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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00118 della Pretura di Lugano promossa con petizione 15 febbraio 1999 da
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contro |
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per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 59’985.85 oltre interessi e spese che il Pretore, con decreto 23 agosto 1999, ha stralciato dai ruoli caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- .
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di opposizione (recte appello) 3 settembre 1999, chiede la riforma del giudizio riguardante le spese nel senso che non sia tenuta a pagare tasse e spese di giudizio; mentre la parte attrice non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto che, nel caso concreto, lo stralcio della causa è avvenuto a seguito della comunicazione con la quale la parte attrice ha dichiarato di ritirare la causa motivando tale sua decisione con il fatto che la parte convenuta aveva provveduto a pagare il dovuto;
che, per quanto riguarda le spese dello stralcio, il Pretore ha ritenuto che, avendo pagato, la parte convenuta risultava acquiescente in causa e quindi debitrice degli oneri processuali;
che quest’ultima si oppone al pagamento di tali spese;
che la decisione che, con il decreto di stralcio, decide su spese e ripetibili è appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352 n. 12);
che l'istante che ha inoltrato una causa creditoria ed ottenuto successivamente il pagamento da parte del convenuto deve, per ottenere la rifusione di spese e ripetibili, chiedere l'accoglimento della sua azione per acquiescenza (rappresentata dal pagamento) e non limitarsi a ritirare l'istanza poiché in tal caso risulta recedente e quindi soccombente (CCC 28 ottobre 1996 S. c. Immobiliare C. SA);
che la parte attrice ha semplicemente ritirato la propria domanda e la giustificazione del suo atteggiamento non sorretta da precisa domanda di condanna per acquiescenza non permette di obbligare la controparte al pagamento delle spese che vanno invece lasciate a carico della parte, che con il proprio atteggiamento processuale, si è dimostrata desistente;
Per i quali motivi
visti gli art. 77 e 352 CPC
pronuncia: 1. L’appello 3 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto di stralcio 23 agosto 1999 del Pretore di Lugano viene così riformato:
2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico.
2. Non si prelevano tasse o spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario