Incarto n.
12.98.00142

Lugano

10 agosto 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa EF.98.00971 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 aprile 1998 da

 

 

__________

rappr. dallo studio __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

Ed ora sul ricorso per cassazione (recte appello) 19 giugno 1998  dell’istante nei confronti della sentenza 10 giugno1998 resa dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         richiamata la diffida 24 giugno 1998  del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 luglio 1998 per effettuare sul c.c.p.

                                    69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 250.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi degli 12 Ltg e art. 312 CPC;

 

 

                                         che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ la data di scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento è quella del

                                         15 luglio 1998 , onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;

 

 

                                         che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;

                                     

 

                                         che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle __________ art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib 220 consid 2a; cfr. sent. TF

                                         11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);

                                        

 

                                         che in concreto il pagamento è tardivo, la data di scadenza indicata essendo posteriore al termine impartito dal Presidente della scrivente Camera ;

 

                                         che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;

 

 

                                         che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,

 

 

 

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

 

 

 

 

decreta                    1.   Il ricorso per cassazione (recte appello) 19 giugno 1998 di __________ , avverso la decisione 10 giugno  1998 della Pretura di Lugano, Sezione 5, di cui sopra,

                                         è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.

 

 

                                   2.   Le spese con tassa di giustizia  in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                                                                                                                                             

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario