Incarto n.
12.98.00219

Lugano

28 ottobre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.74 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 1998 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

con la quale si chiedeva la nomina di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO e nella quale il Pretore - dopo aver provveduto, con decreto 18 marzo 1998, alla designazione del signor __________ quale revisore dell’anonima convenuta e dopo aver preso atto che quest’ultimo non poteva svolgere il suo compito la convenuta non avendogli messo a disposizione la necessaria documentazione - ha pronunciato, con decisone 17 settembre 1998 lo scioglimento della __________

 

Appellante, con atto di appello 12 ottobre 1998, la società convenuta la quale chiede che i dispositivi della decisione impugnata siano dichiarati nulli, subordinatamente annullati.

 

L’Ufficio dei registri di Locarno non ha presentato osservazioni all’appello.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                          che la nomina, su istanza dell’Ufficiale del registro di commercio, di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO, compete al Pretore nell’ambito di una causa da istruire secondo le modalità della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 b n.10 LAC, art. 5 LAC e art. 361 e seg. CPC);

 

                                          che tale procedura prevede che l’istanza deve essere notificata alle parti le quali sono citate entro breve termine ad una discussione (art. 363 CPC);

 

                                          che l’audizione della società è del resto riconosciuta come indispensabile anche dalla dottrina (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, n. 1796a);

 

                                          che, in concreto, le parti non sono state citate all’udienza di discussione - tanto è vero che la decisione sulla nomina del revisore è del 18 marzo 1998 a fronte di una domanda dell’Ufficio dei registri presentato il giorno precedente;

 

                                          che - anche se al proposito di questa pronuncia non vi è stato appello (ma è dubbio che le sia stata regolarmente notificata mancando un’intimazione per raccomandata) e se con l’atto di ricorso che ci occupa la società convenuta non ne chiede la nullità - l’autorità d’appello può accertare, in casi eccezionali, la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258);

 

                                          che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie;

 

                                          che infatti la parte convenuta è stata privata, in modo flagrante, del suo diritto di essere sentita con conseguenze gravi rappresentate, poi, dalla successiva decisione qui impugnata, del suo scioglimento;

 

                                          che anche la decisione di scioglimento del 17 settembre 1998 (nemmeno validamente intimata alla convenuta poiché inviata, per posta semplice, alla sua sede statutaria di __________ e ritornata alla Pretura con l’indicazione “ditta cessata”) è nulla poiché adottata senza contraddittorio e, a dire il vero, senza nemmeno che l’Ufficio dei registri l’abbia formalmente chiesta, sempre poi che ne avesse la legittimazione, dopo la rinuncia del revisore designato;

 

                                          che il riferirsi, anche solo per analogia, alle norme sul fallimento per perdita di capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 e 725a CO) è inoltre arbitrario;

 

                                          che non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato poiché l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di iniziative processualmente scorrette del primo giudice  che hanno determinato la nullità delle decisioni prese in questa procedura (I CCA  27 settembre 1993  P. c. P.; II CCA 19 settembre 1994  F. SA c. I.);

 

 

Per i quali motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                1.      Le decisioni 18 marzo 1998 e 17 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Campagna nella causa inc. DI.98.74 sono dichiarate nulle.

 

                                2.      Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino verserà alla __________ l’importo di Fr. 600.- per ripetibili.

 

                                3.      Intimazione a: – __________

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        Il segretario