Incarto n.
12.98.00170

Lugano

11 settembre 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.00604 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 3 febbraio 1992 da

 

 

 

__________

rappr dall’avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 24’954.60 oltre interessi e spese e che il Pretore, con decreto 11 agosto 1998, ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione.

 

Appellante la parte attrice la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede che il decreto di stralcio venga annullato mentre la controparte, con scritto 10 settembre 1998, aderisce alle conclusioni dell’appello.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per la perenzione dell’art. 351 CPC poiché, a far tempo dal 24 agosto 1994 (data di un’istanza di completazione di perizia) e quindi per più di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;

 

                                         che la parte attrice contesta il verificarsi della perenzione poiché la dichiarazione di fallimento a suo carico dell’11 luglio 1995 ha sospeso, per l’art. 207 LEF, la procedura e di conseguenza anche la decorrenza del termine di perenzione la quale non si sarebbe così compiuta;

 

                                         che nella misura in cui una parte contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione é ricevibile l'appello contro il decreto di stralcio (I CCA 6.12.1994  Di R. c. Di R.);

 

                                         che, nel caso concreto, la causa di merito è sospesa ex lege (art. 207 LEF) a far tempo dall’11 luglio 1995;

 

                                         che a quel momento la perenzione non era ancora intervenuta e che, nel seguito, la sospensione ha determinato l’interruzione della decorrenza del termine di perenzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 7);

 

                                         che le condizioni per stralciare la causa dai ruoli così come evocate dal Pretore non si sono realizzate e la sua pronuncia (del resto anche almeno annullabile per essere stata emanata in un momento di sospensione obbligatoria del processo) deve essere annullata;

 

                                         che l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente scorretta del primo giudice e di conseguenza non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato (I CCA  27.9.1993  P. c. P. e
II CCA 19.9.1994  F. SA c. I.);

 

 

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello è accolto e di conseguenza il decreto di stralcio 11 agosto 1998 della causa inc. no. OA.95.604 della Pretura di Lugano, sez. 2 in __________ (ora in fallimento) c. __________ è annullato.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese mentre lo __________ verserà alla parte attrice Fr. 300.- per indennità ripetibile.

 

                                   3.   Intimazione a: - __________

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario