Incarto n.
12.1999.00209

Lugano

26 ottobre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente

Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00068 della Pretura di Lugano, sez. 3    promossa con petizione 29 gennaio 1999 da

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

 

1. __________

2. __________

3. __________

    rappr. da: __________ ano 

 

 

in materia di risarcimento a dipendenza di incidente della circolazione che è stata stralciata dai ruoli, con decreto 27 luglio 1999, a seguito di transazione tra le parti.

 

Ed ora sull’appello 22 ottobre 1999 di __________ nei confronti della decisione 12 ottobre 1999 del Pretore di tassazione di conto d’assistenza giudiziaria.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l’appellante ha anche presentato ricorso, contro la decisione di tassazione di conto di assistenza giudiziaria, al Consiglio di moderazione;

 

                                         che egli ritiene, cautelativamente, giustificato anche l’appello contro quella stessa decisione, rispettivamente contro la decisione di concessione di assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 che nulla aveva evidenziato al proposito del momento di inizio (presentazione della relativa domanda) del beneficio dell’assistenza che solo dalle motivazioni della decisione di tassazione ha conosciuto;

 

                                         che infatti in questa sede contesta la limitazione del beneficio dell’assistenza giudiziaria a far tempo unicamente dal momento della presentazione della relativa domanda e non da quando ha iniziato ad occuparsi della vicenda del cliente rispettivamente dall’inoltro della procedura giudiziaria;

 

                                         che al proposito cita la giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 120 Ia consid. 3e in fine;

 

                                         che la limitazione di tempo entro il quale l’appellante può beneficiare dell’assistenza giudiziaria è oggetto di precisa motivazione della decisione di tassazione e come tale contribuisce alla determinazione dell’onorario e delle spese dovute al patrocinatore come stabilite in quel pronunciato;

 

                                         che di conseguenza anche questa censura deve formare oggetto del ricorso al Consiglio di moderazione;

 

                                         che diversa sarebbe stata la situazione qualora la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 si fosse pronunciata anche sull’inizio della decorrenza del beneficio - ciò che non è però avvenuto - con possibilità allora, trattandosi di rifiuto parziale dell’assistenza, di proporre appello ai sensi dell’art. 158 cpv. 2 CPC;

 

                                         che l’appello, allo stadio attuale della procedura, si rivela così irricevibile e come tale può essere giudicato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che l’incarto va trasmesso al Consiglio di moderazione per la completazione degli atti di sua competenza;

 

 

Per i quali motivi

 

 pronuncia

 

                                   1.   L’appello 22 ottobre 1999 è irricevibile.

 

                                         §. Gli atti relativi sono trasmessi per competenza al Consiglio di

                                         moderazione.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione __________

                                         Comunicazione al Consiglio di moderazione e alla Pretura di Lugano, sez. 3

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente                                                           Il segretario