Incarto n.
12.98.00174

Lugano

11 settembre 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. CL 98.00073 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 5 agosto 1998 da

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

Contro

 

 

__________

rappr. dall’amm. Unico __________

 

 

in materia di pretese derivanti da contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 18 agosto 1998, ha accolto condannando la parte convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 11’216.- lordi, oltre interessi al 5% dal 1.8.1998.

 

Appellante la società convenuta la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede la modifica del primo giudizio nel senso che l’istanza venga respinta, con protesta di spese e ripetibili

 

Letti ed esaminati gli atti di causa

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l’istanza di __________, e la successiva sentenza del Pretore che l’accoglie, concerneva il pagamento della mensilità del giugno 1998, ultimo mese di lavoro dell’istante alle dipendenze dello studio di ingegneria __________, della quota parte di tredicesima e della differenza per gli anni 1997/1998 tra il salario effettivamente percepito e quello minimo previsto dal CCL dei disegnatori;

 

                                         che la parte convenuta, la quale non ha presenziato all’udienza di discussione, impugna, tempestivamente, la decisione di prima istanza  chiedendo che l’istanza venga respinta;

 

                                         che la stringata motivazione dell’appello si limita a giustificare l’assenza al dibattimento per assenza dell’amministratore unico, a semplicemente e genericamente contestare le pretese dell’istante e ad affermare che il salario pattuito risulta da un conteggio allestito dallo stesso ex-dipendente;

 

                                         che inoltre si producono due documenti e si chiede l’interrogatorio dell’istante;

 

                                         che, anche nelle particolari procedure per le controversie in materia di lavoro, non è possibile produrre ed invocare nuove prove in sede di appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 321 n. 4) con il che quelle presentate ed offerte dall’appellante non possono essere considerate;

 

                                         che l’argomento della giustificazione data all’assenza della parte convenuta all’udienza di dibattimento rimane, nell’appello, fine a se stesso poiché, con le domande, l’appellante non ne deduce la violazione del diritto di essere sentito postulando la nullità della sentenza rispettivamente la restituzione del termine;

 

                                         che, in ogni caso, l’assenza  di una  parte non è motivo sufficiente per giustificare la mancata partecipazione ad un’udienza quando poi quella stessa parte è avvertita e deve attendersi l’avvio di una procedura giudiziaria (come in concreto, cfr. lettera 24 luglio del __________ doc. D) e di conseguenza organizzarsi convenientemente qualora dovesse assentarsi;

 

                                         che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC) e se tale formalità manca l’appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che non è sufficiente a costituire valida motivazione d’appello, il cui scopo è quello di sottoporre a verifica le argomentazioni del giudizio di primo grado, una semplice e generica contestazione delle pretese avversarie o l’indicazione, probabilmente riferita al minimo salariale del CCL riconosciuto dal Pretore, che il dipendente aveva accettato il salario pattuito;

 

                                         che già per questi motivi l’appello deve essere dichiarato irricevibile;

 

                                         che, anche se si volesse ritenere quale bastante motivazione, l’accenno al salario pattuito da contrapporsi a quello minimo del CCL l’appello non avrebbe miglior sorte poiché ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di categoria non si può derogare, siccome clausole aventi effetto diretto ed imperativo, nemmeno con il consenso del lavoratore (art. 357 CO);

 

                                         che l’appello può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo per osservazioni alla controparte;

 

Per i quali motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’appello 7 settembre 1998 di __________ è, per quanto ricevibile, respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione a: - __________

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario