Incarto n.
12.98.00281

Lugano

22 febbraio 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00352 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa petizione 8 maggio 1998 da

 

 

__________

patr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

patr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di risoluzione di contratto di compravendita.

 

Ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’attore, pedissequa alla petizione, che il Pretore, con decreto 2 dicembre 1998, ha respinto.

 

Appellante l’attore il quale, con atto di appello 14 dicembre 1998, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di concedergli l’assistenza giudiziaria e formula, parimenti, domanda di assistenza per la procedura in appello;

 

Mentre la controparte, con osservazioni 11 gennaio 1999, postula la reiezione del gravame.

 

Letti  ed esaminati gli atti e la documentazione di causa

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l’attore chiede, nel merito della causa, la risoluzione del contratto di compravendita di un’autovettura d’occasione Opel Kadett 16V acquistata, nel dicembre 1997, dal convenuto al prezzo di Fr. 18’000.-, subordinatamente il pagamento dell’importo di Fr. 13’000.- a valere quale minor valore dell’autoveicolo;

 

                                         che, stante le sue precarie condizioni finanziarie, ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio che il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto non ravvisando, nella sua situazione economica, uno stato di indigenza;

 

                                         che, contro questa decisione, l’attore ha presentato appello al quale la controparte si oppone;

 

                                         che, per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria, è necessario comprovare, oltre alla possibilità di esito favorevole della causa, lo stato di indigenza in cui il richiedente versa (art. 155 CPC);

 

                                         che l’indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale e quindi non può far fronte alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza;

 

                                         che nel computo del minimo esistenziale non possono essere computate le spese non inerenti al fabbisogno essenziale;

 

                                         che, di conseguenza, l’onere di locazione di Fr. 650.- di un appartamento a __________ non può essere considerato dal momento che l’istante risulta ancora domiciliato a __________, presso i genitori, e che non è provato che il contratto sia stato rinnovato, dopo la sua scadenza di fine settembre 1998;

 

                                         che le spese riguardanti l’utilizzo di un autoveicolo sono computate nel fabbisogno unicamente se la vettura è indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero per le trasferte professionali (SJ 1993, 438) e ciò non è il caso per l’attore, di professione cuoco, che per recarsi al lavoro da __________ a __________ può usufruire dei mezzi di trasporto pubblici con una spesa mensile, tenuto conto delle possibilità che offrono gli attuali abbonamenti, di non più di Fr. 50.-;

 

                                         che nemmeno possono essere riconosciuti i debiti nei confronti delle PTT e della nonna non essendo stata fornita la prova di un immediato obbligo al rimborso anche solo nelle forme rateali;

 

                                         che le spese telefoniche sono comprese nel minimo di base;

 

                                         che quindi il fabbisogno mensile dell’attore ammonta a Fr. 1’133.10 (Fr. 925.- quale minimo base previsto per chi abita presso parenti + Fr. 158.10 per cassa malati + Fr. 50.- per spese di trasporto);

 

                                         che, considerato un reddito mensile medio dell’attore, come da lui indicato, di Fr. 2’272.75 egli dispone di un’eccedenza rispetto al proprio fabbisogno di oltre Fr. 1’100.- con il che ne deriva la sua concreta possibilità di sovvenire, con il suo reddito, alle spese processuali e di patrocinio;

 

                                         che se si volesse, in questa situazione, anche tener conto delle spese causate dall’automobile oggetto del litigio e meglio la locazione di un box (Fr. 120.- mensili), l’eccedenza mensile disponibile sarebbe comunque tale da permettergli di sopportare gli oneri della causa;

 

                                         che volendo, nella migliore delle ipotesi, considerare l’attore residente a __________ con onere di locazione il suo fabbisogno minimo mensile ammonterebbe a Fr. 1’833.10 (Fr. 1’025.- minimo base + Fr. 158.10 cassa malati + Fr. 650.- per locazione) senza più, evidentemente, le spese per il trasporto da casa al luogo di lavoro;

 

                                         che allora l’eccedenza mensile sarebbe di Fr. 439.65 sempre superiore a quel qualcosa in più del minimo di esistenza esecutivo che alcuni cantoni (Basilea ad esempio calcola il 15 %: BJM 1995, 274) considerano e che da noi non è ancora prassi corrente attenendosi la nostra giurisprudenza, per il momento, al puro minimo esecutivo;

 

                                         che, in ogni caso, l’attore, con accantonamenti mensili che gli sono permessi dalla sua situazione finanziaria, potrà sopportare le spese di causa, di non grande difficoltà per il tema della lite già oggetto di svariate sentenze, che non dovrebbero superare i Fr. 3’000.-/3’500.- per onorari (art. 9 TOA), tasse di giustizia (art. 17 LTG) ed eventuali spese peritali;

 

                                         che la reiezione dell’appello comporta pure quella della domanda di assistenza per questa procedura;

 

 

Per i quali motivi

visto gli art. 153 e seg. CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 14 dicembre 1998 è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 50.- sono a carico dell’appellante che rifonderà a controparte Fr. 150.- per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario