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Incarto n. |
In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. LA 97.136 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 26 settembre 1997 da
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__________ rappr. __________
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contro |
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__________ rappr. __________
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in materia di contratto di locazione (risarcimento danni) che il Pretore, con sentenza 10 marzo 1998, ha respinto.
Appellante la parte istante la quale, con atto di appello 30 marzo 1998, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza e condannare la controparte al pagamento dell’importo di Fr. 33’336.75 oltre interessi e spese.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una procedura riguardante le controversie in materia di locazione così come agli art. 404 e seg. CPC tanto è vero che la procedura giudiziaria è stata preceduta dall’obbligatorio (anche per i litigi locativi riguardanti il risarcimento di danni, e non solo le disdette o le pigioni, come alla DTF 118 II 307) tentativo di conciliazione presso l’Ufficio di conciliazione;
che, per l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per la presentazione dell’appello nei confronti della sentenza del Pretore, in materia di locazione, è di 10 giorni;
che la sentenza impugnata è stata intimata il giorno 10 marzo 1998 e ricevuta dalla parte appellante al più tardi il successivo 11 marzo (come si può desumere dal timbro di ricevuta sul retro della busta di intimazione);
che il termine per presentare appello scadeva quindi il 23 marzo 1998 (il giorno 21 essendo un sabato);
che l’appello presentato il 30 marzo 1998 è evidentemente tardivo e come tale sanzionato con la sua reiezione già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
visto l’art. 411 cpv. 2 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia
1. L’appello 30 marzo 1998 di __________ è inammissibile siccome tardivo.
2. La tassa di giudizio in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico della parte appellante.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario