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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 agosto 1993 da
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__________
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contro |
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85’354.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
E ora sullo scritto 10 settembre 1998 dell’attore, che ha chiesto la rettifica di un errore di scrittura nell’indicazione delle ripetibili dell’appello adesivo;
Viste le osservazioni 16 settembre 1998 della parte convenuta;
Considerato
in fatto ed in diritto
che con sentenza 4 settembre 1998 questa Camera ha respinto sia l’appello principale 7 aprile 1998 della convenuta che l’appello adesivo 8 maggio 1998 dell’attore;
che nel dispositivo IV di quel giudizio l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di ripetibili in conseguenza della reiezione dell’appello adesivo;
che
con scritto 10 settembre 1998 l’attore, ritenendo tale importo eccessivo per
raffronto all’importo dedotto in appello, avanza l’ipotesi di un errore di
battitura, del quale chiede la correzione:
che la convenuta con scritto del 16 settembre 1998 si oppone alla richiesta;
che
secondo l’art. 339 CPC la correzione di un errore di redazione o di calcolo
della sentenza, ed anche di un suo dispositivo, si propone -in caso di
disaccordo- nella forma della domanda di interpretazione;
che
il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza di cui
all’art. 334 CPC è in concreto stato rispettato;
che lo scritto 10 settembre 1998 dell’attore va pertanto considerato e ricevuto come una domanda di interpretazione;
che
con l’appello adesivo 8 maggio 1998 l’attore aveva chiesto la riforma del
giudizio pretorile nel senso di aumentare dai fr. 66’354.65 oltre interessi
accordati dal Pretore a fr. 85’354.65 oltre interessi l’ammontare
dell’indennizzo di sua spettanza;
che il valore litigioso appellato era perciò di fr. 19’000.--;
che a fronte di tale soccombenza l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di ripetibili di appello;
che il medesimo importo è stato accollato alla convenuta a fronte di una soccombenza di fr. 66’354.65;
che un eguale trattamento delle parti non si giustifica in presenza di valori di causa tanto differenti;
che
l’importo di fr. 1’500.--, ancorché rispettoso dei valori massimi di cui agli art.
9 e 17 TOA, non è in effetti l’espressione della reale volontà della Camera;
che in sede di redazione del dispositivo sulle spese dell’appello adesivo il
relatore è incorso in una svista, duplicando quello relativo alle spese
dell’appello principale ma dimenticando di effettuare la dovuta correzione
dell'importo delle ripetibili dipendente dalle differenze delle due
fattispecie;
che l’importo corretto da porre a carico dell’attore per ripetibili dell’appello adesivo non è perciò di fr. 1’500.-- ma di fr. 800.--;
che
per questa decisione non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 333, 334, 339 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di interpretazione 10 settembre 1998 di __________ è accolta.
Il
dispositivo IV della sentenza 4 settembre 1998 di questa Camera è rettificato
nel modo seguente:
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili per questa decisione.
III. Intimazione:
- __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario