Incarto n.
12.99.00056

Lugano

7 giugno 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare nella causa appellabile in procedura di camera di consiglio DI.99.16 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 27 gennaio 1999 da

 

                                          __________

                                          __________

                                          __________

                                          __________                                                          __________

                                          rappr. dall'avv. __________

                                          contro

 

                                          __________                                                          rappr. dall'avv. __________

con cui gli istanti hanno chiesto che al convenuto, sotto comminatoria di perenzione, sia assegnato un termine per fare valere giudizialmente nei loro confronti le sue asserite pretese;

 

Domanda avversata dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 24 febbraio 1999;

 

Appellante il convenuto, che con atto di appello dell’8 marzo 1999 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’istanza;

 

Mentre gli istanti con osservazioni 8 aprile 1999 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Richiamato il decreto 11 marzo 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al gravame,

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

 

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                   A.   I procedenti, membri del Municipio di __________ nella legislazione 1988-1992, sentendosi lesi dall’attitudine del convenuto, che vanterebbe nei loro confronti una pretesa risarcitoria di complessivi fr. 15’975.65 connessa ad un sorpasso di spesa di fr. 40’300.-- nell’esecuzione di una strada di quartiere in località __________, con l’istanza in rassegna, fondata sugli art. 452 e segg. CPC, hanno chiesto che alla controparte sia fatto ordine, sotto comminatoria di perenzione, di far valere giudizialmente le proprie ragioni entro un breve termine.

 

 

                                   B.   All’udienza di discussione del 22 febbraio 1999 il convenuto si è opposto alla domanda rilevando l’improponibilità dell’azione alla luce del nuovo art. 85a LEF, la dubbia compatibilità dell’istituto con il diritto federale e, quo alle sue premesse, il fatto che l’agire del Comune non sarebbe millantatorio o tracotante ai sensi dell’art. 452 CPC.

 

 

                                   C.   Il Pretore nel giudizio impugnato ha aderito alla tesi dei procedenti, ammettendo l’esistenza di un interesse legittimo da parte loro a che la vertenza sia giudizialmente chiarita, visto il risalto dato dalla stampa alla vicenda e i toni polemici utilizzati.

 

 

                                   D.   Delle argomentazioni delle parti in questa sede, erroneamente incentrate sul tema del verificarsi del presupposto della giattanza per l’applicazione dell’art. 452 CPC, non torna conto di riferire.

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                    1.   L’art. 452 CPC prevede che chiunque con atti scritti o giudiziari abbia vantato un’azione o un diritto contro un terzo, può da questo essere provocato in giudizio perché sia costretto a far valere in giudizio le ragioni vantate sotto comminatoria di perenzione. In caso di accoglimento dell’azione il giudice assegna al provocato un termine per avviare l’azione in procedura ordinaria (art. 454 cpv. 2 CPC), laddove il mancato ossequio del termine comporta, come si è detto, l’estinzione del millantato diritto (sulla natura dell’istituto e le premesse della sua applicazione: Rep. 1978. pag. 347 e segg.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 452, n. 1).

                                          L’art. 164 CPC stabilisce invece che le disposizioni di questo codice non possono derogare alle disposizioni del diritto federale e dei trattati, recependo con ciò il principio, sussistente in virtù di diritto federale, della forza derogatoria del diritto federale medesimo nei confronti di quello cantonale (art. 2 delle disposizioni transitorie v.Cost.; art. 49 cpv. 1 Cost).

 

 

                                    2.   Nel caso in esame risulta che il fondamento della pretesa vantata dal convenuto è riconducibile all’attività degli istanti quali suoi municipali durante la legislatura 1988-1992 (cfr. consid. A).

                                          Se pertanto ci si attiene all’apparente natura di diritto pubblico del rapporto intercorso tra le parti, pare ragionevole affermare che anche la pretesa risarcitoria in questione deriva dal diritto pubblico, con il che non sarebbe data la competenza del giudice civile per deciderla (art. 1 CPC; II CCA 6 maggio 1999 in re P./Comune di R.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 1, n. 7), e perciò male si comprende come il Pretore poteva in tal caso  assegnare al convenuto un termine per l’insinuazione della petizione.

                                          Se invece si volesse dare alla pretesa una veste privatistica -posto anche che i fatti risalgono ad un periodo precedente l’entrata in vigore della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici- si dovrebbe concludere per la possibilità di ipotizzare unicamente un’azione per atto illecito ai sensi degli art. 41 e segg. CO.

                                          Anche in tal caso la procedura di provocazione risulterebbe però improponibile, non potendosi ammettere che una norma cantonale possa condurre a fare dichiarare perenta un’azione fondata sul diritto federale, la cui proponibilità, prescrizione o perenzione possono essere regolate unicamente dal diritto federale (DTF 118 II 521 e segg., che dichiara contraria al diritto federale l’azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese; DTF 118 II 479 e segg., che ritiene lesiva del diritto federale una norma della procedura di Basilea-Campagna che prevede la decadenza di una pretesa fondata sul diritto civile federale in caso di inosservanza di un termine; cfr. anche DTF 110  II 20 e segg., consid. 2 a pag. 23; DTF 79 II 389 e segg., consid. 2 a pag. 393).

 

 

                                    3.   Ne discende, in qualsiasi caso, l’improponibilità della presente azione di provocazione. Il giudizio pretorile va pertanto riformato nel senso della reiezione dell’istanza, gravando i procedenti in solido delle spese di procedura (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                     I.   L’appello 8 marzo 1999 __________ è accolto.

 

                                          Di conseguenze la sentenza 24 febbraio 1999 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:

 

                                          1.     L’istanza è respinta.

 

                                          2.     La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, da anticipare dagli istanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere al convenuto complessivi fr. 300.-- per ripetibili.

 

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                          a) tassa di giustizia                                  fr.      480.--

                                          b) spese                                                    fr.        20.--

                                          T o t a l e                                                    fr.      500.--

 

                                          già anticipati dall’appellante, sono a carico degli istanti in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno al convenuto complessivi fr. 400.-- per ripetibili di appello.

 

                                   III.   Intimazione:    -  __________

 

                                          Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario