Incarto n.
12.98.00078

Lugano

14 aprile 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 195UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

che il Pretore, con decisione 13 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.

 

 

Appellante la __________ la quale chiede, con atto di appello 24 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________

 

Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 25 marzo 1998.

 

 

Ed ora sulla domanda 9 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata __________

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

Considerato

 

 

                                         che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;

 

 

                                         che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

 

 

                                         che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;

 

 

                                         che __________ comunica ora che la società in questione ha provveduto al trasferimento di sede ed all’adattamento dello statuto al nuovo diritto azionario e che tali incombenti già erano stati preannunciati all’Ufficio prima della prevista udienza avanti al Pretore;

 

 

                                         che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli senza che alla società convenuta, come espressamente chiesto dall’Ufficio, vengano caricate spese le quali saranno a carico, con un’adeguata indennità ripetibile a favore della controparte, __________


Per i quali motivi

 

 

pronuncia:              1.   Le procedure inc. no. 195UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.78 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________, già a __________ sono stralciate dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede sono a carico __________                                                          Non si prelevano tasse e spese per la procedura d’appello mentre __________ rifonderà alla __________ l’importo di Fr. 300.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario