Incarto n.
12.99.00024

Lugano

30 luglio 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01303 (già 957) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 27 luglio 1990 da

 

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

1. __________

17. __________

 

 

 

18. __________

49. __________

tutti rappr. dallo studio legale __________

 

50. __________

rappr. dall’avv. __________

 

51. __________

54. ____________________

tutti rappr. dall’avv. __________

 

 

 

 

 

55. __________

77. __________

 

con cui l'attrice ha chiesto l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani

di complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi a carico delle quote di comproprietà dei fondi n. __________e __________RT di __________, di spettanza dei convenuti, somma ridotta a fr. 572’531.30 in sede conclusionale;

 

domande avversate da tutti i convenuti -tranne dai convenuti 21-22, 28, 47-49, 57-69 e 75, preclusi- che hanno postulato la reiezione della petizione, mentre il convenuto 1 in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 780’000.- oltre interessi;

 

domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;

 

preso atto della disgiunzione, decretata l’8 luglio 1996, delle cause -petizione e domanda riconvenzionale- che concernevano la convenuta 1, nel frattempo fallita, e della loro sospensione, situazione che perdura a tutt’oggi;

 

preso pure atto che nel corso della procedura le cause promosse nei confronti dei convenuti 76 e 77 sono divenute prive d’oggetto, mentre quelle nei confronti dei convenuti 70-75 sono state abbandonate;

 

atteso che con sentenza 16 dicembre 1998 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nei confronti dei convenuti 2-69, ordinando a favore dell’attrice l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 113’318.70 oltre interessi sulla part. __________RFD di __________ e di fr. 204’913.65 oltre interessi sulla part. __________RFD del medesimo Comune, ripartite sulle quote di comproprietà dei predetti convenuti secondo il criterio adottato in sede di iscrizione provvisoria;

 

appellanti i convenuti 2-39, 41-48 con atto di appello 21 gennaio 1999 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta nei loro confronti, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appellanti adesivamente i convenuti 40, 49, 52-54 con atti ricorsuali datati 17 marzo 1999, con cui a loro volta, aderendo alle richieste di cui al gravame, hanno chiesto che la petizione nei loro confronti fosse respinta, i convenuti 40 e 49 chiedendo inoltre in via subordinata che l’importo da iscrivere sulla loro quota fosse ulteriormente ridotto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili delle due sedi;

 

mentre l’attrice, con osservazioni 18 marzo 1999, ha postulato la reiezione dell’appello principale, protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   All’inizio degli anni ‘80 la ditta __________ venne incaricata dalla ditta __________ appaltatrice generale, dell’esecuzione delle opere da sanitario, riscaldamento, piscina e ventilazione nel complesso edilizio denominato “____________________ a __________, comprendente 9 rustici ed un appart-hotel.

                                         In quel periodo nel Comune era in atto la procedura RT.

 

 

                                  B.   Rilevato come parte delle fatture da lei emesse fossero rimaste scoperte, il 22/23 settembre 1982 la __________ chiese ed ottenne l’annotazione in via superprovvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani per complessivi fr. 636’141.- oltre interessi a carico delle part. __________, __________e __________RT di __________, segnatamente per fr. 370’000.- sulla prima (appart-hotel) e per fr. 133’070.50 ciascuno sulle altre due (rustici). In quell’occasione erano state convenute le società __________ e __________, che in base agli estratti censuari rilasciati dal geometra assuntore risultavano essere le proprietarie dei fondi, la prima della part. __________RT, la seconda delle part. __________e __________RT.

 

 

                                  C.   Nell’ambito della procedura di annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale, che per ordine del Pretore si è svolta in procedura accelerata, il 9 febbraio 1983 la __________ ha chiesto che l’ipoteca legale fosse ripartita per fr. 370’000.- sulla part. __________RT e per fr. 266’141.- sulla part. __________ RT, se necessario sulle rispettive quote di comproprietà: la modifica del petitum rispetto a quello dell’istanza superprovvisionale era dovuta al fatto che nel frattempo, con rogito di accertamento e rettifica di confini iscritto a RF il 20 dicembre 1982, i confini delle part. __________e __________RT erano stati ridefiniti per far sì che i rustici risultassero unicamente su quest’ultima; nel contempo, inoltre, le part. __________ e __________RT, costituite in comproprietà, erano state intestate a nome dei comproprietari qui convenuti, motivo per cui il 9 febbraio 1983 vennero convenuti proprio questi ultimi.

                                         Con decreto 28 gennaio 1986 il Pretore, preso atto da un lato che a seguito della menzionata rettifica dei confini i rustici si trovavano ora solo sulla part. __________RT e dall’altro che le parti avevano concordato una riduzione dell’importo delle ipoteche legali, ha modificato l’annotazione superprovvisoria a RF, riducendola a complessivi fr. 571’563.-, ripartiti sulla part. __________ RT per fr. 332’439.35 e sulla part. __________RT per fr. 239’123.65.

                                         Con sentenza 23 marzo 1990 egli ha quindi ammesso l’annotazione provvisoria in tale misura, ripartendo tuttavia tali importi sulle quote di comproprietà dei convenuti 1, 6-9, 21, 29-31 e 50 per quanto riguardava la part. __________ RT e su quelle di tutti gli altri convenuti per quanto concerneva la part. __________RT.

 

 

                                  D.   Con la petizione in rassegna la __________ ha chiesto l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale sulle due particelle per complessivi fr. 598’931.30, da ripartirsi sulle singole quote di comproprietà dei convenuti, somma ridotta a fr. 572’531.30 in sede conclusionale.

                                         All’iniziativa dell’attrice i convenuti hanno reagito in maniera differenziata: i convenuti 1-19, 23-27, 29-46, 50-56 e 70-74 si sono opposti alla petizione contestando unicamente il credito di cui all’ipoteca legale; il convenuto 20 ha invece contestato sia il diritto dell’attrice ad iscrivere l’ipoteca legale, segnatamente per la tardività dell’iscrizione sulle singole quote di comproprietà e per il fatto che l’ipoteca legale era stata annotata sul fondo base quando le singole quote di comproprietà erano già gravate da ipoteche convenzionali (art. 648 cpv. 3 CC), sia il valore delle opere da lei eseguite come pure la ripartizione dell’ipoteca sulle due particelle; gli altri convenuti non si sono per contro pronunciati sulla petizione e sono rimasti preclusi.

 

 

                                  E.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nei confronti dei convenuti 2-69 per complessivi fr. 113’316.70 sulla part. __________RFD (corrispondente alla part. __________RT) e per fr. 204’913.65 sulla part. __________RFD (corrispondente alla part. __________RT) -la causa nei confronti del convenuto 1, disgiunta, è stata nel frattempo sospesa, mentre quelle inerenti i convenuti 70-77 sono state stralciate dai ruoli- ridistribuendo tali importi sulle rispettive quote di comproprietà, secondo il criterio adottato in sede di iscrizione provvisoria.

                                         Dopo aver escluso, sulla base della sentenza ICCA 29 agosto 1989 in re I.C. SA/ C. SA e llcc., che l’iscrizione provvisoria sulle singole quote di comproprietà fosse tardiva rispettivamente che nel caso concreto vi fosse una violazione dell’art. 648 cpv. 3 CC, il giudice di prime cure ha dapprima ribadito la correttezza della ripartizione dell’ipoteca tra le due particelle così come era stata decretata nel gennaio 1986, atteso come quest’ultima fosse stata concordata a suo tempo tra tutte le parti in causa; preso atto che il saldo a favore dell’attrice per le sue prestazioni sui due fondi era di fr. 535’157.-, egli ha quindi suddiviso tale importo sulle due particelle in base a quella proporzione, così che l’ipoteca sulla part. __________ RFD risultava essere al massimo di fr. 220’920.65 mentre quella sulla part. __________RFD di fr. 314’236.35; egli ha quindi ripartito tali somme sulle singole quote di comproprietà delle parti oggetto del giudizio, per cui l’ipoteca è stata per l’appunto inscritta in via definitiva per fr. 113’316.70 sulla part. __________ RFD rispettivamente per fr. 204’913.65 sulla part. __________RFD.

 

 

                                  F.   Con l’appello e con gli appelli adesivi i convenuti 2-49 e 52-54 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.

                                         Essi eccepiscono innanzitutto la tardività dell’annotazione dell’ipoteca legale sulle singole quote di comproprietà e affermano che l’annotazione dell’ipoteca legale sul fondo base allorché le singole quote di comproprietà erano già gravate da ipoteche convenzionali fosse contraria all’art. 648 cpv. 3 CC; in via subordinata contestano le modalità di ripartizione dell’ipoteca sulle due particelle, postulando una ripartizione in parti uguali (fr. 267’578.50 per ogni particella), ritenendo inoltre che sulla part. __________RFD si poteva tutt’al più ammettere un’ipoteca legale di fr. 133’070.50, importo di cui all’annotazione superprovvisoria; essi evidenziano inoltre l’erroneità della ripartizione tra i vari comproprietari effettuata dal Pretore, che porterebbe ad un aggravio delle particelle dei convenuti superiore a 1000 millesimi; contestata è infine l’assegnazione in via solidale ai convenuti di tassa di giustizia, spese e ripetibili.

 

 

                                  G.   Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione dell’appello principale dei convenuti 2-39, 41-48 si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

 

Considerando

 

 

in diritto

 

                                   1.   Prima di passare in rassegna le censure di cui all’appello ed agli appelli adesivi, si tratta innanzitutto di evadere le questioni d’ordine sollevate dall’appellata nelle sue osservazioni.

 

                                         Contrariamente a quanto richiesto dall’appellata, non è assolutamente necessario assegnare al patrocinatore degli appellanti un termine per produrre le procure dei propri clienti. Con lettere 9 e 19 febbraio 1999 egli ha infatti già prodotto le procure delle parti di cui egli non era il patrocinatore al momento dell’emanazione della sentenza pretorile, tra cui in particolare quelle dei convenuti 21-22, 28, 47-48, che pure erano preclusi; con lettera 24 febbraio 1999 egli ha altresì precisato di essere incorso in una svista allorché aveva indicato tra gli appellanti il convenuto 70 (__________, oramai defunto) invece del convenuto 31 (__________), di cui per altro aveva già versato agli atti la relativa procura.

 

                                         Pure da respingere è la richiesta di disgiungere gli appelli presentati dalle parti precluse in prima sede, tale provvedimento non essendo per nulla necessario (art. 73 CPC), nemmeno nell’ottica dell’economia processuale: non è in effetti scontato -come vorrebbe far intendere l’appellata- che i gravami dei preclusi debbano senz’altro essere respinti in ordine.

 

 

                                   2.   Tra gli appellanti e gli appellanti adesivamente vi sono pacificamente parti che erano precluse (i convenuti 21-22, 28, 47-49) nonché altre, che negli allegati preliminari si erano limitate a contestare l’ammontare dell’ipoteca legale vantata dall’attrice (i convenuti 2-19, 23-27, 29-46, 50-54), questione per altro non più litigiosa in questa sede.

 

                                          La giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p. 283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA, 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 8 agosto 1995 in re P./J. AG, 31 ottobre 1996 in re S. SA/N., 30 ottobre 1997 in re B./C., 29 settembre 1998 in re M./F. SA, 29 aprile 1999 in re P./S.): poiché la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti del convenuto contumace, quest’ultimo tuttavia, pur avendo la facoltà d’appellare, non può -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 8 agosto 1995 in re P./J. AG, 31 ottobre 1996 in re S. SA/N., 8 aprile 1997 in re C. SA/M., 30 ottobre 1997 in re B./C., 29 settembre 1998 in re M./F. SA, 29 aprile 1999 in re P./S.).

                                          D’altro canto, per giurisprudenza invalsa, le contestazioni sollevate dalle parti per la prima volta solo con le conclusioni sono tardive e perciò proceduralmente irricevibili (art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1998 in re F./R. SA, 1° febbraio 1999 in re S./A., 29 aprile 1999 in re E. SA/B. SA, 9 giugno 1999 in re S./G.A.).

 

                                         Fatte queste premesse, è chiaro che buona parte delle censure degli appellanti e degli appellanti adesivamente sono irricevibili.

                                         In pratica, anzi -fatta salva la contestazione inerente il giudizio su spese e ripetibili della prima sede (cons. 7)- solo le argomentazioni ricorsuali sollevate dal convenuto 20, che riprende quanto da lui esposto in sede di risposta -di cui le altre parti, che costituiscono un semplice litisconsorzio facoltativo, non possono ovviamente profittare (art. 48 CPC)- risultano pertanto (parzialmente) ricevibili e possono essere vagliate nel merito.

 

 

                                   3.   Nell’appello, quest’ultimo mette innanzitutto in dubbio la tempestività dell’annotazione dell’ipoteca legale sulle singole quote di comproprietà -quella sui fondi base non è per contro constestata- e in seguito contesta la liceità dell’annotazione dell’ipoteca legale sui fondi base, atteso come le singole quote di comproprietà fossero già gravate a quel momento da ipoteche convenzionali (art. 648 cpv. 3 CC; DTF 113 II 157).

                                         Entrambe le censure sono infondate.

 

                                         L’istruttoria di causa ha permesso di stabilire che, allorché l’8 settembre 1982 il geometra assuntore rilasciò all’attrice gli estratti censuari relativi alle part. __________, __________e __________RT -sulla base dei quali doveva avvenire l’annotazione dell’ipoteca legale- egli indicò quali proprietari di quei fondi unicamente la __________ rispettivamente la __________ (perizia giudiziaria ing. __________ p. 9-11, cfr. incarto 26/1983 GR): egli a quel momento non poteva agire diversamente, ovvero specificare che le stesse erano già state costituite in comproprietà e indicarne i relativi comproprietari, e ciò per il semplice fatto che la costituzione della comproprietà e la vendita delle rispettive quote ai singoli comproprietari, che pure risaliva al periodo dicembre 1981 - aprile 1982 (perizia ing. __________ p. 12, 27, 28, 29), era avvenuta con riferimento ai vecchi mappali MAF (perizia ing. __________ p. 12), mentre a far tempo dal 10 agosto 1982 (perizia ing. __________ p. 14, completazione perizia p. 1) ogni mutazione rispettivamente il rilascio di estratti censuari era unicamente possibile mediante l’indicazione delle nuove particelle RT risultanti dalle decisioni sui ricorsi di I istanza, le quali non tenevano conto di quelle mutazioni (perizia ing. __________ p. 13- 14, 30, completazione perizia p. 1-2). Ne discende che a quel momento l’annotazione di un’ipoteca legale era possibile solo sulle part. __________, __________e __________ RT e non sulle quote di comproprietà di tali particelle, in effetti non ancora esistenti (mentre le quote di comproprietà sui mappali MAF, che invece già esistevano, a loro volta dopo il 10 agosto 1982 non potevano più essere oggetto di estratti censuari e con ciò di mutazioni), per cui l’annotazione, così come è avvenuta, è senz’altro tempestiva.

                                         Tale inconveniente, derivante dalla procedura RT, è stato in pratica risolto solo il 20 dicembre 1982 con l’iscrizione a RF del rogito di accertamento e rettifica dei confini (perizia ing. __________ p. 30): la comproprietà sulle particelle RT risultando iscritta solo da quel momento (perizia ing. __________ p. 25, 30, 40), ne discende che l’art. 648 cpv. 3 CC, che vieta di iscrivere sul fondo base un’ipoteca qualora sulle singole quote di comproprietà dello stesso ne siano già state iscritte altre, non trova in concreto applicazione; il fatto che dal 18 dicembre 1981 al 6 agosto 1982 le quote di comproprietà dei mappali MAF fossero già state gravate da ipoteche convenzionali (perizia ing. __________ p. 13, 41) non appare dunque rilevante.

 

                                         Per il resto, questa Camera non può far altro che rinviare alle convincenti considerazioni esposte dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello nella sentenza ICCA 29 agosto 1989 in re I.C. SA/ C. SA e llcc., che il Pretore ha integralmente fatto proprie, inserendole letteralmente nel querelato giudizio.

 

 

                                   4.   Nonostante la questione non interessi il convenuto 20 -di cui è gravata unicamente la quota di comproprietà sulla part. __________RFD- per cui essa è in definitiva irrilevante per il presente giudizio, va rilevato come sia ampiamente erronea la tesi d’appello, secondo cui l’ipoteca legale a carico della part. __________RFD non avrebbe potuto essere superiore all’importo di fr. 133’070.50, iscritto in via superprovvisoria.

                                         È incontestato che in sede superprovvisoria le part. __________e __________ RT erano state caricate con un‘ipoteca legale di fr. 133’070.50 ciascuna; sennonché, dopo tale annotazione, vi è stata la più volte menzionata rettifica dei confini, che ha fatto sì che tutti i rustici -cui si riferivano le ipoteche legali- risultassero solo sulla part. __________RT (completazione perizia p. 3): è pertanto ovvio che l’intero importo dell’ipoteca legale concernente le due particelle sia stato trasferito proprio sulla part. __________RT, così modificata, tanto più che questo assetto era stato a suo tempo concordato tra tutte le parti in causa.

 

 

                                   5.   Nell’appello, il convenuto 20 contesta inoltre la ripartizione delle ipoteche legali sulle due particelle (fr. 239’123.65 sulla part. __________RFD e fr. 332’439.35 sulla part. __________RFD), asserendo che la retribuzione dovuta all’attrice per le opere eseguite su ciascuno dei due fondi non sarebbe stata provata.

                                         La censura è parzialmente fondata.

 

                                         È ben vero che all’artigiano incombe l’onere della prova circa l’ammontare della propria retribuzione per le opere da lui eseguite su ogni singola particella (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. ed., Zurigo 1982, N. 397 con rif.; Hofstetter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, N. 18 ad art. 839/840). È altrettanto vero che nel caso di specie l’attrice non ha fornito alcuna prova attestante che la ripartizione da lei indicata in via provvisoria e sostanzialmente fatta propria dal Pretore corrispondesse effettivamente alla realtà. Nella presente fattispecie la conseguenza non è tuttavia quella di escludere un suo diritto all’ipoteca legale (IICCA 3 giugno 1993 in re P./K. AG): l’appellante ha infatti esplicitamente ammesso che in tal caso si poteva e doveva ritenere che le prestazioni dell’attrice erano state svolte allo stesso modo sulle due particelle, con un saldo di fr. 267’578.50 per ciascuna di esse.

                                         Dovendosi pertanto concludere che quest’ultima somma era l’importo massimo che l’attrice poteva pretendere sulla part. __________RFD, ne discende che l’ipoteca legale a carico della quota del convenuto 20 va diminuita da fr. 11’639.80 a fr. 9’368.80.

 

 

                                   6.   Con l’appello è inoltre censurata la disparità di trattamento tra i comproprietari a seguito della ripartizione dell’ipoteca legale sulle due particelle effettuata in sede provvisoria ed ora sostanzialmente confermata in via definitiva: di fatto, in base a tale ripartizione, i comproprietari sarebbero stati gravati per importi superiori rispetto allo loro quota millesimale.

                                         La censura è stata sollevata, anche dal convenuto 20, per la prima volta in sede conclusionale ed è perciò irricevibile (cfr. i riferimenti giurisprudenziali, sub cons. 2).

 

                                         Nondimeno è curioso rilevare come in sede di annotazione in via provvisoria tutte le parti in causa non abbiano avuto nulla da ridire in merito alla ripartizione, di fatto ampiamente erronea, operata a quel momento dal Pretore: invece di annotare -come sarebbe stato logico- le ipoteche provvisorie sui 1000 millesimi relativi alle quote di comproprietà di entrambe le particelle, appartenenti entrambe a tutti i comproprietari (perizia ing. __________ p. 19-20, 24, 25 41), egli ha infatti gravato la particella __________RT per complessivi 173.9 millesimi e la part. __________ RT per 826.1 millesimi, caricando la prima ad alcuni comproprietari e la seconda ai comproprietari restanti; in tal modo, atteso che l’intero importo di cui alle ipoteche legali era stato proporzionalmente ridistribuito tra quei comproprietari indipendentemente dalla loro quota millesimale, si è assistito alla situazione paradossale che i comproprietari dell’attuale part. __________RFD nei confronti dei quali era stata annotata l’ipoteca legale provvisoria, pur disponendo tutti assieme di soli 173.9 millesimi del totale, si sono visti in realtà ridistribuire tra loro ben fr. 239’123.65, mentre giustamente avrebbero dovuto essere gravati per soli fr. 41’583.60 (pari ai 173.9 millesimi del totale), ritenuto che il medesimo discorso vale mutatis mutandis per i comproprietari della part. __________RFD.

                                         Non trattandosi di un semplice errore di calcolo, rimediabile in ogni tempo, né di una questione da esaminare d’ufficio -in particolare non risulta che, agendo in tal modo nella procedura di iscrizione definitiva, il Pretore sia andato “ultra petita”, tanto è vero che con la petizione l’attrice aveva chiesto l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale di fr. 598’931.30 a carico delle quote di comproprietà dei convenuti di cui ai mappali __________ e __________RT, da ripartirsi per 173.9 millesimi sulla part. __________RT e per 826.1 millesimi sulla part. __________RT- questa Camera, stante l’irritualità della contestazione, non può far altro che confermare su tale punto il giudizio pretorile.

                                        

 

                                   7.   Ampiamente infondata è infine la censura, ricevibile per tutti gli appellanti ed appellanti adesivi, con cui si contesta il fatto che le spese e le ripetibili della sede pretorile siano state caricate in solido ai convenuti: l’art. 148 cpv. 4 CPC consente infatti espressamente al giudice di agire in tal senso (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 18 ad art. 148), soluzione che appare invero giustificata anche nell’ottica dell’art. 148 cpv. 2 CPC.

 

 

                                   8.   Ne discende il parziale accoglimento dell’appello del convenuto 20 e la reiezione dell’appello degli altri convenuti e degli appelli adesivi, il tutto ai sensi dei considerandi.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la lieve modifica del primo giudizio nei confronti del solo convenuto 20 non giustifica la riforma del dispositivo su spese e ripetibili di prima istanza. In sede di appello gli appellanti -ad eccezione del convenuto 20, nei confronti del quale appare tutto sommato equo compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC)- sono pressoché integralmente soccombenti e sono pertanto tenuti a versare all’appellata un’equa indennità per ripetibili, mentre a quest’ultima non vengono assegnate ripetibili per le procedure di appello adesivo, non avendo presentato osservazioni.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                    I.   Nella misura in cui concerne __________, l’appello 21 gennaio 1999 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo N. 2 della sentenza 16 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformato:

 

                                          2.    È fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario di Lugano di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale degli artigiani a favore della __________, per complessivi fr. 113’318.70 sul mapp. __________RFD di __________ e per complessivi fr. 202’642.65 sul mapp. __________RFD di __________oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1982, importi messi a carico delle singole quote di comproprietà secondo la seguente ripartizione:

 

                                          Mapp. no. __________RFD __________

                                          ... (invariato)

 

                                          Mapp. no. __________RFD __________

                                          ... (invariato)

                                          - fr. 9’368.80 quota di 30.6/1000 già di proprietà __________

                                          ... (invariato)

 

                                   II.   Nella misura in cui concerne __________ e __________ l’appello 21 gennaio 1999 è respinto.

 

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    4’800.-

                                         b) spese (incluse quelle per le rogatorie)           fr.    2’200.-

                                         Totale                                                                      fr.    7’000.-

 

                                         già anticipate dagli appellanti in solido, restano a loro carico ad eccezione di __________, in ragione di fr. 6’800.-; per il resto sono caricate all’appellata in ragione di fr. 50.- e all’appellante __________, in solido con gli altri appellanti, in ragione di fr. 150.-.

                                         Gli appellanti -tranne __________ - verseranno inoltre solidalmente all’appellata fr. 5’000.- per ripetibili d’appello.

 

                                 IV.   L’appello adesivo 17 marzo 1999 __________ è respinto.

 

                                  V.   Le spese della procedura d’appello adesivo di cui al dispositivo IV consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    180.-

                                         b) spese                                                                 fr.      20.-

                                         Totale                                                                      fr.    200.-

 

                                         da anticiparsi dagli appellanti adesivamente in solido, restano a loro carico.

 

                                 VI.   L’appello adesivo 17 marzo 1999 __________ è respinto.

 

                                VII.   Le spese della procedura d’appello adesivo di cui al dispositivo VI consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    180.-

                                         b) spese                                                                 fr.      20.-

                                         Totale                                                                      fr.    200.-

 

                                         da anticiparsi dagli appellanti adesivamente in solido, restano a loro carico.

 

                               VIII.  Intimazione a:        -   __________         

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 e all’Ufficio del registro fondiario, Lugano

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario