Incarto n.
12.1999.00240

Lugano

17 dicembre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa per lo sfratto dei conduttori - inc. no. SF.1999.00323 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5 novembre 1999 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

che la Segretaria Assessore della Pretura ha, con decreto 1 dicembre 1999, accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione degli istanti l'appartamento di 3 1/2 locali al 4° piano dello stabile __________ in __________ a __________.

 

Ed ora sullo scritto 10 dicembre 1999 della convenuta, indirizzato alla Pretura, con il quale dichiara di ritenere ingiusta la decisione di sfratto poiché le pigioni sono state nel frattempo versate, di non aver potuto presenziare all'udienza di discussione perché impegnata nell'accudire due bambine piccole e di sperare in un altro colloquio.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

                                          che la disdetta per mora del contratto di locazione che lega le parti è intervenuta il 15 settembre 1999 (doc. C) dopo che la conduttrice era stata diffidata, il 21 luglio 1999, a versare, entro il termine di trenta giorni, un importo di Fr. 5'336.- pari a quattro mesi di locazione arretrata;

 

 

                                          che la documentazione prodotta solo dopo ricevuta la decisione di sfratto con la lettera 10 dicembre 1999, trasmessa a questa Camera quale atto di appello, non può più essere presa in considerazione poiché in seconda sede è vietato addurre nuove prove, fatti od eccezioni (art. 321 CPC);

 

 

                                          che, in ogni caso, dalla stessa non si evince il pagamento nei termini dell'intera somma per la quale la convenuta era stata messa in mora, mancando del tutto la ricevuta postale riguardante la pigione di giugno;

 

 

                                          che l'invocato impedimento per non aver potuto partecipare all'udienza di discussione non è tanto straordinario od inatteso da permettere il rifacimento dell'udienza stessa;

 

 

                                          che la convenuta, se del caso, avrebbe potuto e dovuto chiedere un rinvio dell'udienza ed organizzarsi per potervi convenientemente partecipare;

 

 

                                          che nemmeno è comprovato qualsiasi intervento, dopo la ricezione della messa in mora e della disdetta, per spiegare la sua posizione per cui lo scritto successivo al decreto di sfratto non sembra altro che un tentativo maldestro per allontanare nel tempo l'esecuzione dello sfratto;

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 506 e seg . CPC

 

 

pronuncia

 

                                    1.   L'appello 10 dicembre 1999 di __________ è respinto.

 

                                    2.   Non si prelevano tasse o spese.

                                    3.   Intimazione all'avv. __________ e alla signora __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario