|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
|
segretario: |
Bettelini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.1181 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 luglio 1995 da
|
|
__________ rappr. dall’avv. __________
|
|
|
|
Contro |
|
|
|
__________ __________ rappr. dall’avv. __________
|
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 54’000.-- oltre accessori a titolo di mercede del mediatore;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 agosto 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 15 settembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni del 21 ottobre 1998 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 54’000.-- relativa alla vendita da parte dei convenuti ad __________ nel corso del 1993 della villa del fu __________
B.Nella petizione l’attore ha sostenuto che __________, agente in nome e per conto di tutti i componenti della comunione ereditaria di __________, avrebbe tollerato il suo intervento quale mediatore nella vendita della villa del defunto artista, incarico che egli avrebbe portato a buon fine indicando quale acquirente il noto pianista __________.
La rappresentante degli eredi avrebbe a più riprese ammesso il diritto dell’attore alla mercede mediatoria, così che la di lei estromissione dalla comunità ereditaria a pochi giorni dall’acquisto non osterebbe a tale sua prerogativa, da quantificare nel 3% del prezzo di vendita di fr. 1’800’000.--.
Nella risposta del 27 settembre 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione contestando l’esistenza dell’asserito mandato di mediazione, ritenuto in particolare che __________ non sarebbe stata comunque autorizzata ad alcun conferimento contrattuale in nome di altri eredi.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, pur riconoscendo che l’attore si sarebbe in qualche modo intromesso nella compravendita immobiliare in questione, ha negato la di lui tesi del conferimento di un mandato di mediazione e ha di conseguenza respinto la petizione.
D. Con l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il Pretore avrebbe omesso di valutare determinanti riscontri istruttori, giungendo all’errata conclusione di negare l’esistenza del conferimento contrattuale da parte di __________ valida rappresentante della comunione ereditaria.
E. Delle osservazioni 21 ottobre 1998 dei convenuti, nelle quali essi chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. In linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
Inoltre, se il preteso contratto è stato concluso per il tramite di un rappresentante, il procedente nell’ambito del medesimo onere probatorio deve altresì dimostrare la sussistenza delle premesse del rapporto di rappresentanza di cui si prevale.
2. Ai sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto (“Nachweismäklerei”) o di interporsi per la conclusione di un contratto (“Vermittlungsmäklerei”) contro pagamento di una mercede.
Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto e alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad art. 412 CO), così che il contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Engel, Les contrats de droit suisse, Berna, 1992, pag. 486).
Se il mediatore non è in grado di dimostrare un esplicito conferimento del mandato, egli può appellarsi al fatto di aver offerto al committente la sua attività di mediatore, e al fatto che il committente l’ha accettata. L’accettazione per atti concludenti avviene con la consapevole tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, opera citata, n. 5c ad art. 412 CO). A maggior ragione ciò vale se il mediatore è professionista (II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N.).
E’ però necessario che il comportamento del mediatore sia abbastanza palese affinché un’assenza di opposizione da parte del mandante possa essere interpretata come volontà di concludere un mandato di mediazione, ritenuto che il silenzio del venditore di fronte a determinati passi o offerte del mediatore non può essere considerato semplicisticamente quale accettazione del suo operato (DTF 72 II 89, consid. 2; II CCA 23 gennaio 1991 in re T./M.).
Per contro il semplice fatto di interporsi tra due parti non basta per far nascere un rapporto contrattuale di mediazione (Rep. 1988, pag. 360).
3. L’attore ancora in questa sede ribadisce la tesi dell’esistenza dell’asserito contratto di mediazione, perfezionatosi per il tramite di __________, membro della comunione ereditaria, che avrebbe agito quale rappresentante degli altri eredi.
3.1 Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; II CCA 1° ottobre 1998 in re I. SA/S., 9 dicembre 1997 in re r./F. snc, 22 settembre 1997 in re C./C.; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332, 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
3.2 Il fatto che il preteso rappresentante, ossia __________, e i pretesi rappresentati, ovvero i convenuti, fossero all’epoca parte della medesima comunità ereditaria non comporta alcuna modifica alle predette premesse della rappresentanza, non esistendo per legge particolari facoltà di rappresentanza del coerede nei confronti degli altri membri della comunione di cui __________ si possa validamente prevalere (in senso contrario: art. 602 cpv. 2 CC).
3.3 Ciò premesso, la petizione risulta destinata all’insuccesso già solo per la mancanza della prova dell’esistenza del requisito costituito dal conferimento di una procura dai convenuti a __________ per la stipulazione di un contratto di mediazione.
L’attore, in effetti, ammette esplicitamente di avere trattato unicamente con la __________ (appello, pag. 3), il cui potere di rappresentanza dei coeredi, contestato dai convenuti (risposta, pag. 6), viene apoditticamente affermato dal sedicente mediatore (petizione, pag. 3, 5, 6; replica, pag. 2, 3, 4, 6), ma del quale a ben vedere non esiste alcuna prova concreta agli atti (cfr. in particolare la deposizione testimoniale dell’interessata, silente sul tema), né l’attore lo pretende esplicitamente.
In realtà, egli stesso non è convinto dell’esistenza di tale facoltà di rappresentanza, come si evince dall’utilizzo di espressioni dubitative (replica, pag. 3: “siccome essa faceva parte della comunione ereditaria, il __________ non poteva sognarsi che non potesse rappresentarla”; pag. 4: “se la signora non fosse stata competente né abilitata essa avrebbe potuto tranquillamente dire al __________ di rivolgersi agli esecutori testamentari, cosa che non ha fatto”), ma è a torto che egli la presume e deduce da elementi di mera apparenza, come il fatto che essa abitasse nella casa degli eredi (replica, pag. 2) o che essa apparteneva alla comunione ereditaria (replica, pag. 3), oppure ancora dal fatto che essa si atteggiava a rappresentante dei coeredi (replica, pag. 4), elementi, ribaditi con l’appello (pag. 8), che non possono tuttavia sanare la sostanziale carenza del potere di rappresentanza.
Il fatto che i convenuti abbiano poi venduto il fondo alla persona indicata dall’attore nulla muta a questa situazione, non potendo evidentemente quest’atto -dettato da motivazioni economiche e giuridiche del tutto differenti- essere ritenuto identico ed equivalente, e perciò confuso, con la ratifica del contratto di mediazione che avrebbe stipulato la supposta rappresentante, né del resto l’appellante giunge a sostenere esplicitamente nel gravame siffatta tesi (cfr. II CCA 5 gennaio 1990 in re Ca./Co. llcc in tema di falsus procurator addirittura comproprietario del bene).
4. Dovendosi negare l’esistenza del rapporto di rappresentanza ex art. 32 CO che, per il tramite di __________, legherebbe l’attore ai convenuti, non vi è necessità di indagare sulla questione a sapere se tra l’attore e la __________ sia realmente venuto in essere il preteso contratto di mediazione.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà ai convenuti complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario