Incarto n.
12.1999.00222

Lugano

17 novembre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.555 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 26 luglio 1999 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

che il Pretore, con sentenza 8 novembre 1999, ha integralmente accolto condannando la convenuta a versare all'attrice l'importo di Fr. 11'060.10 oltre interessi al 18% dall'1.7.1999 oltre a Fr. 16'021.85 per interessi scaduti.

 

Appellante la convenuta la quale con scritto (in lingua tedesca) 15 novembre 1999 si oppone al giudizio di prima istanza.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

Considerato

 

 

                                         che la pretesa creditoria dell'attrice, riconosciuta dal Pretore, si riferisce ad un estratto di conto riguardante l'utilizzo della carta di credito VISA;

 

                                         che l'appello della convenuta, redatto in lingua tedesca, dovrebbe esserle rinviato per la traduzione come prescrive l'art. 142 cpv. 3 CPC dal momento che il processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 117 cpv. 1 CPC);

 

                                         che si può tuttavia prescindere da tale incombente formale poiché, già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, il gravame si rivela completamente infondato;

 

                                         che infatti il non comprendere la lingua italiana non è motivo per opporsi ad una sentenza redatta in tale lingua che, come visto, è quella che la procedura impone per gli atti processuali che si svolgono in Ticino;

 

                                         che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata poiché viene sollevata per la prima volta in seconda sede (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC), la convenuta non avendo del resto nemmeno partecipato alla procedura avanti al Pretore;

 

                                         che le allegate precarie condizioni finanziarie non possono essere motivo per inficiare il giudizio di condanna al pagamento di una somma di danaro;

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello ("Einspruch") 15 novembre 1999 è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario