Incarto n.
12.98.00140

Lugano

20 luglio 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 193UR/97 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

che il Pretore, con decisione 5 giugno 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.

 

 

Appellante la Impresa __________ quale chiede, con atto di appello 17 giugno 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’Ufficio dei Registri.

 

 

Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 18 giugno 1998.

 

 

Ed ora sulla domanda 15 luglio 1998 di stralcio della procedura presentata dall’Ufficio dei Registri.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

Considerato

 

 

                                         che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della Impresa __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;

 

 

                                         che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

 

 

                                         che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;

 

 

                                         che, nel frattempo, la __________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza l’Ufficio dei Registri, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l’istanza di scioglimento;

 

 

                                         che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza a causa della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;

 


Per i quali motivi

 

 

pronuncia:              1.   Le procedure inc. no. 193UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.140 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ sono stralciate dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della __________, la quale rifonderà inoltre __________  l’importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario