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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
visto il ricorso per cassazione (recte appello) 27 aprile 1999 presentato da
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__________ patr. dall’ avv. __________
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contro |
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la decisione 7 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona nella causa in materia di locazione (riduzione della pigione) promossa, con istanza 2 febbraio 1999, da
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__________ rappr. da__________ __________
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Letti ed esaminati gli atti
Considerato
che nell’ambito delle controversie in materia di locazione - quale è indubitabilmente la presente che riguarda una richiesta di diminuzione della pigione - si applica la procedura speciale di cui agli art. 404 e seg. CPC;
che i rimedi di diritto nei confronti della sentenza del Pretore devono essere presentati nel termine di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC) e che le ferie non interrompono il decorso dei termini (art. 412 cpv. 2 CPC);
che la sentenza contro la quale la ricorrente si aggrava le è stata notificata, per sua stessa ammissione, il 9 aprile 1999 con la conseguenza che il termine per ricorrere è scaduto il giorno di lunedì 19 aprile 1999;
che il ricorso datato 27 aprile 1999 (ma spedito effettivamente il 26 aprile 1999) si rivela così irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato con la sua irricevibilità già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione (recte appello) 27 aprile 1999 __________ é dichiarato irricevibile perché tardivo.
2. Le spese con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario