Incarto n.
12.99.00140

Lugano

8 luglio 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.01047 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 19 maggio 1995 da

 

 

__________ rappr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________ rappr. dall’avv. __________

 

 

 

in materia di rivendicazione di proprietà (art. 107 e 109 LEF) che il Pretore, con sentenza 14 giugno 1999, ha respinto siccome irricevibile.

 

Appellante la parte attrice la quale, con appello 5 luglio 1999, chiede che, in riforma del primo giudizio, la sua petizione venga integralmente accolta.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che la __________. ha introdotto la petizione 19 maggio 1995, a seguito di assegno termine dell’UE di Lugano ai sensi degli art. 107/109 LEF, chiedendo fossero riconosciuti di sua proprietà i beni depositati sul conto __________ presso la __________ z, succursale di __________, e sequestrati a carico della società macedone __________

 

                                     -   che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione poiché ha ritenuto che la rivendicazione di proprietà dei beni sequestrati è stata notificata tardivamente, e quindi in modo da rappresentare abuso di diritto, all’UE che ha poi dato inizio alla procedura di cui agli art. 107/109 LEF;

 

                                     -   che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;

 

                                     -   che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);

 

                                     -   che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;

                                     

                                     -   che così vale anche per la nostra procedura civile;

 

                                     -   che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (ICCTF 4 maggio 1998 in re R./R. AG; in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 15 gennaio 1998 in re S./F. SA, 23 dicembre 1997 in re F./N e II CCA 17 settembre 1998 H. c. E. Ltd confermata da  II CCTF 24 novembre 1998; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);

                                     -   che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;

 

                                     -   che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto all’attrice il 15 giugno 1999, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 25 giugno 1999;

 

                                     -   che l’appello introdotto il 5 luglio 1999, nella convinzione che il termine di ricorso fosse di venti giorni (cfr. appello A. In ordine 1. a pag. 3) è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;

 

                                     -   che il gravame può perciò essere evaso all’esame preliminare di cui all’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla parte avversaria;

 

                                     -   che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art. 148 CPC);

 

 

Per i quali motivi,

visti gli art. 109 LEF, 78, 84, 148, 308, 398 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’appello 5 luglio 1999 __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese della procedura di appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 480.--

                                         b) spese                                                                 fr.   20.--

                                         Totale                                                                      fr. 500.--

 

                                         sono a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione:       - __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario