Incarto n.
12.98.00094

Lugano

27 agosto 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.97.155 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 settembre 1997 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. __________

 

 

con cui gli attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’478.90 oltre accessori;

 

Domanda avversata dal convenuto con risposta 12 gennaio 1998 e ritirata  in data 3 aprile 1998;

 

E ora sul decreto 6 aprile 1998, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza dell’attrice, gravandola di fr. 300.-- per la tassa e le spese di giustizia e di fr. 400.-- di ripetibili;

 

Appellante l’attrice, che con gravame del 10 aprile 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di essere esentata dalla rifusione delle ripetibili;

 

Mentre il convenuto con scritto del 21 aprile 1998 postula la reiezione del gravame;

 

Letti ed esaminati gli atti,

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

                                      

 

                                          che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’478.90 oltre interessi per determinate sue prestazioni contrattuali;

 

                                          che il convenuto il 12 gennaio 1998 vi si è opposto con il proprio allegato di risposta;

 

                                          che pochi giorni dopo l’udienza preliminare l’attrice con scritto 3 aprile 1998 ha dichiarato che “in considerazione di quanto emerso all’udienza preliminare del 25 marzo 1998, Vi informiamo che abbandoniamo la causa a suo tempo promossa contro __________, benché convinti della piena fondatezza del nostro credito”;

 

                                         che il Pretore a seguito della desistenza dell’attrice ha stralciato la causa, gravando la procedente della tassa di giustizia di un’indennità di fr. 400.-- per ripetibili;

 

                                         che con l’appello che ci occupa l’attrice si lamenta dell’accollo dell’indennità ripetibile, che ritiene ingiustificata stante il suo buon diritto e il fatto che la rinuncia alla causa è stata dettata da ragioni di opportunità legate al dissesto finanziario del convenuto;

 

                                         che è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte dell’attrice, e perciò di principio l’obbligo per lei di corrispondere al convenuto un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc./W.,10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);

 

                                         che l’argomentazione secondo cui le ripetibili non sarebbero dovute in ragione del fondamento della petizione non può essere seguita, costituendo essa una personale quanto inammissibile anticipazione del giudizio di merito, la cui pronuncia è divenuta superflua a seguito del ritiro dell’azione;

 

                                         che per il resto, dal verbale dell’udienza preliminare non risulta che il Pretore avrebbe in qualche maniera determinato l’attrice alla rinuncia alla causa;

                                         che anche l’asserito dissesto finanziario del convenuto è privo di riscontri agli atti;

 

                                         che in ogni caso il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro della petizione è ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 del Codice di Procedura Civile;

 

                                         che l’ammontare delle ripetibili accordate dal Pretore non è di per sé oggetto di contestazione;

 

                                         che l’appello va pertanto respinto;

 

                                         che anche le spese di questa procedura devono essere accollate all’attrice, senza che tuttavia la lettera 21 aprile 1998 del convenuto giustifichi l’attribuzione di ripetibili d’appello in suo favore, peraltro non esplicitamente rivendicate;

 

 

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 10 aprile 1998 di __________ è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 80.- di tassa di giustizia e in Fr. 20.- di spese (totale Fr. 100.-) sono a carico di __________

                                   3.   Intimazione a:     

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario