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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.209 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 luglio 1995 da
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__________ |
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contro |
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__________ rappr. dall'avv. __________
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per ottenere la condanna della parte convenuta, che vi si è opposta formulando a sua volta pretese riconvenzionali, al pagamento dell’importo di Fr. 56’498.30 oltre interessi e spese.
Ed ora sull’appello 17 luglio 1998 dell’attrice nei confronti del dispositivo 2. del decreto 24 giugno 1998 di stralcio della causa con il quale il Pretore le ha caricato tasse e spese di giustizia ed un’indennità ripetibile di Fr. 6’000.- .
Viste lo scritto 3 agosto 1998 della parte appellata la quale, indipendentemente dalla fondatezza delle argomentazioni di ricorso della controparte, dichiara di rinunciare a chiedere il pagamento delle indennità per spese ripetibili accordate dal primo giudice.
Ritenuto quindi che la posizione dell’__________ può essere assimilato ad acquiescenza con le domande di appello e che non torna conto di esaminare il benfondato o meno delle critiche alla decisione sulle spese del Pretore.
pronuncia
I. L’appello 17 luglio 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 24 giugno 1998 del Pretore di Locarno-Città viene così modificato:
2. Le spese di complessivi Fr. 4’522.- e la tassa di giustizia di Fr. 1’130.-, anticipate dalle parti, sono a carico di chi le ha anticipate;
non si assegnano ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese della procedura d’appello, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario