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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini
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sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00656 (già 152/1992) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 27 agosto 1992 da
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__________ rappr. __________
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contro |
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__________ rappr. __________
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 559’893.10 più interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 572’728.50 (pretesa derivante da un contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 24 febbraio 1998, ha parzialmente accolto, condannando quest’ultima al pagamento di fr. 246’811.85 più interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 16 marzo 1998, con cui ha chiesto l’integrale reiezione della petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 7 maggio 1998 l’attore ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ è stato assunto dalla succursale di __________ della __________ in qualità di consulente nel servizio gerenza clientela a far tempo dal 1° ottobre 1988; nel luglio 1989 egli è stato promosso a vicedirettore e nel corso del 1990 a direttore aggiunto: il suo salario annuale, inizialmente fissato in fr. 141’000.-, pagabile in 14 mensilità, è progressivamente passato a fr. 188’000.-, somma cui si aggiungeva un rimborso spese di fr. 12’000.- nonché il versamento di gratifiche sotto forma di bonus.
Con scritto 28 ottobre 1991 la banca, rimproverando al dipendente tutta una serie di irregolarità nel suo modo di operare, gli ha significato la rescissione del contratto di lavoro con effetto immediato.
B. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della banca al pagamento di fr. 559’893.10.
Egli contesta che i motivi addotti dalla controparte possano giustificare un licenziamento in tronco, per cui in definitiva pretende che gli vengano versati lo stipendio di novembre (13’428.60) e metà di quello di dicembre (fr. 6’714.30), la quattordicesima mensilità (fr. 13’428.60) e un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a 6 mensilità (fr. 80’571.60); oltre a ciò, chiede l’attribuzione del bonus per l’anno 1991 (fr. 100’000.-) nonché il controvalore di 1’500 azioni __________ a lui promesse al momento della sua assunzione (fr. 96’750.-) e di 3’000 azioni della __________ promesse in epoca successiva (fr. 249’000.-).
In sede conclusionale, tenuto conto del valore attribuito dal perito alle azioni __________ (fr. 120’645.-) e __________ (fr. 238’500.-) e preso atto che la richiesta relativa alla quattordicesima mensilità era dovuta unicamente pro rata (fr. 12’869.-), la somma complessivamente pretesa è stata quantificata in fr. 572’728.50.
C. La convenuta resiste in causa ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco, che a suo giudizio si imponeva, poiché l’attore, anche dopo esser stato richiamato, non si era attenuto alle istruzioni in punto al suo modo di operare: egli in particolare, contrariamente alle direttive impartite dalla banca, avrebbe continuato a collaborare con un “cambista”; il conto di un suo cliente, tale __________, aperto per finalità di risparmio, sarebbe stato utilizzato per il transito di capitali di dubbia provenienza, violando così la Convenzione di diligenza bancaria; l’attore avrebbe inoltre concesso crediti senza disporre della preventiva autorizzazione del comitato a ciò preposto, avrebbe gestito mandati a titolo personale e commesso altre irregolarità quali la mancata consegna alla banca di un ordine di pagamento di un cliente e il possesso di documentazione di pertinenza della convenuta. Quanto alle pretese dell’attore, le stesse non potevano essere ammesse: intanto la corresponsione di un bonus non era prevista contrattualmente, quest’ultimo essendo versato ai dipendenti unicamente a titolo discrezionale; l’attore non poteva neppure pretendere il controvalore delle azioni, non essendo adempiute le condizioni per la loro attribuzione; le rimanenti pretese andavano invece respinte già per il fatto che il licenziamento era perfettamente giustificato.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto le richieste attoree per fr. 246’811.85 più interessi.
Il giudice di prime cure ha in sostanza escluso che le presunte irregolarità nel modo di operare imputate all’attore, in parte nemmeno sufficientemente provate, fossero tali da giustificare il licenziamento immediato di un dipendente la cui capacità e competenza erano estremamente apprezzate: l’episodio del “cambista” risaliva al maggio 1991 ed era perciò rientrato; il rimprovero per il caso __________ era sostanzialmente infondato; infondati erano pure lo svolgimento di mandati a titolo personale e il possesso di documentazione di proprietà della convenuta; la concessione di crediti senza aver rispettato l’iter previsto, caso isolato, non aveva causato alcun pregiudizio alla banca e non risultava in ogni caso sufficiente per giustificare un licenziamento in tronco. In definitiva, l’attore aveva pertanto diritto al salario di novembre (13’428.60) e parzialmente a quello di dicembre (fr. 6’714.30), alla quota parte della tredicesima e della quattordicesima (fr. 12’309.55), nonché a un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO fissata equitativamente in 4 salari mensili (fr. 53’714.40); quanto alle altre pretese, il Pretore ha riconosciuto all’attore un bonus di fr. 40’000.- per l’attività da lui svolta nel 1991 ed il controvalore delle azioni __________ (fr. 120’645.-), respingendo per contro la richiesta inerente le azioni __________
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta.
L’appellante rimprovera innanzitutto al primo giudice di non aver valutato correttamente gli episodi del “cambista”, la tematica del conto __________, quella dei crediti concessi unilateralmente, dei mandati assunti a titolo personale e dello storno di fondi dei clienti a una banca concorrente; il Pretore avrebbe in ogni caso omesso di esaminare un fatto decisivo, cioè che l’attore, quando era ancora alle dipendenze della convenuta, avrebbe già sottoscritto un contratto di lavoro con un’altra banca.
Dovendosi con ciò ammettere il buon fondamento del provvedimento adottato nei suoi confronti, le pretese per stipendio di novembre e di dicembre, per tredicesima e quattordicesima e l’indennità per licenziamento ingiustificato risultavano del tutto infondate. Lo stesso dicasi per il bonus, che nemmeno era dovuto per il 1991, tanto più che nel mese di ottobre 1991 il portafoglio clienti dell’attore era diminuito in modo rilevante; nemmeno era infine dovuto il controvalore delle azioni __________, non potendosi applicare alla fattispecie i principi fatti propri dal Pretore con riferimento alle clausole di retrocessione.
F. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
1. In base all'art. 337 CO, le parti di un contratto di lavoro possono in ogni tempo recedere immediatamente dal medesimo per cause gravi. Presupposto è l'esistenza di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la continuazione del contratto anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta, secondo il principio generale dell'affidamento (DTF 117 II 245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, 130).
2. Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -poco importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146, 75 II 322; Rehbinder, Commentario bernese, N. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 37).
Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. 10 ad art. 337 CO; Rehbinder, op. cit., ibidem; Decurtins, op. cit., ibidem; JAR 1990, 272) rispettivamente a un tempo maggiore -eccezionalmente fino a una settimana (DTF 93 II 19; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., N. 5 ad art. 337 CO)- quando, ad esempio, la datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/ Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., N. 11 ad art. 337 CO). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso (IICCA 11 settembre 1998 in re B./C.T.).
Nella fattispecie è evidente che il licenziamento in tronco dell’attore non sia stato significato tempestivamente, se solo si pensa al fatto che l’ultimo episodio rimproveratogli, e meglio quello relativo al conto __________, era stato segnalato alla direzione generale della convenuta già l’11 ottobre (doc. 12) e che ulteriori informazioni in proposito le erano state fornite il 15 e il 17 ottobre (doc. 13 e 14), mentre il licenziamento è avvenuto solo il 28 ottobre (doc. R), cioè 11 giorni dopo.
A questo proposito va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta (risposta p. 9, duplica p. 8), la circostanza che l’attore il 25 ottobre non abbia accettato le condizioni per la stipulazione di un contratto di collaborazione esterna con la convenuta, da lui richiesta -per inciso si osserva che la parte convenuta non ha asserito in causa, come invece affermato dai testi __________, che quella proposta potesse essere dovuta al fatto che in precedenza all’attore era già stato comunicato oralmente il suo licenziamento (teste __________ ad 20, 21 e 24, __________ ad 21 e 25), e neppure che lo stesso gli sarebbe stato comunque comunicato il 25 ottobre (teste __________ ad 26)- non può evidentemente costituire un motivo, né grave né lieve, tale da giustificare un licenziamento in tronco di un dipendente, quest’ultimo essendo del tutto libero di accettare o non accettare un nuovo contratto rispettivamente la modifica di un contratto in essere.
3. In tali circostanze, i rimproveri mossi dalla convenuta agli accertamenti del Pretore in punto alle irregolarità a carico dell’attore risultano ampiamente irrilevanti, tanto più che la stessa convenuta ha ammesso nel suo gravame che tutti quegli episodi erano comunque secondari (p. 6).
Le censure sollevate dall’appellante vengono pertanto esaminate unicamente a titolo abbondanziale.
Per quanto attiene la questione del “cambista”, è vero che il Pretore sembra aver fatto confusione con i termini, indicando che in banca fosse ancora impiegata una persona con tale mansione: in realtà la signora __________ in quanto cambista, si occupava dell’ufficio cambi e non aveva nulla a che vedere con quei “cambisti” la cui collaborazione non era più tollerata dalla banca, che invece erano dei procacciatori di fondi all’estero. Comunque l’errore commesso dal Pretore non inficia in alcun modo le conclusioni cui egli è giunto, non seriamente contestate in questa sede dalla convenuta, non bastando che essa consideri censurabili, senza spiegarne concretamente i motivi, alcuni passaggi della sentenza pretorile.
A ragione, il primo giudice ha inoltre ritenuto di far proprie le testimonianze __________ (p. 2 e 3) e __________ (p. 4) che confermavano come la convenuta continuasse a collaborare con tali “cambisti”, mentre il teste __________ (ad 3 e 4 p. 3) si limitava astrattamente a riferire quali fossero le direttive impartite. Tanto più che il “cambista” di cui si trattava era conosciuto dal direttore della succursale (risposta p. 7) ed anzi era cliente della banca (teste __________, ad 18 p. 3 e ad 6 p. 5).
Con riferimento alla tematica del conto __________ la convenuta evidenzia il fatto che l’attore non sia stato in grado di spiegare il motivo per cui sul conto del cliente, che doveva essere un conto di risparmio, fossero in realtà passati ingenti capitali provenienti dal __________ e destinati ad altre banche della piazza __________. Essa tuttavia non contesta che il cliente della banca, che nel doc. O era indicato esserlo da ben 11 anni, fosse al di sopra di ogni sospetto (doc. Z; cfr. pure risposta p. 8), di modo che il pericolo di riciclaggio non entrava in linea di conto.
L’episodio, come del resto accertato dal primo giudice, andava perciò relativizzato.
Non corrisponde al vero che il Pretore abbia ritenuto non comprovato il rimprovero relativo ai crediti concessi dall’attore a clienti senza far capo preventivamente al comitato dei crediti. Egli ha per contro e giustamente osservato che tale mancanza, ammessa dalla controparte, non fosse particolarmente grave per la banca, siccome trattavasi di un caso isolato che non aveva dato luogo a richiami o diffide: l’episodio non poteva dunque giustificare un licenziamento in tronco, non essendo oltretutto provato che la relativa mancanza fosse avvenuta e riscontrata pochi giorni prima del licenziamento.
In merito ai mandati di amministrazione che l’attore si sarebbe assunto a titolo personale, è vero quanto osservato dal Pretore, che due mandati di clienti erano stati in seguito revocati: dall’istruttoria non si è tuttavia potuto evincere se si trattava di mandati conclusi -come asserito dall’attore- in vista della prospettata collaborazione esterna e non invece -come assunto dalla convenuta- di mandati già in essere.
Quanto allo storno di beni di clienti a favore della banca concorrente presso cui l’attore sarebbe stato in seguito assunto, lo stesso non è stato affatto comprovato: pur essendo vero che dal 30 settembre al 30 ottobre 1991 i fondi gestiti dall’attore presso la convenuta siano diminuiti di ca. 10 mio US$ (cfr. doc. Y e 17), nulla permette infatti di concludere che tali importi siano stati dirottati alla banca concorrente; se per ipotesi, ciò fosse anche avvenuto, la responsabilità dell’attore non sarebbe tuttavia ancora data, non essendo provato che il cambiamento di banca fosse la conseguenza di una pressione da parte sua nei confronti dei clienti e non piuttosto la scelta di questi ultimi che avevano liberamente deciso di seguire il loro consulente (la tesi contraria espressa dal teste __________, ad 20, è in effetti priva di efficacia probatoria, essendosi egli limitato nell’occasione a riferire quanto gli sarebbe stato detto da terze persone) .
A ragione, il Pretore conclude poi che i richiami ed i rimproveri mossi all’attore dai suoi superiori, comunque non sempre vaghi e generici -come invece ritenuto dal primo giudice- fossero spesso non circostanziati temporalmente e che, come già accennato, il licenziamento in tronco era stato in ogni caso significato tardivamente, parecchi giorni dopo che le irregolarità erano avvenute ed erano state riscontrate.
4. Prima ancora che infondato, il rilievo - decisivo, a giudizio della convenuta- secondo cui l’attore avrebbe sottoscritto un contratto di lavoro con una banca concorrente ancora nell’ottobre 1991 quando egli era ancora formalmente dipendente della convenuta, ciò che a suo dire giustificherebbe il licenziamento in tronco, è irricevibile.
Questa tesi è stata in effetti esposta per la prima volta, tardivamente, in sede conclusionale, ciò che è proceduralmente inammissibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c.).
È del resto tutt’altro che certo che dalla deposizione del teste __________ secondo cui “ho saputo che l’attore è stato licenziato in tronco dalla __________ dopo che ha firmato il contratto con la mia banca” (p. 2) si possa concludere che l’attore avesse sottoscritto il contratto con la banca concorrente prima di essere stato licenziato e non piuttosto che il direttore di quest’ultima __________ sia venuto a conoscenza del licenziamento in tronco unicamente dopo che l’attore aveva sottoscritto il contratto con la sua banca. Tanto più che tale tesi non ha trovato conferma in nessun altro atto istruttorio.
5. Dovendosi con ciò riconoscere il carattere ingiustificato del licenziamento significato all’attore, è chiaro che allo stesso debbano essere versati il salario di novembre e parzialmente quello di dicembre, la tredicesima e la quattordicesima pro rata nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato.
Non contestati in questa sede nel loro ammontare, gli importi attribuiti all’attore dal Pretore a questo titolo vengono senz’altro confermati.
6. L’appellante contesta invece il fatto di dover versare alla controparte un bonus di fr. 40’000.- per l’attività da lui svolta nel 1991. A torto.
L’istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che la corresponsione di bonus ai dipendenti costituiva una pratica ricorrente presso la convenuta e l’ammontare dello stesso era deciso dalla banca a sua discrezione (teste __________ p. 2). Provato è pure che la remunerazione dell’attore comprendeva pure il versamento di tali bonus (teste __________, ad 9 p. 2).
Il fatto che nel 1990 all’attore sia stato comunicato che il bonus discrezionale di fr. 25’000.- previsto annualmente dal contratto concluso nel 1988 d’ora in avanti sarebbe stato compreso nel salario di base (doc. I) -che in effetti aumentava a fr. 188’000.- annui- non ha tuttavia impedito alla società di versare all’attore ancora nel 1990 la somma di fr. 65’000.- (doc. I e L) a titolo di bonus per i risultati da lui conseguiti nel 1990.
Ora, atteso che nel 1991 l’attore aveva senz’altro svolto un lavoro eccellente, aumentando il portafoglio clienti -nonostante il calo evidenziato in ottobre- di quasi 13 mio US$ (portandolo a oltre 102 mio US$, cfr. doc. 17), ben si può ritenere che allo stesso, come l’anno precedente, sarebbe stata versata una gratifica, fors’anche maggiore di quella elargita nel 1990.
7. Nella sentenza il Pretore ha ritenuto che l’attore potesse pure pretendere il controvalore di 1’500 azioni __________ (fr. 120’645.-) che gli erano state a suo tempo promesse alle condizioni di cui al “__________ 1985”, il cui periodo di restrizione sarebbe scaduto il 15 gennaio 1993: a suo giudizio, analogamente a quanto valeva per le clausole di retrocessione, il periodo di restrizione non poteva essere più lungo di 3 anni, per cui nel caso concreto lo stesso era da considerarsi adempiuto.
La convenuta non ritiene di dover versare tale somma, contestando sia la costruzione giuridica fatta propria dal Pretore sia la sua legittimazione passiva.
7.1 Con quest’ultima censura la convenuta afferma in sostanza che la richiesta del controvalore delle azioni non andava formulata nei suoi confronti, ma semmai nei confronti della __________ allora azionista della convenuta: la convenuta non avrebbe in effetti fatto altro che comunicare alla controparte l’intenzione dell’azionista di attribuire tali azioni, senza con ciò volersi essa stessa impegnare in tal senso a titolo personale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’esistenza di un caso di applicazione dell’art. 111 CO non può essere confermata.
È innanzitutto chiaro che nel doc. C la convenuta non ha garantito all’attore in alcun modo -né l’applicazione del principio dell’affidamento permette di giungere a una conclusione diversa- la prestazione delle azioni, ma si è limitata a precisare che le stesse a determinate condizioni gli sarebbero state attribuite dalla sua azionista.
Nessuna altra prova agli atti è stata del resto in grado di confortare la tesi pretorile: i testi __________ (p. 2) e __________ (p. 4) hanno invero precisato che la convenuta, per tentare di scongiurare la partenza di funzionari verso altre banche, aveva offerto -non sono tuttavia noti i dettagli di tali offerte- delle azioni della casa madre __________, ma non è assolutamente provato se a quel momento essa abbia eventualmente voluto impegnarsi a titolo personale e neppure se nel caso dell’attore la convenuta abbia agito allo stesso modo, rispettivamente se le modalità e le condizioni per l’attribuzione fossero identiche, tanto più che in ogni caso le azioni oggetto di quelle offerte, diversamente dal caso che ci occupa, erano unicamente quelle della __________; il teste __________ che pure conferma come la rimessa delle azioni __________ facesse parte degli accordi d’assunzione dell’attore (ad. 8 p. 3), non ha tuttavia precisato se la convenuta si fosse personalmente resa garante nei confronti di controparte per la consegna di tali azioni da parte dell’azionista.
In definitiva, se è vero -come asserito dal primo giudice- che la volontà di obbligarsi ex art. 111 CO può essere indiziata dall’interesse personale del promettente (Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit., N. 8 ad art. 111 CO), è però altrettanto vero che quest’ultima, in quanto semplice indizio, potrà concorrere a fondare il convincimento del giudice unicamente in presenza di altre circostanze nella medesima direzione: non essendo nella fattispecie il caso, se ne deve concludere per l’infondatezza della pretesa formulata in applicazione dell’art. 111 CO.
7.2 In via abbondanziale, con riferimento all’altra censura, si osserva che il principio secondo cui una clausola di retrocessione non dovrebbe essere conclusa per più di 3 anni, analogamente a quanto vale per il divieto di concorrenza, non è unanimemente ammesso dalla dottrina, che anzi in proposito appare assai divisa (a favore: Rehbinder, op. cit., N. 18 ad art. 322d CO; Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/Schnyder/Staempfli/ Wanner, Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, N. 36 ad art. 322d CO; implicitamente Streiff/Von Känel, op. cit., N. 16 ad art. 322d CO; contrari: Brühwiler, op. cit., N. 5 ad art. 322d CO con numerosi rif.; Staehelin, Commentario zurighese, N. 25 ad art. 322d CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, p. 90).
Nel caso di specie la situazione è poi ancora diversa, poiché non si tratta di appurare la validità di una clausola di retrocessione, bensì di stabilire se all’attore debbano essere assegnate la azioni che in base al “__________ 1985” gli sarebbero state rimesse in proprietà se egli fosse risultato ancora alle dipendenze dalla banca il 15 gennaio 1993 (cfr. doc. 2, in particolare la sezione 3.3 e doc. 3): in altre parole mentre nel primo caso si discute se ed a quali condizioni una gratifica già maturata e concessa debba essere restituita, nel secondo, quello che qui interessa, le condizioni per l’assegnazione della gratifica non erano ancora state adempiute.
Per liberare il campo da possibili equivoci, va innanzitutto evidenziato che l’istruttoria ha provato che una copia delle condizioni del “__________ 1985” era effettivamente stata trasmessa all’attore, il quale ne ha quindi potuto prendere conoscenza: ne fa stato da una parte l’affidavit del signor __________ (doc. 22) e dall’altra le testimonianze __________ (ad 4 p. 5) e __________ (ad 8 p. 3).
In tali circostanze è evidente che l’attore non possa in alcun modo pretendere la corresponsione delle azioni rispettivamente del loro controvalore: da una parte infatti il periodo di restrizione previsto per la loro assegnazione non era ancora venuto a scadenza al momento del licenziamento e dall’altra alla convenuta non può ragionevolmente essere rimproverato un abuso diritto, non potendosi ritenere che il licenziamento sia stato notificato allo scopo di vanificare tale pretesa, tanto più che quelle azioni non sarebbero divenute proprietà dell’attore a breve termine bensì unicamente nel gennaio 1993 (cfr. sulla tematica dell’abuso di diritto: Brühwiler, op. cit., ibidem; Streiff/Von Känel, N. 6, 8 e 14 ad art. 322d CO: Brand/Dürr/ Gutknecht/Platzer/Schnyder/Staempfli/Wanner, op. cit., N. 31 ad art. 322d CO). L’attribuzione di un importo pro rata temporis è pure escluso, non risultando dagli atti di causa che le parti abbiano pattuito tale eventualità (art. 322d cpv. 2 CO).
Che l’attore non avesse diritto al controvalore delle azioni è del resto implicitamente ammesso dallo stesso, allorché nel contratto di collaborazione esterna non ha minimamente preteso che fosse previsto un risarcimento a suo favore per la mancata assegnazione di tali azioni (i testi __________ ad 24 p. 4, e __________ ad 4 p. 9, confermano in proposito che le somme indicate nelle bozza del contratto di collaborazione di cui al doc. HH nulla avevano a che vedere con la questione delle azioni).
8. L’appello è pertanto parzialmente accolto nel senso che le pretese dell’attore vengono ridotte di fr. 120’645.-, pari al valore delle azioni __________, ed ammonteranno così a fr. 126’166.85 più interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la sentenza 24 febbraio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
La __________, è condannata a versare al __________ di fr. 126’166.85 oltre interessi al 5% a decorrere dal 15 novembre 1991.
2. La tassa di giustizia in fr. 12’000.- e le spese in fr. 570.-, unitamente a quelle di perizia di fr. 620.-, da anticiparsi come di rito dalla parte attrice, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta. A quest’ultima l’attore rifonderà fr. 12’000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 3’500.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico della parte appellata, compensate le ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario