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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. 192UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da
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__________
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contro |
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che il Pretore, con decisione 12 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante la __________ quale chiede, con atto di appello 21 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________
Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 24 marzo 1998.
Ed ora sulla domanda 15 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata __________
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ A era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;
che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che, nel frattempo, la __________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza __________ ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l’istanza di scioglimento;
che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 192UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.73 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 ____________________ sono stralciate dai ruoli.
2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della __________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario