell’assegno o ad una persona diversa dall’assegnatario, oppure ancora quando l’assegno è stato falsificato (DTF 121 III 109 cons. 4a con rif.; Thévenoz, op. cit., p. 149 e segg.).
2.2 Nel caso concreto la convenuta, eccependo che la banca avrebbe provveduto ad eseguire il bonifico nonostante il conto __________ non disponesse della necessaria copertura, si è in sostanza limitata ad affermare che vi sarebbe un vizio nel rapporto di provvista.
Non ravvisandosi nell’occasione alcuna delle eccezioni che permetterebbero alla banca di ottenere la somma bonificata direttamente dall’assegnatario -in particolare non risulta, in assenza di un qualsiasi riscontro probatorio in tal senso, che il titolare del conto __________ avesse dato istruzioni alla banca di eseguire l’operazione solo in presenza di un’effettiva copertura e che la banca abbia con ciò agito misconoscendo le istruzioni dell’assegnante- se ne deve concludere, in applicazione del principio evidenziato più sopra (il Tribunale federale ha per altro espressamente indicato che in caso di insufficiente copertura del conto dell’assegnante la banca non possa rifarsi sull’assegnatario: DTF 121 III 109 cons. 4a p. 115; Thévenoz, op. cit., p. 154) che l’operazione di storno, mediante la quale il conto dell’attrice è stato riaddebitato, non era legittima.
3. La convenuta pretende nondimeno che lo storno sia dichiarato valido, asserendo che essa avrebbe eseguito l’ordine di bonifico in forza di un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO), non essendosi accorta che il conto __________ non disponeva più della necessaria copertura.
L’argomentazione è priva di rilevanza.
3.1 L’accettazione dell’assegno da parte dell’assegnato, ai sensi dell’art. 470 cpv. 2 CO, è una manifestazione di volontà indirizzata all’assegnatario: essa non necessita di una forma particolare e può avvenire per atti concludenti.
L’accettazione ha per effetto di creare un nuovo debito, definito astratto e fondato sul rapporto di assegno o di prestazione, direttamente tra l’assegnato e l’assegnatario. In questo caso l’assegnato non può più opporre a quest’ultimo le eccezioni derivanti dai rapporti di provvista o di valuta, conformemente all’art. 468 cpv. 1 CO (DTF 124 III 253 cons. 3b, 121 III 109 cons. 3a; Gautschi, Berner Kommentar, N. 3a ad art. 468 CO).
3.2 Nel caso di specie è evidente che l’errore eccepito dalla convenuta (insufficiente copertura del conto dell’assegnante) concerne il rapporto di provvista.
Non trattandosi di un’eccezione insita nell’assegno o derivante dal rapporto di prestazione (art. 468 cpv. 1 CO), la circostanza non è opponibile all’attrice ed è perciò del tutto irrilevante.
4. La convenuta giustifica inoltre la mancata restituzione all’attrice della somma litigiosa, asserendo che quest’ultima avrebbe tacitamente accettato il saldo del conto, non avendolo contestato entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto ove lo storno era stato registrato.
La tesi, fatta propria dal Pretore, non può essere condivisa.
4.1 Nella fattispecie è senz’altro vero che l’attrice non ha contestato l’estratto conto nel termine mensile previsto dall’art. 9 cpv. 1 delle condizioni generali (cfr. plico doc. A), da lei regolarmente sottoscritte. Ciò è in definitiva avvenuto per il fatto che essa, pur essendo stata presente in banca in diverse occasioni nel corso dell’ottobre 1992 (il 19 ottobre ha ad esempio controllato una cassetta di sicurezza, cfr. doc. 1), in quel mese non ha però preso visione della corrispondenza -il fatto che nel formulario “corrispondenza trattenere” (doc. 3) sia indicato che il 2 ottobre essa, per altro senza aver apposto la sua firma, avrebbe preso visione della corrispondenza è stato invero smentito dal teste __________ il quale a p. 4 del verbale ha riferito che quel giorno l’attrice non era assolutamente presente in banca- corrispondenza che in base alle sue istruzioni era da trattenere “fermo banca” presso la convenuta stessa (cfr. plico doc. A). È in definitiva solo ad inizio novembre che essa è venuta a conoscenza dello storno.
Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando una banca accetta di trattenere presso di sé la corrispondenza che essa invia al cliente, queste comunicazioni gli sono opponibili come se le avesse ricevute (DTF 104 II 194 cons. 2 in fine; Bourgknecht, La responsabilité de la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6 nota 26); parimenti si presume che il cliente abbia immediatamente preso conoscenza delle comunicazioni inviategli con tale metodo. In altre parole, per quanto concerne gli effetti giuridici dell’assenza di reazione, il destinatario della corrispondenza trattenuta presso una banca è trattato come il destinatario che ha effettivamente ricevuto la corrispondenza. Tuttavia, viste le conseguenze scioccanti che potrebbero derivare dall’applicazione rigida di tale finzione, rimane riservata al giudice la facoltà di apprezzare in equità la situazione; una situazione manifestamente contraria all’equità -ciò che ad esempio si verifica nel caso in cui una banca agisca scientemente a detrimento del cliente senza che nulla possa far prevedere tale comportamento (Bourgknecht, op. cit., ibidem)- potrà quindi essere sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; ICCTF 13 agosto 1996 in re F. SA/M.; cfr. pure, in materia di abuso di diritto, ZR 1998 N. 90 p. 221 e seg.).
4.2 In concreto, nulla agli atti permette di ritenere che l’attrice potesse attendersi che nel settembre - ottobre 1992 la convenuta avesse a stornare un accredito a suo favore.
Avendo la convenuta agito scientemente a detrimento dell’attrice, essa non può pertanto avvalersi in buona fede della presunzione secondo cui quest’ultima, senza aver preso visione della corrispondenza ove era registrato lo storno, abbia tacitamente accettato tale operazione.
5. È solo con le conclusioni di causa, e perciò tardivamente e in maniera proceduralmente inammissibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1998 in re F./R. SA), che la convenuta ha asserito che la controparte non poteva pretendere alcunché in quanto avrebbe già percepito dal convivente fr. 600’000.-, da lui prelevati il 2 ottobre 1992 dal conto __________ (teste __________, verbale p. 6).
Negli allegati preliminari (e in particolare con la risposta p. 9) la convenuta si era in effetti limitata ad affermare che la circostanza che l’attrice fosse presente al momento di quel prelevamento era la prova lampante del fatto che i 2 conti costituissero un‘unica entità economica -tesi per altro abbandonata in questa sede- rispettivamente della sua malafede, per cui la nuova tesi di diritto formulata in sede conclusionale, già irricevibile davanti al Pretore, lo è a maggior ragione nella sede di appello.
6. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 maggio 1998 di ___________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 7’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 7’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 10’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario