Incarto n.
12.98.00268

Lugano

22 gennaio 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 novembre 1998 presentata da

 

 

__________

 

relativa al dispositivo n. 2 della sentenza 7 settembre 1998 del Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden) nella causa che ha opposto il qui istante a

 

 

__________

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:              1.      Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

                                                  2.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto ed in diritto      che con sentenza del 7 settembre 1998 il Tribunale del lavoro di Baden ha condannato la __________ a versare a __________ l’importo di Fr. 12’846.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.1997 (dispositivo n. 1) ed inoltre ha fatto obbligo alla stessa __________ di rilasciare all’istante un attestato di lavoro, ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO, per il periodo dal 5.12.1996 al 31.8.1997 (dispositivo n. 2);

 

                                          che __________ chiede ora che il dispositivo n. 2 di quella sentenza venga delibato nel Canton Ticino;

 

                                          che la __________, alla quale l’istanza è stata intimata per osservazioni, non ne ha presentate;

 

                                          che secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

 

                                          che in concreto la sentenza del Tribunale del lavoro di Baden ha acquisito forza di giudicato come risulta dall’attestazione 9.9.1998 della segretaria del Tribunale;

 

                                          che nulla induce a dubitare della competenza dell’autorità giudiziaria adita siccome, trattandosi di azione di lavoro, presumibilmente luogo dove è stata prestata l’opera (art. 343 CO);

 

                                          che la convenuta è rimasta contumace ma è stata regolarmente citata come risulta dalla sottoscrizione, in data 16.7.1998 della ricevuta di ritorno contenente la citazione per l’udienza di discussione;

 

                                          che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall’art. 510 CPC;

 

                                          che non si prelevano tasse o spese trattandosi di una procedura in materia di contratto di lavoro (art. 343 cpv. 3 CO);

 

 

pronuncia:           1.      L’istanza è accolta nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 7 settembre 1998 dal Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

 

                                2.      Non si prelevano tasse o spese.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

 

 

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                       Il segretario