Incarto n.
12.98.00064

Lugano

23 novembre 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire nella causa, inc. no. OA.96.00164 (già 7318) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 1° febbraio 1995 da

 

 

 

__________

rappr. __________

 

 

contro

 

 

__________ rappr. __________

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 56’634.15 più interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

 

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 20 febbraio 1998, ha parzialmente accolto, condannando quest’ultima al pagamento di fr. 22’919.40 (recte: 23’369.40) più interessi e accessori;

 

appellanti entrambe le parti, la convenuta con atto di appello 12 marzo 1998 con cui ha postulato l’integrale reiezione della petizione protestando spese e ripetibili, e l’attrice con atto ricorsuale 16 marzo 1998 con cui ha chiesto che la petizione fosse integralmente accolta protestando pure spese e ripetibili;

 

mentre con osservazioni 8 e 11 maggio 1998 entrambe le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto                            

 

                                  A.   __________ e __________, nata __________ sono proprietarie di due case di vacanza contigue a __________: le abitazioni sono state a suo tempo edificate su un’unica platea di calcestruzzo impermeabilizzata nella parte inferiore e separate da un muro divisorio in cotto intonacato di 34 cm, di cui 4 cm di isolazione in lana minerale.

 

 

                                  B.   Nel corso dell’autunno 1993 al sud delle Alpi ed in particolare nella zona del Locarnese si sono verificate le più importanti piogge degli ultimi anni, che hanno provocato a diverse riprese la fuoriuscita del __________. __________                                                  Le due case delle parti, site in riva al lago, sono state parzialmente invase dalle acque.

 

 

                                  C.   Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 56’634.15 più interessi ed accessori.

                                         Essa sostiene di aver immediatamente provveduto a pompare l’acqua fuori dalla sua casa e, non appena fu possibile, di aver incaricato una ditta specializzata di eseguire i lavori di deumidificazione; la convenuta non avrebbe per contro dato prova di uguale sollecitudine, tanto è vero che nel gennaio 1994 dalla sua abitazione continuava a filtrare acqua nella casa contigua, ciò che impediva di concludere in modo definitivo i lavori di risanamento nella casa dell’attrice: solo a fine aprile, dopo l’allestimento di una perizia a futura a memoria, la convenuta ha provveduto a risanare la sua abitazione.

                                         Di qui la richiesta di rifusione delle spese volte ad impedire l’infiltrazione d’acqua nella sua abitazione in quel periodo (fr. 15’377.50 e fr. 2’051.90) e del relativo consumo d’energia (fr. 2’607.- e fr. 633.55); oltre a questo, l’attrice chiede pure la rifusione di un canone locativo restituito alla famiglia __________ la quale ha dovuto rinunciare alle vacanze nella sua casa (fr. 3’100.-) e delle pigioni che essa non ha potuto incassare a seguito del ritardo da parte della convenuta nel completare il risanamento della propria casa (fr. 7’560.-); a ciò vanno aggiunte le spese di trasferta (fr. 2’640.-), quelle telefoniche (fr. 80.-), quelle per l’allestimento della prova a futura memoria (fr. 5’940.-), quelle giudiziarie e di patrocinio preprocessuale (fr. 2’893.- e fr. 2’788.-) nonché la perdita di guadagno per 6 giorni da lei persi (fr. 1’440.-) e per i 4 persi dal marito (fr. 9’523.20).

 

 

                                  D.   La convenuta resiste in causa contestando innanzitutto l’esistenza di una sua responsabilità ai sensi degli art. 679 CC e 58 CO, tanto più che il danno subito dall’attrice sarebbe in realtà dovuto all’inondazione, cioè ad un evento naturale. Essa contesta pure di non aver tempestivamente effettuato i lavori di ripristino nella sua abitazione, ravvisando semmai dei ritardi nell’intervento della controparte. Non sarebbe in ogni caso provato in modo certo che dalla sua casa filtrasse effettivamente dell’acqua nella casa della vicina. Le singole posizioni di danno sono pure contestate, siccome non sufficientemente provate.

 

 

                                  E.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 22’919.40 (recte: 23’369.40), ponendo a carico dell’attrice l’indennità per ripetibili parziali di fr. 1’200.-.

                                         Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto provato che l’acqua fosse filtrata dalla casa della convenuta a quella dell’attrice. A suo giudizio, nel caso di specie la responsabilità della convenuta era innescata sia in forza dell’art. 679 CC, la cui applicazione non era esclusa a priori, sia  giusta l’art. 58 CO, potendosi in particolare ravvisare a suo carico una carenza di manutenzione della casa. Quanto alle posizioni di danno, il Pretore ha posto a carico della convenuta le spese per impedire le infiltrazioni d’acqua da gennaio ad aprile 1994 (fr. 15’377.50) e quelle successive (fr. 2’051.90), nonché quelle per l’allestimento della perizia a futura memoria (fr. 5’490.-, recte: 5’940.-), respingendo per contro le altre, a suo dire non debitamente comprovate.

 

 

                                  F.   Con i rispettivi atti di appello la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione, mentre l’attrice il suo integrale accoglimento.

                                         La convenuta ripropone in sostanza le tesi esposte in prima sede: contesta l’applicazione alla fattispecie dell’art. 679 CC e dell’art. 58 CO; ritiene di aver tempestivamente posto in atto, diversamente dalla controparte, gli interventi di risanamento nel proprio appartamento; non ritiene che sia stato sufficientemente provato che vi siano state infiltrazioni d’acqua dalla sua casa. Essa esclude pertanto di dover risarcire alcunché alla controparte, tanto più che la spesa di fr. 15’377.50 non era stata sufficientemente provata, mentre quella di fr. 2’051.90 si riferiva ad interventi non connessi con la presente causa.

                                         L’attrice, ribadendo per contro la responsabilità della controparte, chiede che le vengano riconosciute anche le altre posizioni di danno formulate con la petizione e meglio le spese per consumo d’energia, quelle di trasporto, quelle telefoniche, quelle giudiziarie e di patrocinio preprocessuale, il risarcimento per pigioni non incassate e per l’avvenuta restituzione di un canone locativo ad un terzo, nonché le pretese a titolo di perdita di guadagno, tutte queste posizioni essendo state debitamente comprovate, il giudice se del caso dovendo pure far capo per la loro quantificazione all’art. 42 cpv. 2 CO. Censurato è infine pure il fatto di dover rifondere alla convenuta, nonostante il parziale accoglimento della petizione, un’indennità per ripetibili.

 

 

                                  G.   Delle osservazioni con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

 

Considerando

 

 

in diritto

 

                                         sull’appello della convenuta

 

                                   1.   Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, è incontestabile che l’umidità riscontrata nel gennaio 1994 nella casa dell’attrice si lasciasse effettivamente ricondurre ad un’infiltrazione d’acqua ristagnante sotto il pavimento della casa della convenuta.

 

 

                                1.1   La circostanza è stata innanzitutto provata dall’ing__________ nell’ambito della perizia a futura memoria, laddove egli (a p. 6) ha concluso che “risulta dunque possibile che l’acqua ancora presente nell’isolazione e nel betoncino della proprietà __________... causi delle infiltrazioni di umidità nel pavimento e nelle pareti dello stabile adiacente di proprietà dell’istante“ e ancora in seguito, nel corso della sua delucidazione orale, ove egli ha precisato che “è probabile che l’acqua presente nell’isolazione e nel betoncino nella casa __________ abbia potuto originare infiltrazioni nello stabile __________ ” (p. 2).

                                         Anche i testi, ed in particolare un assicuratore con esperienza nel ramo (__________), un architetto (__________e i dipendenti di una ditta specializzata (__________), si sono espressi in modo analogo: il teste __________ riferisce che “meines Wissens war im Zweischalenmauerwerk des Hauses __________ noch Wasser: das sagt mir meine Erfahrung” (p. 2 ad 2), il teste __________ osserva che “immer Wasser vom Haus __________ nachläuft” (p. 5), __________ a sua volta che “die Nässe des Hauses __________drückte gegen das Haus __________ ” (p. 3), mentre __________ ha pure affermato che “es drang von dieser Seite á__________ ñ immer Wasser durch die Nachbarwand in den Hausteil __________ ” (ad 8).

                                         Alla lettera doc. B, allestita da __________, risultano inoltre allegati i risultati delle misurazioni eseguite prima del 26 gennaio 1994 nella casa dell’attrice e attestanti l’esistenza di particolare umidità proprio in vicinanza del muro divisorio.

 

                                         L’esistenza di infiltrazioni dalla proprietà della convenuta a quella dell’attrice è del resto provata dalle seguenti considerazioni: pacifico che l’umidità non poteva provenire dal sottosuolo, stante l’esistenza di una platea impermeabilizzata inferiormente, e dimostrato -ne fanno stato la prova a futura memoria in base alla quale “l’immobile dell’istante è stato prosciugato dalla ditta __________ ” (p. 6), nonché i testi __________ che riferisce come “zu diesem Zeitpunkt á26.1.1994ñ war das Haus der Frau __________ bereits trocken” (p. 2 ad 2 e p. 3 ad 2) e ancora come “... die Austrocknung beim Haus von Herrn __________ war am 16. Januar 1994 beendet” (p. 3 ad 2), __________ che specifica come “der Boden war garantietrocken ausser gegen das Haus __________ hin ... die Trocknung war gegen das Haus __________ hin nicht genügend” (p. 3-4) e __________ che pure afferma come “wir stellten fest, dass die Böden und Wände trocken waren, mit Ausnahme der Wand gegen die Liegenschaft __________ ” (p. 2 ad 8) e che “baumässig und konstruktionsmässig musste von Seite __________ Wasser ins Nachbarhaus eindringen” (p. 4 ad 6)- che la proprietà dell’attrice, compreso il suo pavimento, il quale era stato oggetto di un intervento specifico da parte della ditta __________, era stata completamente prosciugata e deumidificata così da risultare tecnicamente asciutta tranne per quanto riguardava la zona in vicinanza del muro divisorio con la proprietà della convenuta, era chiaro che l’umidità dovesse forzatamente provenire proprio dalla proprietà di quest’ultima.

                                         Ciò è del resto provato da altre due circostanze: innanzitutto, da un sondaggio effettuato nell’aprile 1994 dal perito a futura memoria è risultato che il betoncino (dello spessore di 7 cm) e l’isolazione in lana minerale (2 cm di spessore), sotto il pavimento della convenuta, erano ancora impregnati d’acqua (perizia a futura memoria p. 6), tanto è vero che la ditta __________ prima di poterlo asciugare con l’immissione di aria calda (“Drücken”) ha dovuto provvedere a due riprese a risucchiare l’acqua ancora presente (“__________”, cfr. teste __________ p. 3-4 e doc. 11); le opere di prosciugamento effettuate da quella ditta nella proprietà della convenuta hanno inoltre arrecato un aumento immediato del tenore di umidità nella parte dell’attrice a contatto con la proprietà della convenuta, ciò a conferma del fatto che il passaggio di acqua da un pavimento all’altro non era escluso dalla presenza del muro divisorio in cotto intonacato (perizia a futura memoria p. 6).

 

 

                                1.2   Il fatto che a suo tempo il perito a futura memoria non sia stato categorico, ma solo possibilista, circa l’esistenza di infiltrazioni dalla proprietà della convenuta a quella dell’attrice -anche se poi in sede di delucidazione orale (p. 2) egli ha ritenuto “probabile” questa tesi- non può in definitiva giovare in alcun modo alla convenuta, tanto più che i testi si sono chiaramente espressi per quella medesima tesi e che soprattutto non sono state ipotizzate, né sono comunque ipotizzabili -né la convenuta stessa lo pretende- altre cause a giustificazione di tale fenomeno.

 

 

                                1.3   A ben vedere, la questione a sapere se all’attrice debba essere ascritta una responsabilità per eventuali ritardi nell’attuare le misure di prosciugamento e di deumidificazione nella sua abitazione, aspramente dibattuta in prima sede, è in realtà irrilevante.

 

                                         Ammesso, per ipotesi, che vi fosse stato un tale negligente ritardo, è evidente che le opere di risanamento sarebbero state più impegnative e prolungate nel tempo e ciò in considerazione del fatto, incontestabile, che i materiali avrebbero maggiormente assorbito l’acqua (cfr. perizia a futura memoria p. 6).

                                         Nel caso di specie è tuttavia provato che il 26 gennaio 1994 l’abitazione dell’attrice era stata completamente asciugata tranne per quanto riguardava la zona in vicinanza del muro divisorio tra le due proprietà: ne discende che quel ritardo, fosse anche provato, non sarebbe in relazione di causalità adeguata con i danni fatti valere in questa sede, che in effetti non sono direttamente connessi con la durata dei primi interventi di ripristino nell’abitazione dell’attrice terminati il 26 gennaio.

 

 

                                1.4   Che l’infiltrazione d’acqua possa essere stata causata indirettamente dal procedimento utilizzato dalla ditta __________ per prosciugare l’abitazione dell’attrice -immissione di aria calda in appositi buchi effettuati nel pavimento- ciò che avrebbe provocato un maggior afflusso di acqua verso la proprietà della convenuta e di seguito, una volta asciugata l’abitazione dell’attrice, un riflusso verso quest’ultima, pur teoricamente ipotizzabile appare francamente improbabile.

 

                                         Essendo provato che i materiali in opera nelle due case erano sostanzialmente identici (delucidazione orale p. 1), è chiaro che l’acqua si è infiltrata nello stesso modo nei due pavimenti, i quali, al momento del ritiro del lago e del successivo prosciugamento delle acque superficiali da parte dei rispettivi proprietari, rimanevano inzuppati nel loro sottofondo.

                                         Ora, fosse per ipotesi vero che il procedimento adottato dalla ditta __________ nella casa dell’attrice avrebbe provocato un aumento d’acqua nella casa della confinante, si sarebbe dovuto assistere, atteso che quest’ultimo pavimento era inzuppato -il perito a futura memoria ha in effetti evidenziato come nello stesso non fossero stati fatti i buchi per poterlo prosciugare e che gli interventi posti in atto sino ad allora non erano tali da risolvere il grosso del problema (delucidazione orale p. 2)- ad una tracimazione superficiale d’acqua nella casa della convenuta, ciò che però non è stato assolutamente lamentato da quest’ultima, né riscontrato. Anzi, atteso che la fase di immissione di aria calda in pressione (“Drücken”) era preceduta -lo conferma il teste __________ (p. 4)- dall’aspirazione vera e propria dell’acqua presente sotto il pavimento (“__________”), è semmai ipotizzabile che prosciugando il pavimento dell’attrice sia stata nel contempo prosciugata anche dell’acqua proveniente dal pavimento della convenuta, sicché la successiva immissione di aria calda avrebbe tutt’al più ricreato nel pavimento di quest’ultima, nella peggiore delle ipotesi, la medesima situazione di pavimento inzuppato presente inizialmente.

 

 

                                   2.   Appurata così l’esistenza di infiltrazioni d’acqua dal pavimento della convenuta -infiltrazioni che dopo il 26 gennaio 1994 sono divenute unicamente potenziali, in quanto, per evitare ogni danno alla proprietà dell’attrice, dopo questa data i macchinari della ditta __________ nella casa di quest’ultima sono stati mantenuti in funzione, creando una pressione verso il muro divisorio (“Gegendruck”), allo scopo di impedire ogni infiltrazione- si tratta ora di esaminare se alla convenuta possa essere ascritta una responsabilità per tale fenomeno.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la risposta al quesito è senz’altro positiva.

 

 

                                2.1   Giusta l’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di danno, per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può tra l’altro chiedere un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.

                                         Un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà può unicamente consistere in un comportamento umano, connesso all’esercizio del potere di fatto sul fondo nell’ambito del suo sfruttamento o con ogni altro tipo di godimento. Eventi causati da fenomeni della natura non rientrano nel campo di applicazione di questa norma (DTF 93 II 230 cons. 3b con rif.; Steinauer, Les droits réels, Vol. II, 2. ed., n. 1911 seg.). Anche un comportamento puramente passivo non può, in linea di principio, far nascere la responsabilità prevista da questa norma, non essendo lo stesso connesso allo sfruttamento o all’uso del fondo; un’omissione può provocare l’applicazione di questa norma solo se il proprietario del fondo non prende le misure necessarie per impedire che dei vicini siano esposti a pericoli creati da comportamenti attuali o trascorsi legati all’uso del fondo (DTF 93 II 230 cons. 3b e rinvii; Steinauer, op. cit., n. 1912a). Il Tribunale federale ha tuttavia recentemente precisato che pure la circostanza di lasciare sussistere uno stato di fatto pericoloso -anche se causato da un fenomeno naturale- fa sorgere la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 679 CC (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 101 ad art. 679 CC; sentenza non pubblicata del 27 agosto 1992 in re L./N. cons. 4c, sentenza non pubblicata del 19 gennaio 1998 in re F. SA/G. cons. 2b).

 

                                         Nel caso di specie è incontestabile che l’omissione della convenuta, la quale non ha fatto in modo da impedire le infiltrazioni d’acqua nel fondo vicino, sia connessa con l’uso o lo sfruttamento del fondo stesso, adibito quale abitazione, tanto più che la proprietà contigua era pure adibita a scopi abitativi.

                                         A prescindere da ciò, la responsabilità della convenuta è comunque già innescata in virtù della menzionata giurisprudenza -sia pure non pubblicata- del Tribunale federale, secondo cui il fatto di lasciar sussistere uno stato di fatto pericoloso, anche se causato da un fenomeno naturale, fa senz’altro sorgere la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 679 CC.

 

 

                                2.2   Giusta l’art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto tra l’altro a risarcire i danni cagionati da un difetto di manutenzione.

                                         Il difetto di manutenzione presuppone che la parte non abbia posto rimedio ad una fonte di pericolo connessa con l’opera, benché oggettivamente si potesse aspettare da lei che si rendesse conto del difetto ed intervenisse per tempo ad eliminarlo (Brehm, Commentario bernese, n. 76 e seg. ad art. 58 CO), ritenuto che la sua responsabilità è in particolare data se si poteva pretendere da lei che controllasse l’opera e provvedesse ad eseguire la manutenzione (Brehm, op. cit., n. 92 ad art. 58 CO).

 

                                         Nel caso di specie l’istruttoria ha permesso di stabilire che in due occasioni, nel dicembre 1993 e nel gennaio 1994, un responsabile della ditta __________ il signor von __________, per altro incaricato di rendere attenta la convenuta circa la presenza di umidità (teste __________ p. 2), telefonò alla convenuta (cfr. pure doc. E; teste __________ p. 2 e __________ p. 2): pur non essendo noto l’esatto tenore di tali conversazioni, è provato che in quelle occasioni si parlò di lavori di deumidificazione (interrogatorio formale della convenuta, ad 6), tanto è vero che la convenuta ha ammesso in causa che la ditta in questione si offrì in pratica di prosciugare la sua abitazione (risposta p. 5). Gli atti di causa hanno pure provato che nel gennaio 1994 anche il segretario comunale di __________ telefonò alla convenuta comunicandole che “ritenevo opportuno entrare ánella sua casañ poiché avevo constatato dell’umidità sulle pareti della casa della sig.ra __________ e presumevo che ci fosse pertanto dell’acqua anche nella casa dei sig.ri __________ ” (teste __________ p. 4).

                                         Confrontata con interventi di terzi del tutto anomali -non è cosa di tutti i giorni l’effettuazione di 3 telefonate, oltretutto all’estero (in __________), da parte del responsabile di una ditta specializzata rispettivamente di un’autorità comunale- con cui le veniva in sostanza comunicato che c’erano dei problemi di umidità nella sua abitazione, e segnatamente che la presenza di umidità sulla parete della vicina faceva pensare che nella casa della convenuta vi fosse ancora dell’acqua, la convenuta avrebbe potuto immaginare che i provvedimenti da lei posti in atto dopo l’inondazione (a p. 3 e 8 della duplica e nel doc. V essa ha indicato in proposito il prosciugamento superficiale, la messa in funzione di deumidificatori, l’accensione del riscaldamento e l’arieggiamento mediante apertura delle finestre; cfr. pure le testimonianze __________) non fossero sufficienti per ripristinare lo status quo ante; a lei non poteva del resto sfuggire che tale situazione avrebbe potuto danneggiare anche la proprietà contigua, tale circostanza risultando implicitamente già dalla telefonata del segretario comunale di __________, tanto più che essa stessa poteva rendersi conto che la sua abitazione era tutt’altro che risanata, se solo si pensa che al momento di effettuare la perizia a futura memoria -eseguita nell’aprile 1994, cioè 3 mesi dopo- nella casa si riscontrava  ancora un elevato tenore di umidità, originata dalla risalita capillare dell’acqua presente nel pavimento per un’altezza di ca. 40 cm (perizia a futura memoria p. 6).

                                         Va infine osservato che l’istanza di prova a futura memoria, in cui l’attrice ipotizzava a chiare lettere l’esistenza di infiltrazioni dalla casa della convenuta, recava la data 31 gennaio 1994.

 

                                         Se ne deve in definitiva concludere che la convenuta avrebbe senz’altro dovuto rendersi conto che l’umidità si lasciava ricondurre all’esistenza di acqua ristagnante sotto il suo pavimento e con ciò adoperarsi per farlo controllare.

 

 

                                   3.   Quanto alle posizioni di danno riconosciute all’attrice dal Pretore, la convenuta non ritiene assolutamente che le stesse debbano essere poste a suo carico.

 

 

                                3.1   fattura __________, fr. 15’377.50 (doc. A)

 

                                         La convenuta contesta di dover risarcire alla controparte tali importi, relativi alle spese per mantenere in funzione dal 26 gennaio al 27 aprile 1994 gli impianti nella casa dell’attrice allo scopo di evitare, mediante pressione verso il muro della convenuta, altre infiltrazioni. Essa non si spiega la grossa differenza di costo con l’intervento effettuato nella sua casa dalla medesima ditta e ritiene che non le possa esser imputata la circostanza che gli interventi nelle due case non siano avvenuti contemporaneamente.

                                         Il risarcimento di tale danno viene qui confermato.

 

                                         Va innanzitutto osservato che il perito a futura memoria ha chiaramente indicato che “il mancato intervento di risanamento da parte della convenuta provoca un prolungamento del tempo di intervento per prosciugare le infiltrazioni subite dall’istante nonché l’impossibilità di prosciugare definitivamente l’acqua assorbita e trattenuta sotto il pavimento” (p. 7); in sede di delucidazione orale egli ha precisato ancor meglio che “il mancato contemporaneo intervento ha implicato la necessità di tenere in funzione nella casa __________ i macchinari intanto che veniva eseguito e portato a termine l’intervento in casa __________ ciò che ha implicato una spesa supplementare per l’intervento __________, relativo alla casa __________ ” (p. 3).

 

                                         Quanto alla correttezza degli importi fatturati dalla ditta __________ la stessa è stata accertata dal perito a futura memoria, il quale ha confermato che “la valutazione dell’ammontare relativo all’intervento supplementare ... corrisponde a ca. fr. 15’500.-” (perizia a futura memoria p. 7) rispettivamente che “... ciò ha implicato una spesa supplementare per l’intervento __________ relativo alla casa __________ di fr. 15’500.-” e che “questa indicazione árecte: queste indicazioniñ della ditta __________ sono state da me verificate interpellando una ditta concorrente la __________ la quale ha confermato in grosso modo l’entità in soldi della ditta __________ ” (delucidazione orale p. 3).

                                         Che poi l’intervento di risanamento nella casa della convenuta, valutato in fr. 11’000.-/11’300.- (perizia a futura memoria p. 8 e delucidazione orale p. 3) sia in realtà costato solo fr. 7’930.80 (doc. 12) è sicuramente dovuto al fatto che la convenuta stessa ad un certo momento, quando i lavori non erano ancora terminati, ha ordinato alla ditta __________ di sgomberare i macchinari (testi __________ p. 4-5 e __________ p. 3-5). Il fatto invece che i costi di risanamento per ogni casa, preventivati in fr. 11’000.- (delucidazione orale p. 2), fossero inferiori a quelli qui in discussione è presto spiegato ed è dovuto al fatto che il mancato contemporaneo intervento nelle due abitazioni ha obbligato l’attrice a tenere in funzione gli impianti della ditta specializzata fino a che la controparte ha infine provveduto a sua volta ad un intervento radicale.

 

                                         Quanto alla seconda censura, alla convenuta non va tanto rimproverato il fatto di non aver fatto in modo che gli interventi avvenissero contemporaneamente nelle due case, quanto il ritardo nel risanamento della propria, il che è diverso.

 

 

                                3.2   fattura __________, fr. 2’051.90 (doc. U)

 

                                         La convenuta contesta di dover risarcire alla controparte gli interventi effettuati dalla ditta specializzata nella casa dell’attrice dal 24 giugno al 14 luglio 1994, non essendo dimostrato il motivo di tale intervento e non essendo stato provato peritalmente il suo costo effettivo.

                                         La censura può senz’altro essere accolta già per il fatto che né l’attrice né i testi hanno spiegato la ragione rispettivamente la necessità di un nuovo intervento nella casa dell’attrice a distanza di oltre 3 mesi dalla conclusione dei precedenti lavori (il 27 aprile) rispettivamente ad oltre un mese di distanza dacché la convenuta aveva a sua volta terminato (il 19 maggio) le opere di risanamento in casa sua: in tali circostanze gli stessi non possono essere considerati causali con il ritardo da parte della convenuta nell’eseguire il risanamento della propria casa di vacanza.

 

 

                                3.3   spese perizia a futura memoria, fr. 5’940.-

 

                                         La convenuta contesta di doversi assumere il costo della perizia a futura memoria, asserendo che dalla stessa non si evincerebbe con chiarezza che all’origine del danno riconosciuto dal Pretore vi fosse l’umidità riscontrata sotto il pavimento di casa sua.

                                         La censura è manifestamente infondata, questa Camera avendo al contrario stabilito al cons. 2 -al quale si rimanda- che i danni subiti dall’attrice si riferivano proprio all’infiltrazione d’acqua dalla convenuta e che tale circostanza risultava con tutta evidenza dal referto a futura memoria.

 

 

                                   4.   Ne discende che l’appello della convenuta è accolto unicamente in minima parte, segnatamente per quanto riguarda la posizione di danno relativa alla fattura __________ di fr. 2’051.90.

                                         sull’appello dell’attrice

 

                                   5.   Con il suo gravame l’attrice postula in primo luogo il riconoscimento delle posizioni di danno che il Pretore, nel giudizio qui impugnato, le ha negato. Essa ribadisce anche in questa sede che le stesse erano invece state sufficientemente provate e, se anche non lo fossero state, potevano comunque esserle attribuite in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.

 

                                     

                                5.1   spese energia elettrica, fr. 2’607.- e fr. 633.55

 

                                         Il giudice di prime cure non ha riconosciuto all’attrice il risarcimento per le spese di elettricità connesse con l’intervento della ditta __________ non ritenendo sufficientemente comprovate tali spese. L’attrice contesta tale assunto, rilevando che dalle fatture di quella ditta si poteva evincere il relativo consumo d’energia e che in ogni caso il risarcimento poteva essere ammesso giusta l’art. 42 cpv. 2 CO.

                                         La doglianza è parzialmente fondata.

 

                                         Come detto ai considerandi precedenti (sub cons. 3.1 e 3.2) unicamente gli interventi della ditta __________ dal 26 gennaio al 27 aprile di cui al doc. A possono essere posti a carico della convenuta. Il medesimo doc. A indica che tali interventi hanno comportato un consumo di energia di 14’632.8 KWH.

                                         Ora, se da un lato è vero che l’attrice negligentemente non ha versato agli atti la fattura della società elettrica attestante la spesa per il consumo di energia in quel periodo, dall’altro è altrettanto vero che, avendo la controparte allegato le fatture da cui risultavano le modalità con cui venivano fatturati i consumi in quel periodo (fatture __________, nel plico doc. 13), tale mancanza è in definitiva irrilevante. Visto che fino ad aprile l’elettricità costava di giorno 15.9 cts/KWH e di notte 10.4 cts/KWH, con una media sulle 24 ore di 13.15 cts/KWH e che da aprile essa costava di giorno 14.9 cts/KWH e di notte 8.9 cts/KWH, con una media giornaliera di 11.9 cts/KWH, si ha che il consumo dell’attrice, imputabile all’intervento della ditta __________ cui al doc. A, può in definitiva essere quantificato in fr. 1’359.50 fino ad aprile (65 giorni) e in fr. 511.05 per il periodo successivo (27 giorni), complessivamente quindi in fr. 1’870.55, somma che può essere caricata alla controparte.

 

 

                                5.2   spese telefoniche, fr. 80.-

 

                                         Non risultando agli atti se ed eventualmente quando l’attrice abbia fatto capo al telefono in relazione al ritardo da parte della convenuta ad effettuare i lavori di risanamento nella sua abitazione, il risarcimento di fr. 80.-, neppure comprovato nel suo ammontare, non può essere ammesso.

 

 

                                5.3   spese di trasporto, fr. 2’640.-

 

                                         Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le spese di trasporto -pretese dall’attrice in ragione di fr. 1.10/Km per 2’400 Km- non evincendosi dagli atti se e quando siano stati effettuati tali viaggi, rispettivamente se gli stessi fossero in relazione causale con il menzionato ritardo imputabile alla controparte.

 

 

                                5.4   perdita di guadagno, fr. 10’963.20

 

                                         Allo stesso modo, all’attrice non può essere riconosciuto alcunché per la presunta perdita di guadagno subita da se stessa (6 giorni lavorativi, per fr. 1’440.-) o dal marito (4 giorni lavorativi, per fr. 9’523.20).

                                         Non è in effetti provato quanti e quali siano stati i giorni lavorativi che essi avrebbero perso in relazione al ritardo della convenuta a risanare il proprio appartamento, tanto più che il guadagno giornaliero da essi indicato è ben lungi dall’essere provato: le cifre indicate dall’associazione di categoria SSO -da lei fatte proprie (doc. QQ)- sono in effetti puramente indicative, in quanto lo stipendio di un medico dentista varia a dipendenza del numero dei clienti, del numero degli impiegati, ecc. (cfr. lettera 28 dicembre 1995 della SSO, doc. richiamata III), dati che in concreto non sono stati assolutamente forniti. In ogni caso il Pretore ha chiaramente specificato i motivi, non seriamente contestati in questa sede, per cui l’attrice non potrebbe pretendere nulla per l’eventuale perdita di guadagno del marito.

 

 

                                5.5   spese giudiziarie e legali, fr. 2’893.- e fr. 2’788.-

 

                                         Pur dovendosi ammettere che le spese di patrocinio preprocessuale, se utile e necessario, possono di principio essere poste a carico della controparte, all’attrice non può nondimeno essere rifuso nulla a questo titolo, in quanto essa non ha versato agli atti la nota d’onorario del proprio legale da cui si potesse evincere quanto eventualmente di sua spettanza. L’art. 42 cpv. 2 CO non avendo lo scopo di sopperire alle negligenze delle parti nella quantificazione e nella prova del danno da loro subito, le somme in questione non possono essere riconosciute.

 

                                         Quanto alle spese giudiziarie, nella misura in cui esse sono connesse con la procedura di allestimento della prova a futura memoria, ritenuta utile per accertare le cause del sinistro, le stesse possono senz’altro esser poste a carico della convenuta: atteso che il costo della perizia a futura memoria in fr. 5’940.-, è già stato caricato alla controparte al cons. 3.3, all’attrice potrà in definitiva essere riconosciuto unicamente quanto da lei speso per la delucidazione orale del perito (metà dell’indennità di fr. 100.- e metà delle relative spese postali fr. 30.-), complessivamente quindi fr. 65.-.

 

 

                                5.6   perdita di canoni locativi, fr. 7’560.-

                                         restituzione pigione alla famiglia Stäheli, fr. 3’100.-

 

                                         L’attrice fa valere anche in questa sede la perdita di pigioni subita per non aver potuto locare la casa di vacanza fino al 22 luglio 1994 in conseguenza dei ritardi dovuti al fatto che i lavori nel suo appartamento hanno potuto essere eseguiti solo dopo che controparte aveva terminato i lavori di ripristino.

                                         La censura è infondata.

 

                                         È innanzitutto evidente che il ritardo nella conclusione dei lavori all’interno del proprio appartamento sia imputabile alla stessa attrice: accertato che dopo il 26 gennaio i macchinari della ditta __________ sono rimasti ancora in funzione, ben si può ritenere che la sua abitazione fosse e rimanesse asciutta (replica p. 4, conclusioni di parte attrice p. 5, appello di parte attrice p. 6, osservazioni di parte attrice p. 7), per cui essa aveva tutto il tempo per incaricare i vari artigiani dei lavori di ripristino, senza che fosse necessario attendere la conclusione dei lavori nell’abitazione del vicino, terminati comunque il 19 maggio. Va inoltre evidenziato, a titolo d’esempio, che la cucina della convenuta ha potuto essere posata già all’inizio di giugno (cfr. doc. 7 e 8), per cui non si comprende per quale motivo la casa dell’attrice sia risultata abitabile solo da metà luglio, tanto più che la necessità di sostituire tutte le piastrelle, avanzata a giustificazione del ritardo nel corso del suo interrogatorio formale (ad 8), non è stata assolutamente dimostrata.

                                     

                                         Quanto alle singole pretese formulate dall’attrice si osserva inoltre quanto segue.

                                         La rifusione di un acconto di fr. 3’100.- asseritamente restituito alla famiglia __________ è escluso, non risultando dal doc. OO che l’attrice abbia effettivamente reso agli __________ tale importo, ed anzi evincendosi che tale somma è stata semmai versata da loro all’attrice quale acconto per le vacanze 1995.

                                         La perdita di canoni locativi per complessivi fr. 7’560.- -per inciso nemmeno è dato sapere come l’attrice sia giunta a tale somma- non è parimenti dovuta: intanto la signora __________ e il signor __________ (cfr. plico doc. OO) che avevano confermato la prima di voler passare le sue vacanze in Ticino a fine maggio, il secondo di non poter effettuare il soggiorno pianificato il 4 giugno, non hanno assolutamente indicato la durata della prevista locazione né tanto meno l’ammontare della pigione; la famiglia __________, che avrebbe dovuto occupare la casa di vacanza dal 9 al 30 luglio dietro il pagamento di fr. 4’650.- sembrerebbe per contro essere stata regolarmente presente a __________ in quel periodo nonostante la nuova cucina sia stata consegnata solo il 21 luglio (doc. MM e RR), tanto è vero che per la loro permanenza in loco l’attrice ha provveduto a pagare la relativa tassa di soggiorno (cfr. distinta dell’Amministrazione cassa cantonale di soggiorno, nel plico doc. OO): a conferma di ciò, si osserva che proprio per questo motivo nel suo gravame (a p. 13) l’attrice ha poi concluso che la casa di vacanza sarebbe rimasta sfitta solo prima del 9 luglio.

                                         A ben vedere, la pretesa di fr. 7’560.- dovrebbe comunque riferirsi alle pigioni perse prima del 31 maggio e non a quelle successive, tanto è vero che già a quel momento l’attrice ne ha chiesto alla sua assicurazione il rimborso, che quest’ultima con scritto 20 giugno ha tuttavia rifiutato (doc. PP): non essendo stata provata l’esistenza di contratti di locazione per quel periodo né l’ammontare dell’eventuale pigione pattuita, la posizione non può evidentemente essere ammessa.

 

 

                                   6.   L’attrice ritiene infine iniquo il fatto di essere tenuta a versare alla controparte un’indennità per ripetibili parziali, pur a fronte del parziale accoglimento della petizione.

                                         La censura è ancora una volta infondata, l’obbligo di rifondere alla controparte le ripetibili essendo pacificamente dovuto al fatto che la maggior parte delle posizioni di danno formulate nella petizione non sono state ammesse.

 

 

                                   7.   Ne discende che anche l’appello dell’attrice può essere accolto unicamente in minima parte, segnatamente per quanto riguarda il danno relativo alle spese per energia elettrica connesse con i lavori della ditta __________ di fr. 1’870.55 ed alle spese giudiziarie relative alla prova a futura memoria di fr. 65.-.

 

 

                                   8.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l’esito complessivo dei due appelli giustifica di mantenere invariato il giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 12 marzo 1998 di __________ e l’appello 16 marzo 1998 di __________ sono parzialmente accolti.

                                         Di conseguenza, la sentenza 20 febbraio 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                         1.1   In parziale accoglimento della petizione, __________, nata __________, è tenuta a versare ad __________, __________ la somma di fr. 23’253.05 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1994.

 

                                                 § Limitatamente a tale somma è rigettata in via definitiva            l’opposizione interposta al PE no__________dell’UEF di Locarno,        del 24/30 novembre 1994.

                                     

 

 

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.     880.-

                                         b) spese                          fr.       20.-

                                         Totale                               fr.     900.-__________

                                         da anticiparsi da __________, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico della controparte. A quest’ultima __________ rifonderà fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali.

 

 

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.      980.-

                                         b) spese                           fr.        20.-

                                         Totale                               fr.   1’000.-

 

                                         da anticiparsi da __________, restano a suo carico per 14/15 e per 1/15 sono poste a carico della controparte. A quest’ultima __________ rifonderà fr. 1’300.- a titolo di ripetibili parziali.

 

                                     

                                 IV.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario