Incarto n.
12.98.00088

Lugano

8 aprile 1998/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. LA 97.136 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 26 settembre 1997 da

 

 

__________

rappr. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. __________

 

in materia di contratto di locazione (risarcimento danni) che il Pretore, con sentenza 10 marzo 1998, ha respinto.

 

Appellante la parte istante la quale, con atto di appello 30 marzo 1998, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza e condannare la controparte al pagamento dell’importo di Fr. 33’336.75 oltre interessi e spese.

 

Letti ed esaminati gli atti di causa.

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una procedura riguardante le controversie in materia di locazione così come agli art. 404 e seg. CPC tanto è vero che la procedura giudiziaria è stata preceduta dall’obbligatorio (anche per i litigi locativi riguardanti il risarcimento di danni, e non solo le disdette o le pigioni, come alla DTF 118 II 307) tentativo di conciliazione presso l’Ufficio di conciliazione;

 

                                         che, per l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per la presentazione dell’appello nei confronti della sentenza del Pretore, in materia di locazione, è di 10 giorni;

 

                                         che la sentenza impugnata è stata intimata il giorno 10 marzo 1998 e ricevuta dalla parte appellante al più tardi il successivo 11 marzo (come si può desumere dal timbro di ricevuta sul retro della busta di intimazione);

 

                                         che il termine per presentare appello scadeva quindi il 23 marzo 1998 (il giorno 21 essendo un sabato);

 

                                         che l’appello presentato il 30 marzo 1998 è evidentemente tardivo e come tale sanzionato con la sua reiezione già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

 

 

Per i quali motivi

visto l’art. 411 cpv. 2 CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 30 marzo 1998 di __________ è inammissibile siccome tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giudizio in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico della parte appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario