Incarto n.
12.2000.00105

Lugano

13 marzo 2001/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00328 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 4 maggio 1998 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

                                         

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74'071.80 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Lugano;

 

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 maggio 2000 ha accolto per fr. 20'959.80;

 

appellanti entrambe le parti, l'attore con atto di appello 16 giugno 2000 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di spese e ripetibili delle due sedi, la convenuta con appello 19 giugno 2000 con cui chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, pure protestando spese e ripetibili;

 

viste le osservazioni 12 settembre 2000 della convenuta e 13 settembre 2000 dell'attore, con cui si postula la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                          A.  Nel corso del 1971 __________ è diventato agente generale della __________, presso la quale già collaborava dal 1965, in forza di un contratto, poi sostituito nel 1980 da un altro regime contrattuale (doc. B1 - B8).

                                               Il 28 ottobre 1994 la compagnia ha disdetto cautelativamente il contratto con effetto al 31 dicembre di quell'anno, termine poi riportato al 31 gennaio 1995, allo scopo di ridefinire su nuove basi la loro futura collaborazione (doc. C). Le parti non essendo riuscite ad accordarsi per un nuovo contratto, ne è nata la causa che qui ci occupa.

 

 

                                          B.  Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte,  __________ ha convenuto in lite l'__________ - dal 1997 nuova ragione sociale della __________ (doc. AA) - chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 74'071.80 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Lugano. Egli in definitiva pretende, oltre a un importo imprecisato per contributi AVS/AI e LPP per gli anni 1980-1984 e un contributo supplementare pari allo 0.6%o dell'ammontare del portafoglio clienti, altri fr. 15'439.40 rispettivamente fr. 1'437.90 quale partecipazione al fondo previdenziale e all'assicurazione infortuni, fr. 39'844.50 a titolo di indennità ex art. 418u CO, fr. 4'700.-- quale saldo per le opere di ristrutturazione dell'agenzia __________, fr. 7'130.-- a titolo di provvigione d'incasso per l'anno 1995 e fr. 5'520.-- per rimborso cauzione.

 

 

                                          C.  Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 20'959.80 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 1995. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto fondate unicamente le pretese relative ai contributi previdenziali (fr. 15'439.40) e alla cauzione (fr. 5'520.40), respingendo per contro tutte le altre richieste.

 

 

                                          D.  Delle argomentazioni d'appello, avversate dalle rispettive controparti, con cui l'attore postula l'accoglimento della petizione, salvo per quanto riguarda i contributi AVS/AI e LPP relativi al periodo 1980-1984 e il contributo supplementare per il portafoglio clienti, e la convenuta chiede la sua integrale reiezione, si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.

 

 

 

considerando

 

in diritto:

 

                                          1.   Con il suo appello, la convenuta contesta di dover versare all'attore eventuali contributi previdenziali (fr. 15'439.40) e l'importo della cauzione (fr. 5'520.40); in ogni caso, sempre a suo dire, sarebbero errati il termine di decorrenza degli interessi di mora, il rigetto dell'opposizione anche per l'importo della cauzione e con ciò il giudizio su spese e ripetibili.

 

                                      1.1    La convenuta ritiene di non dovere i fr. 15'439.40 a titolo di partecipazione ai contributi previdenziali LPP, relativi al periodo dal 1° febbraio 1985 al 31 gennaio 1995, per tutta una serie di motivi: a suo giudizio, la clausola di cui all'art. 3.2.2 del foglio 6 del contratto di agenzia (doc. B6), alla base di tale pretesa, secondo cui "per l'assicurazione principale la __________ mette a disposizione dell'Agenzia un contributo annuo pari al 2.4%o del capitale netto di produzione conseguito nell'anno civile …" di fatto non era mai entrata in vigore tanto è vero che l'art. 3.2.4 nemmeno era stato completato e in ogni caso era stata superata da successive pattuizioni; non risultava inoltre che l'attore si fosse effettivamente affiliato al fondo di previdenza per il personale esterno della convenuta; prevalendosi della clausola in questione senza averne mai reclamato l'applicazione in precedenza durante 15 anni, l'attore commetteva inoltre un manifesto abuso di diritto; non avendo egli eccepito alcunché in merito ai conteggi di salario annuali che gli venivano sottoposti per approvazione, la sua pretesa era inoltre da considerarsi estinta per novazione; all'accoglimento della pretesa ostava altresì l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata.

                                               Solo quest'ultima censura è in parte fondata.

 

                                    1.1.1   La tesi secondo cui la clausola in questione non sarebbe mai entrata in vigore è del tutto priva di fondamento, la mancata completazione della disposizione di cui all'art. 3.2.4 che prevedeva la corresponsione di ulteriori contributi a favore dell'agente non impedendo in effetti la sua concreta applicazione; la stessa convenuta ha del resto ammesso in causa che la sua mancata completazione significava solo che la corresponsione di quell'indennità supplementare non era stata prevista (risposta p. 5).

                                               Pure infondata è la tesi, basata sulle dichiarazioni del teste dott. _________ - della cui attendibilità vi è invero motivo di dubitare, già per la sua attuale posizione, tutt'altro che neutrale, di direttore della convenuta - secondo cui la clausola sarebbe stata superata da non meglio precisati accordi successivi: svolgendo a quel momento la funzione di semplice "controller interno", egli non poteva in effetti aver assistito in prima persona ad eventuali colloqui in tal senso tra l'attore ed il direttore __________, per cui in definitiva nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi si deve concludere che la sua testimonianza non faceva che riprendere quanto gli era stato eventualmente riferito da terzi, dal che la sostanziale irrilevanza della stessa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237); tanto più che l'istruttoria aveva chiaramente provato che nelle altre occasioni in cui vi era stata una modifica del contratto, la convenuta aveva sempre provveduto a comunicarlo per iscritto (cfr. ad es. doc. B4a, B4b, 3 e 29).

                                               Irricevibile, siccome esposta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è per contro la circostanza che l'attore non fosse eventualmente affiliato al fondo previdenziale.

                                               Sono invece prive di fondamento sia la tesi di un'estinzione per novazione della pretesa attorea, sia il rimprovero di abuso di diritto mosso all'indirizzo dell'attore: il fatto che la convenuta fosse solita sottoporgli per approvazione il conteggio annuale delle sue remunerazioni (cfr. doc. 27 e 28) non comporta infatti, in mancanza di precisi accordi in tal senso, l'estinzione per novazione dei crediti non riconosciuti o reclamati a quel momento; in assenza di particolari circostanze - per altro nemmeno evidenziate dalla convenuta - non vi è motivo di ravvisare un abuso di diritto dell'attore per il solo fatto che egli abbia atteso la fine del contratto per far valere le sue pretese (IICCA 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 11 luglio 1995 in re I. SA/B., 26 agosto 1998 in re W./M.).

 

                                    1.1.2   Sempre secondo la convenuta, la pretesa attorea, riferendosi a prestazioni periodiche soggette a un termine di prescrizione di 5 anni (art. 128 cifra 1 CO), era da ritenersi interamente prescritta alla scadenza della prima prestazione arretrata (art. 131 cpv. 1 CO); in subordine, visto l'inoltro il 17 novembre 1997 di un precetto esecutivo (doc. Z) e dovendosi considerare un termine di prescrizione quinquennale o comunque decennale, erano senz'altro prescritte le prestazioni annuali precedenti il 17 novembre 1992 o il 17 novembre 1987.

                                               La dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto alle pretese derivanti da un contratto di agenzia come quelle qui in discussione il carattere di prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 128 cifra 1 CO (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, Berna 1975, § 269 n. 9 e § 278 n. 15; cfr. BJM 1987 p. 32). Rimane per contro controversa in dottrina la questione a sapere se l'art. 131 CO sia o meno applicabile in presenza di prestazioni periodiche il cui ammontare dipende dall'esito degli affari, la maggioranza degli autori - cui questa Camera ritiene di potersi appoggiare - avendo tuttavia teorizzato la sua inapplicabilità (cfr. Berti, Basler Kommentar, N. 3 ad art. 131 CO con rif.). Ciò premesso, non potendosi nel caso concreto applicare quest'ultima disposizione, si ha che l'intera pretesa qui in esame non è di per sé prescritta, ma lo sono però le singole prestazioni annuali nella misura in cui risalgono ad oltre 5 anni dall'unico evento interruttivo della prescrizione agli atti, ovvero l'inoltro del PE del 17 novembre 1997 (doc. Z). Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, nel fatto che la convenuta abbia eccepito la prescrizione solo con la duplica (il che è per altro lecito, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 176) non si ravvisa alcun abuso di diritto, l'eventualità che la stessa sollevasse tale eccezione non essendo per nulla una sorpresa, la parte avendola evocata già in precedenza, anche se in quell'occasione aveva erroneamente fatto riferimento a una prescrizione decennale (doc. L). Dovendosi, sulla base del doc. Q, ritenere che il capitale di produzione fosse di fr. 114'880.- dal 17 novembre al 31 dicembre 1992, di fr. 440'016.- nel 1993, di fr. 554'552.- nel 1994 e di fr. 77'216.- nel gennaio 1995, il credito non prescritto a favore dell'attore quale partecipazione per contributi LPP assomma a fr. 2'848.- (2.4%o di fr. 1'186'664.-).

 

                                      1.2    La convenuta - come detto - non ritiene di dover rimborsare alla controparte fr. 5'520.40 relativi alla cauzione prestata a suo tempo dall'attore. Essa, pur non contestando più a questo stadio della lite il principio di dover onorare una pretesa divenuta esigibile solo nel corso di causa, ritiene nondimeno che la stessa non poteva in concreto essere accolta, in quanto l'attore non aveva provato di non dover essere tenuto a eventuali storni e quindi di aver definitivamente acquisito le provvigioni, ciò che sarebbe avvenuto solo dopo 27 rispettivamente 36 mesi - termine anche questo da provare dall'attore - dalla conclusione dell'ultima polizza.

                                               L'intera censura, oltre ad essere irricevibile in ordine, siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è del tutto infondata anche nel merito: la convenuta non ha infatti mai preteso in precedenza che vi potessero essere degli storni per provvigioni e ha di contro esplicitamente ammesso che il termine di attesa prima che la cauzione divenisse esigibile era proprio di 27 mesi (risposta p. 9, duplica p. 7 e conclusioni p. 6) dalla stipulazione dell'ultima polizza; a prescindere da quanto precede, le circostanze di fatto evocate nell'occasione dalla convenuta, fossero anche state formulate in maniera rituale, andavano in ogni caso dimostrate dalla convenuta stessa, trattandosi pacificamente di fatti che facevano venire meno il diritto della controparte (art. 8 CC).

 

                                      1.3    Sempre secondo la convenuta, la circostanza che l'importo di cui alla cauzione non fosse esigibile al momento della petizione, ma lo sarebbe divenuto solo pendente causa, imponeva inoltre di modificare il termine di decorrenza degli interessi dovuti su tale importo; d'altro canto ciò impediva, limitatamente all'importo in questione, di rigettare l'opposizione al PE e aveva pure influenza sul giudizio su spese e ripetibili.

                                               Ora, è chiaro che nel caso di specie la pretesa attorea è divenuta esigibile al più presto il 26 ottobre 1998, 27 mesi dopo la conclusione dell'ultima polizza, il 26 luglio 1996 (cfr. doc. 26). La prima interpellazione agli atti successiva a quella data potendo essere intravista nell'inoltro da parte dell'attore, il 20 ottobre 1999, dell'allegato conclusionale, ben si può ritenere che gli interessi moratori sulla cauzione possano essere fatti decorrere unicamente da quella data.

                                               Pure da accogliere è la richiesta della convenuta, laddove afferma che non è possibile rigettare l'opposizione per l'importo qui in discussione, non esigibile al momento dell'inoltro del PE (cfr. Staehelin, Basler Kommentar, N. 77 ad art. 82 LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989 p. 347 con numerosi rif.).

                                               Il giudizio su spese e ripetibili non necessita per contro di essere modificato a dipendenza di tale circostanza, tanto è vero che la convenuta si era opposta al riconoscimento di tale pretesa anche in sede conclusionale, ancorché a quel momento la stessa fosse oramai divenuta esigibile; in ogni caso la modifica, sancita in questa sede, della decorrenza degli interessi moratori e del dispositivo sull'azione di rigetto dell'opposizione non influenza il grado di soccombenza delle parti e con ciò il giudizio su spese e ripetibili, trattandosi in entrambi i casi di semplici accessori dell'azione creditoria.

 

 

                                          2.   Con il suo appello, l'attore chiede per contro il riconoscimento a suo favore di un'indennità ex art. 418u CO, del saldo relativo alla ristrutturazione dell'agenzia __________, della partecipazione al premio dell'assicurazione infortuni e infine della provvigione d'incasso relativa all'anno 1995.

 

                                      2.1    Innanzitutto l'attore ribadisce anche in questa sede il benfondato della richiesta volta all'ottenimento di un importo di fr. 39'844.50 a titolo di indennità ex art. 418u CO, ritenendo in sostanza date in fatto e in diritto le premesse per la sua corresponsione.

                                         

                                               Giusta l'art. 418u cpv. 1 CO, se con la sua attività l'agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae un notevole profitto dalle sue relazioni di affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l'agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all'equità, ad un'adeguata indennità: detta indennità, ai sensi del cpv. 2 della stessa disposizione, non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.

                                               Questa norma, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, pone tre condizioni cumulative che, se realizzate, danno diritto all'agente di richiedere al proprio mandante l'indennità legata all'incremento della clientela: un considerevole aumento della clientela dovuto all'attività dell'agente, un notevole profitto per il mandante, dopo lo scioglimento del contratto d'agenzia stipulato tra le parti, a dipendenza di quell'aumento e infine la compatibilità dell'indennità con il principio dell'equità (DTF 103 II 282; Gautschi, Berner Kommentar, N. 3 e 7a ad art. 418u CO; Bucher, OR - Besonderer Teil, 3. ed., Zurigo 1988, p. 244; Wettenschwiler, Basler Kommentar, N. 4 e segg. ad art. 418u CO). L'onere della prova circa l'adempimento delle singole condizioni incombe di principio all'agente che si prevale della normativa (Gautschi, op. cit., N. 3d ad art. 418u CO; DTF citata; IICCA 26 marzo 1986 in re M./L., 18 giugno 1991 in re L./G. SA).

 

                                               Nel caso di specie, non è contestato che l'attore con la sua attività abbia contribuito ad aumentare il numero dei clienti ed in particolare i premi incassati, passati da fr. 246'715.- nel 1980 a fr. 376'456.- nel 1995 (aumento di circa il 52%). Non è però possibile concludere che l'aumento conseguito durante quei 15 anni, nel corso del quale già solo il costo della vita è aumentato in maniera superiore, in ragione di circa il 63% (1980: indice 62.9, 1995: indice 102.6), sia stato considerevole, tanto più che per la giurisprudenza solo un aumento dell'ordine di circa il 15% all'anno può essere considerato considerevole (Wettenschwiler, op. cit., N. 6 ad art. 418u CO)

                                               Di fatto è incontestabile che la convenuta dopo lo scioglimento del contratto con l'agente possa beneficiare di un certo guadagno grazie al portafoglio clienti da lui acquisito e ciò per il semplice fatto che la durata delle assicurazioni vita, oggetto dell'attività dell'attore, si protrae di regola per parecchi anni. Anche in questo caso non è tuttavia possibile concludere che il profitto conseguito della convenuta possa in concreto essere considerato notevole, come prescritto dalla normativa, tanto è vero che nell'arco di soli 4 anni, dal 1995 al 1998, i premi incassati dai clienti dell'attore sono praticamente tornati al dato del 1980 (fr. 255'029.--), senza che fosse stata provata una responsabilità da parte della convenuta.

                                               Per giurisprudenza la corresponsione all'agente di un'indennità per la clientela viene inoltre ritenuta iniqua, se egli in pendenza di contratto è già stato sufficientemente indennizzato, il che è in particolare il caso se ha potuto approfittare di provvigioni particolarmente elevate, se il contratto è durato a lungo così che egli ha già potuto godere a lungo della clientela acquisita, oppure ancora se il mandante gli ha fornito favorevoli prestazioni previdenziali (Wettenschwiler, op. cit., N. 10 ad art. 418u CO; DTF 110 II 476). Nella presente fattispecie è pacifico che il contratto di agenzia tra le parti si sia protratto a lungo, per oltre 15 anni, e che l'attore durante quel periodo abbia ricevuto dalla controparte importi rilevanti (fr. 609'563.-, cfr. doc. 4); pure incontestato è che l'attore abbia beneficiato di facilitazioni previdenziali, si pensi all'importo per contributi LPP (consid. 1.1) e alla somma di fr. 9'006.-- che egli ha percepito nel 1995 a titolo di partecipazione ai contributi AVS/AI (doc. P).

                                               In tali circostanze, non è dunque possibile riconoscere all'attore un'indennità ex art. 418u CO. Tale conclusione si imponeva del resto già per il fatto che egli non si era premurato di provare l'ammontare del suo guadagno annuo netto (Gautschi, op. cit., ibidem), che - contrariamente all'assunto dell'attore - non corrisponde semplicemente alla somma delle provvigioni percepite dedotte le indennità spese riconosciutegli (cfr. in proposito, Wettenschwiler, op. cit., N. 11 ad art. 418u CO; DTF 84 II 535), così che in definitiva questa Camera non sarebbe comunque stata in grado di stabilire l'eventuale ammontare dell'indennità a suo favore, che per legge non poteva superare il guadagno annuo netto medio dell'attore.

 

                                      2.2    Contrariamente da quanto ritenuto dall'attore, l'importo di fr. 4'700.-- relativo al saldo per i lavori di ristrutturazione dell'agenzia __________ non può essergli riconosciuto.

                                               Il teste __________, smentendo con ciò il giudizio di primo grado, ha invero dichiarato che la convenuta si era assunta integralmente i costi della ristrutturazione, ma che essa aveva poi provveduto a pagarne solo una parte, lasciando per l'appunto insoluto l'importo in questione. Sennonché, lo stesso teste, parlando in prima persona plurale con riferimento a quella pretesa ("per quanto concerne lo scoperto non abbiamo insistito oltre misura … non vi rinunciammo…"), ha di fatto ammesso che la pretesa in questione non competeva personalmente all'attore, ma alla società semplice formata dai due agenti - l'attore ha a sua volta ammesso in sede conclusionale, a p. 7, di aver unito le forze con il signor __________ per creare una nuova agenzia - così che in definitiva solo entrambi potevano postularne il riconoscimento in via giudiziale (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3785 e 3787). La richiesta attorea deve pertanto essere respinta per carenza di legittimazione attiva (questione che va esaminata d'ufficio: per tante IICCA 2 ottobre 1997 in re F. e llcc./B.; DTF 118 Ia 130).

 

                                      2.3    Parimenti infondata è la richiesta con cui l'attore chiede che la convenuta si assuma la somma di fr. 1'437.90, pari al 50% del premio dell'assicurazione contro gli infortuni da lui conclusa con la __________ (doc. S), e ciò in applicazione dall'art. 2.3 del foglio 6 del contratto di agenzia (doc. B6).

                                               Giusta l'art. 2.1 del foglio 6 del contratto (doc. B6) l'agente e i suoi collaboratori avevano la facoltà di assicurarsi contro gli infortuni nell'ambito della polizza collettiva conclusa dalla __________, mentre all'art. 2.3 era previsto che per questa assicurazione la _________ avrebbe preso a suo carico il 50% del premio per la copertura dell'agente, mentre per le altre coperture il premio era totalmente a carico dell'agente stesso. Ora, dal tenore letterale della clausola - l'unico elemento interpretativo fornito dalle parti - risulta chiaramente che la partecipazione della convenuta all'assicurazione infortunio dell'agente era limitata a "questa assicurazione", ovvero a quella che l'agente aveva la facoltà di sottoscrivere nell'ambito della polizza collettiva conclusa dalla stessa __________. Avendo l'attore optato per una diversa compagnia di assicurazione (teste __________), egli non può dunque pretendere il rimborso di parte del premio versato.

 

                                      2.4    L'attore chiede infine l'assegnazione di fr. 7'130.- (pari al 70% dell'importo di cui al doc. V) a titolo di provvigione di incasso (recte: di portafoglio) per l'anno 1995. A torto.

                                               Con la lettera di cui al doc. L la convenuta, sotto il titolo "nuovo accordo di intermediazione", aveva garantito all'attore, in via eccezionale, il riconoscimento di un'indennità per provvigioni per l'anno 1995, da calcolarsi nella misura del 70% dell'indennità portafoglio al 31 dicembre 1994 (doc. V). Dai termini utilizzati nell'occasione dalla convenuta ("nuovo accordo di intermediazione") ed in particolare dall'uso del verbo declinato al futuro e non al presente in quello scritto ("il diritto a tale provvigione permarrà …") si deve tuttavia ritenere che l'accordo in questione avrebbe avuto una propria valenza unicamente per il futuro, in altre parole che lo stesso costituiva unicamente una proposta e che sarebbe divenuto vincolante per le parti se e nella misura in cui l'attore avesse effettivamente aderito al nuovo accordo di collaborazione sottopostogli, ciò che tuttavia non è stato il caso. Non si vede del resto per quale altro recondito motivo, la convenuta avrebbe dovuto riconoscere all'attore una tale indennità.

                                               Ad ogni buon conto, ritenuto che il termine di disdetta è stato riportato al 31 gennaio 1995, è evidente che l'attore per il mese di gennaio manteneva intatto il suo diritto alle indennità di portafoglio previste dal contratto: ne discende che allo stesso devono essere attribuiti a questo titolo fr. 941.15 (1/12 del 3% di fr. 376'456.-, cfr. doc. 4).

 

                                          3.   Ne discende il parziale accoglimento di entrambi i gravami (quello dell'attore, tuttavia, solo per un'infima parte) ai sensi dei considerandi.

                                               La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                          I.    In parziale accoglimento dell’appello 16 giugno 2000 di __________ e dell’appello 19 giugno 2000 di __________, la sentenza 25 maggio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:

 

                                               1.    La petizione è parzialmente accolta.

                                                      Di conseguenza la __________, è condannata a versare a __________, l'importo di fr. 9'309.55 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 1995 su fr. 3'789.15 e dal 20 ottobre 999 su fr. 5'520.40.

 

2.        Limitatamente all'importo di fr. 3'789.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Lugano.

 

                                               3.    La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'800.-- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 7/8 e a carico della convenuta per la rimanenza, con l'obbligo per il primo di rifondere alla seconda l'importo di fr. 4'000.- a titolo di partecipazione alle ripetibili.

 

 

                                          II.   Le spese relative all'appello di __________ consistenti in:

 

                                               a)  tassa di giustizia                                                fr.  1'450.--

                                               b)  spese                                                                   fr.        50.--

                                               T o t a l e                                                                   fr.  1'500.--

                                               da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.

 

 

                                          III.  Le spese relative all'appello di __________ consistenti in:

 

                                               a)  tassa di giustizia                                                fr.     550.--

                                               b)  spese                                                                   fr.        50.--

                                               T o t a l e                                                                   fr.     600.--

 

                                               da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste a carico dell'attore, il quale rifonderà alla controparte fr. 200.-- per parti di ripetibili di appello.

 

 

                                          IV. Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               Sezione 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario