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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.97.450 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 6 giugno 1997 da
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__________ (patr. dall’avv. __________) |
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contro |
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__________ (patr. dall’avv. __________ |
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 25’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 dicembre 1998 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 21 gennaio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre il convenuto con osservazioni 2 marzo 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il convenuto ha escusso l’attrice per fr. 25’000.-- oltre interessi sulla base del contratto denominato “Extension of licensing agreement” del 1° novembre 1995 (doc. B), ottenendo il 20 maggio 1997 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo intimatole.
B. Con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che essa avrebbe firmato il contratto in questione, con cui acquisiva il diritto di utilizzare una licenza concessa dal convenuto alla __________ per una particolare linea di __________, con l’intenzione di estendere il proprio campo di attività alla biotecnologia.
In realtà l’attrice avrebbe poi deciso di limitare il proprio campo di attività alla fabbricazione di medicamenti di natura oncologica e non avrebbe perciò mai iniziato alcuna attività nel settore della biotecnologia. Conseguentemente essa non avrebbe mai utilizzato la licenza in questione, e il convenuto non avrebbe mai messo a disposizione dell’attrice le informazioni e la documentazione atte alla concreta utilizzazione del prodotto in questione e pertanto, stante la sua inadempienza, nulla gli sarebbe dovuto.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando che il contratto in questione non avrebbe previsto alcuna prestazione a suo carico oltre alla concessione di utilizzare l’oggetto della licenza, ma in ogni caso egli sarebbe stato in ogni momento a disposizione dell’attrice per ogni sua richiesta, che tuttavia mai sarebbe stata formulata, il che sarebbe del resto logico vista l’ammissione dell’attrice di avere rinunciato a servirsi della licenza.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la natura del contratto di licenza, ha ritenuto infondata l’eccezione di inadempienza sollevata dall’attrice e irrilevante l’argomento costituito dalla sua rinuncia all’utilizzazione della licenza, ed ha pertanto respinto la petizione.
E. Con l’appello in rassegna l’attrice ribadisce la tesi secondo cui il convenuto per effetto del contratto in questione si sarebbe impegnato a mettere a sua disposizione “le informazioni nonché il materiale necessario per la creazione e l’utilizzo di un particolare prodotto biologico”, sottolineando inoltre che essa non avrebbe mai utilizzato la licenza così ottenuta, di modo che non sarebbe tenuta al pagamento del relativo indennizzo.
F. Delle osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. A questo stadio della causa è pacifica la venuta in essere tra le parti del contratto doc. B, e non vi è contestazione sul fatto che esso preveda a carico dell’attrice la corresponsione dell’importo posto in esecuzione dal convenuto. Due sono per contro i punti di questione litigiosi:
– la pretesa inadempienza del convenuto;
– l’esistenza di una condizione, per cui il pagamento dell’im-porto previsto dal contratto dipenderebbe dall’effettivo utilizzo della licenza.
2. Il contratto di licenza è un contratto innominato per cui il concedente attribuisce al richiedente, contro remunerazione, il diritto di utilizzare un qualunque bene immateriale (per un marchio: DTF 101 II 293 e segg., consid. 2c a pag. 299; per un brevetto d’invenzione: art. 34 LBI; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. edizione, pag. 126; Pedrazzini, Le contrat d’entreprise, le contrat d’édition, le contrat de licence, Friborgo, 1985, pag. 97-99, 114).
Trattandosi di contratto innominato, esso (come del resto ogni altro contratto) è disciplinato in primo luogo dal contenuto delle specifiche pattuizioni raggiunte dalle parti, mentre manca un diritto dispositivo cui fare capo per colmare le lacune del contratto, ancorché il contratto di licenza sia per certi versi affine alla locazione e al nolo (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 296 ad Einleitung vor Art. 184 e segg. CO).
Di conseguenza, anche la questione a sapere se a carico del concedente la licenza esista l’obbligo di effettuare delle prestazioni positive in favore del richiedente -in particolare mettendogli a disposizione delle specifiche conoscenze- oppure se i doveri del concedente si esauriscano nella tolleranza dell’utilizzo da parte del richiedente del bene immateriale in oggetto non può essere risolta a livello generale, ma va decisa di volta in volta sulla base del concreto contenuto del contratto (Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, pag. 134; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 304 ad Einleitung vor Art. 184 e segg. CO).
2.1 Il contratto in esame non menziona esplicitamente alcuna obbligazione del convenuto eccedente la semplice tolleranza dell’utilizzo da parte dell’attrice di quanto già dal convenuto concesso in licenza alla __________.
E’ ben vero che al punto 4 vi si menziona lo scambio tra le parti di informazioni tecniche e commerciali, ma il paragrafo è dedicato alla costituzione a carico delle parti dell’obbligo alla riservatezza, e non invece alla creazione dell’obbligo del concedente alla messa a disposizione di particolari informazioni.
In senso decisamente contrario all’esistenza di siffatto obbligo depone poi il punto 3 del contratto, secondo cui qualsiasi prestazione del convenuto eccedente la semplice concessione della licenza avrebbe dovuto essere remunerata separatamente, di modo che è senz’altro lecito concludere per l’inesistenza dell’asserito dovere del convenuto quale controprestazione dell’importo di fr. 25’000.-- oggetto della presente causa.
Ne deriva la reiezione dell’eccezione dell’attrice di inadempimento del contratto.
2.2 Così delimitato l’obbligo del concedente, risulta chiaro che il corrispettivo a carico del richiedente è dovuto già solo per il fatto della concessione della licenza, e non solo nel caso in cui essa venga effettivamente utilizzata dal richiedente. In altri termini, analogamente a quanto avviene nella locazione, il corrispettivo è di regola dovuto per il solo fatto della messa a disposizione del bene locato, mentre è irrilevante il fatto che il locatario lo utilizzi o meno (art. 257 CO), e difatti nel contratto di licenza in esame non vi è menzione della condizione dell’effettivo utilizzo invocata dall’escussa.
L’appellante tenta di trarre diritto dalla distinzione tra licenza esclusiva -in cui vi sarebbe a mente sua la presunzione dell’obbligo di utilizzo della licenza- e licenza non esclusiva, in cui tale obbligo non sussisterebbe, ma l’argomento appare irrilevante.
Atteso infatti che non è in discussione una violazione da parte dell’attrice dell’obbligo di utilizzazione della licenza -che non risulta pattuito, né il convenuto l’ha preteso- dalla predetta distinzione non si saprebbe derivare, come arbitrariamente fa l’attrice, il sillogismo per cui dalla mancanza di tale obbligo discenderebbe che non vi è obbligo di remunerare il diritto concesso in licenza qualora lo stesso non venga utilizzato, ed infatti una simile conclusione, oltre ad essere del tutto estranea al testo del contratto, non si giustifica nemmeno alla luce dei riferimenti dottrinali addotti dalla resistente (cfr. p. es. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, pag. 136).
Ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 21 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario