Incarto n.
12.99.00115

Lugano

1 giugno 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire sull’istanza di prestazione di garanzia a seguito di sequestro (inc. no.  OA.96.161 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) del 22 marzo 1999 promossa da

 

 

 

__________ rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

 

che il Pretore, con decreto 11 maggio 1999, ha parzialmente accolto obbligando la parte convenuta a fornire una garanzia, ex art. 273 cpv. 1 LEF, di Fr. 800’000.- .

 

Ed ora sull’appello introdotto a questa Camera dalla parte convenuta la quale, con atto di appello 25 maggio 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda di cauzione di controparte.

 

Letti ed esaminati gli atti.

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

                                         che il sequestro cui fa riferimento la chiesta garanzia è stato ordinato il 18 giugno 1991, quindi prima della revisione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 16 dicembre 1994, quando contro il decreto di sequestro rispettivamente contro la decisione di garanzia ex art. 273 LEF non era ammesso alcun rimedio ordinario di diritto federale (art. 279 cpv. 1 vLEF; DTF 80 III 35), né ne prevedeva uno - ordinario o straordinario - il diritto cantonale ticinese (cfr. Rep. 1986, p.265 per il decreto di sequestro, giurisprudenza tuttavia modificatasi più tardi, con l’ammissione del rimedio dell’appello contro il rifiuto del sequestro, in Rep. 1996, p. 99; sulla garanzia cfr. Rep. 1990, p.304);

 

                                         che l’istanza di garanzia è stata tuttavia decisa l’11 maggio 1999, dopo quindi l’entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) della novella legislativa federale, rispettivamente dopo l’entrata in vigore (il 6 giugno 1997) della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997;

 

                                         che le nuove disposizioni procedurali trovano pertanto applicazione alla presente procedura;

 

                                         che la garanzia ex art. 273 LEF (rispettivamente un suo adeguamento) può essere chiesta anche successivamente al sequestro (ciò che per altro era possibile anche nel diritto previgente, cfr. DTF 113 III 94, 112 III 112, 107 III 32 cons. 3 e rif.ivi): e meglio nell’ambito della pedissequa (eventuale) procedura di opposizione ex art. 278 LEF (con il rilievo che anche il creditore - cui tuttavia è preclusa la via dell’opposizione - potrà postulare la riduzione o la liberazione della garanzia già prestata in occasione della discussione sull’opposizione chiesta dal debitore o dal terzo, cfr. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.29 ad art. 273 LEF;; Amonn/Gasser,  Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §51 n.68 p.420); oppure - nell’ipotesi che non sia già pendente una procedura di opposizione ex art. 278 LEF rispettivamente, come in concreto, che non vi sia mai stata alcuna procedura di opposizione - nell’ambito di una procedura a sé stante (cfr. Stoffel, op.cit., n.24 ad art. 273 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.83 p.422; Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.83 ss.);

 

                                         che questa procedura, nel Cantone Ticino, è pure retta dall’art. 20 LALEF, l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF dovendosi considerare senz’altro quale lacuna della legge in senso proprio (cfr. sentenza CEF 15.4.1999 in re P. c. G.);

 

                                         che stabilito come la procedura di prestazione di garanzia va trattata in una procedura sommaria ex art. 20 LALEF, l’appello presentato alla Seconda Camera civile risulta irricevibile dal momento che i combinati art. 16 e 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG prevedono infatti il rimedio dell’appello (il valore della lite superando i Fr. 8’000.-) ma indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità competente in queste materie;

 

                                         che non torna conto trasmettere l’appello alla CEF poiché la ricorrente, avvertendo il problema, ha già presentato analogo gravame a quell’autorità;

 

 

 

Per i quali motivi

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 25 maggio 1998 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione a: -__________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario