Incarto n.
12.1999.00160

Lugano

22 ottobre 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00118 della Pretura di Lugano    promossa con petizione 15 febbraio 1999 da

 

 

 

 

 

 

contro

 

 

__________

 

 

per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 59’985.85 oltre interessi e spese che il Pretore, con decreto 23 agosto 1999, ha stralciato dai ruoli caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- .

 

 

Appellante la parte convenuta la quale, con atto di opposizione (recte appello) 3 settembre 1999, chiede la riforma del giudizio riguardante le spese nel senso che non sia tenuta a pagare tasse e spese di giudizio; mentre la parte attrice non ha presentato osservazioni all’appello.

 

 

Letti ed esaminati gli atti di causa

 

 


 

 

 

Considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto      che, nel caso concreto, lo stralcio della causa è avvenuto a seguito della comunicazione con la quale la parte attrice ha dichiarato di ritirare la causa motivando tale sua decisione con il fatto che la parte convenuta aveva provveduto a pagare il dovuto;

 

 

                                          che, per quanto riguarda le spese dello stralcio, il Pretore ha ritenuto che, avendo pagato, la parte convenuta risultava acquiescente in causa e quindi debitrice degli oneri processuali;

 

 

                                          che quest’ultima si oppone al pagamento di tali spese;

 

 

                                          che la decisione che, con il decreto di stralcio, decide su spese e ripetibili è appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352 n. 12);

 

 

                                          che l'istante che ha inoltrato una causa creditoria ed ottenuto successivamente il pagamento da parte del convenuto deve, per ottenere la rifusione di spese e ripetibili, chiedere l'accoglimento della sua azione per acquiescenza (rappresentata dal pagamento) e non limitarsi a ritirare l'istanza poiché in tal caso risulta recedente e quindi soccombente (CCC 28 ottobre 1996 S. c. Immobiliare C. SA);

 

 

                                          che la parte attrice ha semplicemente ritirato la propria domanda e la giustificazione del suo atteggiamento non sorretta da precisa domanda di condanna per acquiescenza non permette di obbligare la controparte al pagamento delle spese che vanno invece lasciate a carico della parte, che con il proprio atteggiamento processuale, si è dimostrata desistente;

 


Per i quali motivi

visti gli art. 77 e 352 CPC

 

 

pronuncia:           1.      L’appello 3 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto di stralcio 23 agosto 1999 del Pretore di Lugano viene così riformato:

 

                                                  2.       La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico.

 

 

                                2.      Non si prelevano tasse o spese per questo giudizio.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        Il segretario