Incarto n.
12.98.00071

Lugano

26 marzo 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 88UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________ rappr. __________

 

 

che il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.

 

 

Appellante __________ la quale chiede, con atto di appello 20 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________

 

Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 24 marzo 1998.

 

 

Ed ora sulla domanda 24 ____________________

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

Considerato

 

 

                                         che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;

 

 

                                         che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, __________

                                         che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;

 

 

                                         che, nel frattempo, la __________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza __________, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l’istanza di scioglimento;

 

 

                                         che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza a causa della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;

 

 


Per i quali motivi

 

 

pronuncia:              1.   Le procedure inc. no. 88UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.71 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ __________ sono stralciate dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della __________ la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario