Incarto n.
12.98.00234

Lugano

3 marzo 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.430 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 14 giugno 1993 da

 

 

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

 

                                         contro

 

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

 

                                         lite che __________ ha denunciato a

 

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

 

che vi sono intervenute in favore dell’attore,

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 11’867.50 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;

 

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e in cui __________ in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 7’661.35 oltre interessi;

Il Pretore con sentenza 6 ottobre 1998 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;

 

Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 29 ottobre 1998 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3’455.-- oltre interessi e di ammettere integralmente la riconvenzionale;

 

Mentre l’attore con osservazioni del 14 dicembre 1998 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

 

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 20 novembre 1991 alle ore 19.25 circa la figlia dell’attore in territorio di __________ procedeva con fondo stradale bagnato sulla strada cantonale __________ in direzione sud alla guida della di lui vettura __________, allorché, mentre si accingeva a svoltare a sinistra per immettersi nella laterale via __________ è entrata in collisione con una la vettura __________ condotta da __________ e assicurata dalla __________, che percorreva la cennata strada cantonale in direzione nord all’accertata velocità di circa 100 km/h.

 

 

                                  B.   Con la petizione l’attore ha chiesto il risarcimento del proprio danno di complessivi fr. 11’867.50 sostenendo -in sintesi- che il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente dalla sconsiderata velocità della vettura condotta dal __________ mentre __________, sorpresa nella propria buona fede, avrebbe effettuato una manovra di svolta del tutto corretta.

 

 

                                  C.   Nella risposta del 17 settembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione, negando che il __________ avrebbe circolato all’asserita velocità di 100 km/h e sottolineando invece la violazione del suo diritto di precedenza da parte della __________ alla quale andrebbe di conseguenza addebitata una responsabilità preponderante per l’accaduto, dal che il diritto per il __________ di farsi risarcire almeno i 2/3 del danno subito, per fr. 11’492.-- oltre interessi, importo richiesto in via riconvenzionale.

 

 

                                  D.   L’attore si è opposto alla riconvenzionale sulla scorta della propria versione dei fatti rilevanti. Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

 

 

                                  E.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto delle risultanze della perizia giudiziaria, ha attribuito la responsabilità del sinistro alla vettura del __________ che prima del sinistro avrebbe circolato a 101 km/h, circostanza che, in applicazione del principio dell’affidamento, la __________ non era tenuta ad attendersi, e senza la quale la collisione non si sarebbe verificata.

                                         Dal che l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.

 

 

                                  F.   Con l’appello i convenuti, pur ammettendo le conclusioni alle quali è giunto il perito giudiziario, criticano il giudizio pretorile laddove avrebbe disatteso che la conducente __________ avrebbe commesso un’infrazione ancora più grave dell’eccesso di velocità del __________: contrariamente alle di lei affermazioni, essa avrebbe svoltato senza neppure accertarsi dell’eventuale transito di veicoli in senso inverso, e non vide per nulla la vettura del __________ ancorché essa avrebbe potuto scorgerla 4,5 secondi prima della collisione. La __________ avrebbe infatti dichiarato di essere stata tamponata, a riprova del fatto che essa nemmeno avrebbe compreso la direzione di provenienza del veicolo investitore. Essa avrebbe pertanto in definitiva violato il diritto di precedenza del __________ così che si imporrebbe una ripartizione delle responsabilità tra i due conducenti.

 

 

                                  G.   Delle osservazioni 14 dicembre 1998 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.

 

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Giusta l’art. 36 cpv. 3 LCS, prima di svoltare a sinistra la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. L’art. 14 cpv. 1 e 2 ONC stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

                                         A sua volta il prioritario deve usare riguardo nei confronti di chi ha raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

 

 

                                   2.   Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancora di più la sicurezza della circolazione, impongono un certo rigore nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza.

                                         La giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non sottovalutarle (DTF 105 IV 341; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).

                                         In conseguenza di dette regole, e secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 107 IV 45 consid. 2, 106 IV 393 consid. 1, 104 IV 30, consid. 3 e riferimenti; II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I.; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; 96 IV 132).

                                         Da parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari, che l’utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).

                                         Egli è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Prima di iniziare la sua manovra egli deve valutare la distanza alla quale si trova il veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV 111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (DTF 120 IV 252, 118 IV 277; Jdt. 1976, pag. 428, n. 37; 1974, pag. 427, n. 52; Rep. 1985, pag. 393; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M., 16 luglio 1993 in re P./B. e W.).

 

 

                                   2.   Stanti questi principi, la doverosa premessa alla disamina di questa fattispecie -che sembra totalmente sfuggire agli appellanti- è quella per cui il comportamento del conducente __________ per avere circolato a 100 km/h in luogo dei 60 km/h prescritti, in quelle circostanze di luogo -note a questa Camera-, di notte e su fondo bagnato, è stato di gravità oggettiva tale essere potenzialmente sanzionabile con una condanna ad una pena detentiva.

 

                                2.1   La giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di stabilire che non vi è violazione del diritto di precedenza se il non prioritario inizia la manovra di immissione allorché il prioritario si trova alla distanza di 92 metri, e questi procede a 76 km/h invece dei 50 km/h consentiti (II CCA 16 luglio 1993 in re P./B. e W.), mentre il Tribunale federale, in maniera invero severa, ha ritenuto l’imprevedibilità, dal punto di vista del non prioritario, di quel beneficiario del diritto di precedenza che fuori dell’abitato circoli a velocità superiori a 90 km/h (DTF 118 IV 277, consid. 5), ritenuto che in quel caso la velocità del prioritario era comunque di almeno 125 km/h a fronte degli 80 km/h consentiti.

 

                                2.2   Nel caso di specie risultano, incontestatamente, una velocità del prioritario di circa 101 km/h (perizia, punto 3.3.1.1, pag. 17) e l’inizio della manovra di svolta ad una distanza di 90 metri (perizia, punto 3.3.2.1, pag. 17), il che -nel solco della predetta giurisprudenza- consente di affermare con assoluta tranquillità che la __________ è stata sorpresa nella sua buona fede dal comportamento scriteriato del __________, che non può pertanto invocare con successo il proprio teorico diritto di precedenza.

                                         Questa considerazione non muta nemmeno alla luce dei rimproveri che i ricorrenti muovono nel gravame alla conducente non prioritaria: contrariamente alle loro tesi, essi non riescono affatto a fornire la prova del fatto che essa non avrebbe per nulla guardato nella direzione da cui è venuto il prioritario, o avrebbe comunque commesso qualsiasi altra negligenza nell’effettuazione della manovra di svolta, limitandosi gli elementi da loro evidenziati ad attestare semmai che essa fu talmente sorpresa dall’impatto con il __________ da non concepire di potere esser stata urtata da quella direzione.

                                         Ciò non è tuttavia senz’altro attribuibile al fatto che la non prioritaria non avrebbe guardato -si tratta di un’arbitraria deduzione dei resistenti-, dovendosi con migliore verosimiglianza ritenere che l’incertezza sulle cause dell’urto sia stata causata dal comportamento del __________, tale da esorbitare ogni ragionevole previsione di chi, come la __________, avesse avuto in quel frangente la disavventura di trovarsi sulla sua strada.

 

 

                                   3.   Per il resto le censure dei ricorrenti non sono tali da condurre a conclusioni contrarie nella misura in cui tentano di giustificarsi adducendo che per effetto della sconsiderata velocità tenuta del __________ questi avrebbe avuto poco tempo a disposizione per reagire alla presenza della __________, oppure si dilungano nel negare che il __________ sospetto era peraltro legittimo- fosse impegnato in una gara di velocità con un’altra vettura, trattandosi di argomentazioni palesemente non suscettibili di modificare le risultanze di cui ai precedenti considerandi.

                                         Ogni ragionevole limite viene infine superato, laddove l’intento di sostenere una causa indifendibile conduce i convenuti -tra cui una compagnia assicuratrice di primaria importanza- ad accusare ripetutamente __________ di comportamenti gravemente scorretti, senza che tali accuse appaiano sostenute non già da prove, ma neppure dalla parvenza di un indizio, per cui solo la mancata formalizzazione nel petitum della richiesta di intersecazione ex art. 68 CPC da parte dell’attore osta all’estromissione dall’appello dei passaggi citati a pag. 7 delle osservazioni al gravame.

 

                                         Ne segue la reiezione del temerario gravame.

 

                                         Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 29 ottobre 1998 di __________ è respinto.

 

 

 

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                                   fr.    680.--

                                         b)  spese                                                     fr.      20.--

                                         T o t a l e                                                      fr.    700.--

 

                                         già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo  solidale di rifondere all’attore complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Intimazione: -  __________.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario